CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25292/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 agosto 1981 avverso il decreto reso il 19 settembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la memoria difensiva del 13 aprile 2024 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e proposto motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto reso dal Tribunale di Roma il 10 ottobre 2022 con il quale è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la misura di prevenzione della confisca della somma di 249.000 C nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] halanti e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente fratello e padre del proposto. 2.Avverso detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione degli articoli 125 comma 3 cod.proc.pen. e 10 comma decreto legislativo 159/2011 in ragione della mancanza di motivazione in ordine al requisito della pericolosità generica e qualificata e della sua attualità. La Corte ha ritenuto che Galanti abbia manifestato inizialmente una pericolosità generica, coincidente con il momento in cui ha avuto inizio la sproporzione tra le sue acquisizioni patrimoniali e i suoi redditi leciti, in ragione dei precedenti penali del proposto, e una successiva pericolosità qualificata poiché dal 2014 in poi il proposto si era specializzato nei delitti di importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, operando con la finalità di agevolare un clan di stampo mafioso. Detta motivazione a giudizio del ricorrente è meramente apparente, poiché ha ricondotto il Galante alla categoria di cui alla lettera B dell'art. 1 del Codice antimafia senza valutare la natura delle ipotesi delittuose commesse dal 2007 al 2012 e verificare se potessero essere considerate lucrogenetiche, mentre la pericolosità generica ai sensi della lettera B dell'art. 1 dec.cit. può essere riconosciuta soltanto quando il soggetto abbia dimostrato di essere dedito a delitti commessi abitualmente e che abbiano generato profitti o abbiano costituito una rilevante fonte di reddito. I delitti per cui Galanti è stato condannato in quel periodo non seno idonei a produrre alcuna forma di reddito, ad eccezione della ricettazione di un motoveicolo e di una targa, e manca anche il requisito della abitualità. Quanto alla pericolosità qualificata, il provvedimento ha omesso di motivare in ordine all'individuazione dell'arco temporale in cui si sarebbe manifestata. Osserva il ricorrente che Galanti è stato definito pericoloso qualificato in virtù dell'aggravante contestata di cui all'articolo 416 bis.1 cod.pen. che ha riguardato due episodi commessi nel gennaio 2014 e non può essere ampliata retrospettivamente. Anche la motivazione sulla attualità della pericolosità sociale è deficitaria poiché a pagina 20 la Corte ha affermato che Galanti non soltanto non ha mutato condotta ma ha intensificato la propria attività criminale fino ad allearsi con soggetti di sicuro spessore criminale, così formulando frasi assertive e dando luogo ad una motivazione apparente in assenza di elementi oggettivi successivi al 2015, tali da dimostrare la persistenza e l'attualità della pericolosità sociale del Galanti. 2.2 Violazione degli articoli 125 comma 3 codice procedura penale e 10 comma tre decreto legislativo 159/2011 in relazione alla mancanza di motivazione per la confisca del denaro sino alla concorrenza di 249.000 C. Lamenta il ricorrente che il decreto ha valorizzato una serie di elementi che non erano stati minimamente presi in considerazione, né dalla proposta del P.M., né dal decreto del tribunale, e nel ricostruire la situazione economica del Galanti ha fatto riferimento all'acquisto effettuato nel 2006 di un immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, che trovava copertura finanziaria nella vendita di un altro appartamento. La difesa aveva dimostrato l'origine lecita dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] 19, acquistato con provvista fornita dal padre del proposto. Il ricorrente lamenta inoltre violazione di legge per assenza di correlazione temporale tra il periodo di accertata pericolosità e la somma sottoposta a confisca, posto che il Galanti ha acquistato l'immobile sito in via Padovani nel 2009, mentre il primo immobile da cui ha ricavato la provvista è stato acquistato in epoca assai antecedente alla commissione dei delitti di cui all'articolo 73 dpr.309/90 che sono stati commessi a partire da gennaio 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246 - 01). L'impugnazione oggetto di esame deduce formalmente violazioni di legge, ma nella sostanza invoca una rivisitazione del compendio probatorio e una correzione della motivazione puntuale e scrupolosa resa dalla Corte, rivisitazione che esula dal sindacato proprio del giudizio di legittimità limitato alla verifica del rispetto dei criteri di legge e alla presenza di una motivazione che espliciti le ragioni della decisione assunta. Ed invero la corte di merito ha dichiarato la pericolosità generica e qualificata del proposto nel rispetto dei criteri di legge e ha disposto la confisca della somma ricavata dalla vendita della villa, perché acquistata con proventi illeciti nel periodo di pericolosità qualificata, nel rispetto del criterio di ragionevolezza temporale,fornnulando un'attenta ricostruzione diacronica della carriera illecita del proposto anche alla luce della costante sproporzione tra il suo patrimonio e le risorse lecite acquisite. 1.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso articolata e puntigliosa motivazione evidenziando dapprima le premesse teoriche del proprio ragionamento, nel pieno rispetto dei principi più volte ribaditi da questa Corte in tema di misure di prevenzione e di pericolosità generica e qualificata, e successivamente ha valorizzato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente e la constatazione che questi non ha mai svolto una attività lavorativa lecita eiciononostante, sin da giovane età, ha manifestato un elevato tenore di vita, riuscendo a mantenere la convivente anch'essa disoccupata e la famiglia costituita da tre figli e, per un certo periodo, anche da un collaboratore domestico filippino. La Corte, parzialmente riformando al riguardo il decreto del Tribunale che aveva rilevato solo profili di pericolosità qualificata, ha motivatamente ritenuto la sussistenza di entrambe le forme di pericolosità, prima generica e poi qualificata, esaminando la progressione criminosa dell'imputato che si è dimostrato da sempre dedito alla commissione di reati dai quali ha tratto i proventi per garantire il suo elevato tenore di vita. A sostegno di tale assunto la Corte ha valorizzato i precedenti penali del proposto e in particolare la ricettazione della targa di un ciclomotore di provenienza furtiva, sintomo di una contiguità ad ambienti delinquenziali e l'accertato possesso in quel periodo di beni di valore sproporzionato, sintomo di un tena -e di vita del tutto ingiustificato a fronte dell'assenza di redditi leciti. Ha infatti al riguardo osservato condivisibilmente che i delitti di importazioni di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti dall'estero ad opera dell'imputato, consumati in favore di una cosca ‘ndranghetista , sono espressione di una spiccata pericolosità che non si improvvisa da un giorno all'altro, in quanto frutto di un'evoluzione e di una carriera nell'ambito di un contesto criminoso che consente al suo autore di riscuotere la fiducia di una clientela particolare e di essere in grado di movimentare e finanziare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nell'ordine di svariati milioni di euro. In questa ottica la Corte ha valorizzato anche i numerosi visti riportati sul passaporto dell'imputato che dimostrano i suoi numerosi viaggi nei paesi dell'[OSCURATO:PERSONA] già nel 2009, nonostante non fosse titolare di redditi leciti e avesse una famiglia numerosa da mantenere, e ne ha logicamente dedotto che si trattasse non di viaggi di piacere ma di trasferte al fine di organizzare quelle importazioni cocaina che sarebbero state accertate negli anni successivi. In presenza di indici sintomatici di pericolosità così allarmanti, le censure difensive risultano fondate su una parcellizzazione del compendio indiziario e tendono a spezzettare in vari segmenti un giudizio di pericolosità complessivo che secondo la Corte riguarda l'intera vita del proposto, in ragione del suo inserimento sin da giovane in un contesto di allarmante capacità criminale ,nell'ambito del quale ha saputo intrecciare rapporti con soggetti e gruppi organizzati,mostrando la chiara attitudine a trarre dal crimine i mezzi per garantirsi un elevato tenore di vita. Del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui il fatto di trovarsi in espiazione di pene da alcuni anni basta ad escludere l'attualità della sua pericolosità sociale, in quanto il giudizio sulla pericolosità è stato correttamente effettuato in base ai dati acquisiti e la eventuale verifica della persistente pericolosità sociale dopo il periodo di detenzione va differita al momento della scarcerazione. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché il ricorrente non è legittimato ad avanzare censure al riguardo in quanto le somme oggetto di confisca sono state sequestrate presso terzi, il fratello e il padre, che hanno partecipato al giudizio di appello, e il proposto sostiene che dette somme sono frutto della vendita di un bene acquistato con proventi dell'attività lecita del padre sicchè non rivendicando la titolarità delle somme utilizzate per gli acquisti, non può proporre impugnazione. La censura è comunque generica poiché la Corte ha ritenuto inconsistente all'esito di un'attenta valutazione e di una ricostruzione diacronica dei diversi movimenti immobiliari del proposto e della convivente, entrambi privi di redditi leciti, la tesi difensiva secondo cui l'imputato e il suo nucleo familiare avrebbero tratto le fonti per il loro mantenimento e per gli acquisti effettuati dal reddito conseguito dal padre, che ha svolto l'attività di medico presso un ospedale di Roma ed è andato in pensione nel 2002. La Corte ha inoltre messo in evidenza che il proposto dal 2000 in poi non risulta titolare di conti correnti e che deve ritenersi che abbia utilizzato i quattro conti correnti del padre e quello del fratello, per movimentare flussi di denaro derivanti dalle sue attività illecite; a fronte di questo articolato ragionamento esposto nel decreto, che ha confutato in modo scrupoloso le osservazioni formulate dal consulente tecnico della difesa, il ricorrente si limita a formulare censure in parte generiche e in parte non consentite, in quanto non si confrontano in modo specifico con i passaggi del ragionamento esposto e invocano una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro smentita dalle emergenze processuali. Basti qui rilevare che dal provvedimento impugnato emerge che il padre del proposto, [OSCURATO:PERSONA], ultraottantenne, ha di recente acquistato un'autovettura di lusso per l'importo di oltre 100.000 mila euro con una somma versata dal figlio [OSCURATO:PERSONA], sul cui conto corrente è transitata parte del ricavato della vendita della villa di Cerveteri, a riprova del modus operandi del proposto che ha utilizzato gli stretti congiunti per effettuare acquisti e aprire conti correnti, su cui fare transitare i propri redditi illeciti. 1.2 Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione e proporzione del grado di colpa manifestato nell'impugnare la sentenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma