CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2249/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elet- tivamente domiciliato all’indirizzo di p.e.c. simonetti.alessandro@oravtale- galmail.it -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimate - avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : −con ricorso del 7 / 7 /200 6 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. all’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di pignoramento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; nella procedura intervenivano la [OSCURATO:SOCIETA]. (affermando l’avvenuta trasformazione dell’originaria procedente in società di capitali), nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione); −secondo quanto risulta dal (confuso) ricorso, l’ opponente contestava il diritto di agire in executivis della [OSCURATO:SOCIETA], sia per inesistenza del credito vantato e apocrifia delle sottoscrizioni delle cambiali azionate, sia per inattitudine di dette cambiali a fungere da titolo esecutivo in ragione della falsità dei bolli apposti, sia per carenza di prova della trasformazione societaria della procedente; −respinta l ’ istanza di sospensione della procedura, il giudice dell’esecuzione disponeva l’introduzione del giudizio di merito, alla quale provvedeva il Macripò con citazione del gennaio 2007; −il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 7 del 4 / 1 /201 6 , respingeva l’opposizione; −[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione; la Corte d’ appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 14 del 14 / 1 /20 21 , rigettava l’appello; −avverso tale decisione il Macripò proponeva ricorso per cassazione, basato su nove motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non spiegavano difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate - Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] (si osserva, in proposito, che il ricorso risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agli indirizzi p.e.c. di questa società e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); −all’esito della camera di consiglio del 13/09/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. ;C [OSCURATO:PERSONA] : −il ricorso è inammissibile per violazione dell’ art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , perché l’esposizione del fatto processuale è confusa e lacunosa e rende impossibile la stessa comprensione dei motivi, che risultano aspecifici e inconcludenti, dato che non è chiarito, tra l’altro,quali siano state le iniziali doglianze avanzate col ricorso introduttivo (a cui, secondo la giurisprudenza, non possono aggiungersi ulteriori motivi nella fase di merito dell’opposizione), quali le motivazioni del rigetto dell’opposizione in primo grado, quale attinenza dei motivi di appello a tali motivazioni (non potendo essere ampliato il thema decidendum con l’impugnazione), quali le ragioni della decisione di secondo grado (riportata solo per brevi passaggi, per giunta estrapolati da più ampi contesti); −la predetta conclusione esime dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sarebbe subentrata la [OSCURATO:PERSONA] (destinataria della notificazione), ma il ricorrente omette di fornire qualsivoglia prova di tale asserzione; peraltro, non vale ad instaurare il contraddittorio processuale la notifica compiuta ai difensori della società, nulla per il disposto dell’art. 330, ult. comma, cod. proc. civ.; −parimenti, la radicale inammissibilità del ricorso esime dal la verifica della formazione del giudicato sulle contestazioni svolte dal Macripò al diritto di procedere in executivis; in proposito la controricorrente rilevava che le medesime doglianze erano state avanzate dall’odierno ricorrente con un’altra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancora pendente al momento dell’introduzione del presente giudizio, ma oggi definita da questa Corte con l’ordinanza n. 9741 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ha dichiarato inammissibile il ricorso, pressoché identico– anche nelle modalità espositive del fatto processuale e delle censure– a quello qui esaminato); −in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente; −infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ver- sato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora d