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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10152/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7740/2023 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 137568810028), con sede legale in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2022 (rep. 177893 – racc. 11776), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72C57 I330 C), in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 403, presso la studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO C IULLA M ANILA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75R46 G273 H), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1975, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80C48 C351 E), [OSCURATO:PERSONA] D .

L .domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria della Corte di Cassazione. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1889/12/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, depositata il 24 febbraio 2023, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia sono le pretese di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con cui l’agente della riscossione minacciava l’applicazione della suddetta misura in relazione al mancato pagamento dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali ivi richiamate;

2. la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo che: - la documentazione prodotta non era sufficiente a fornire la prova della rituale notificazione delle cartelle impugnate, essendo stata prodotta semplicemente la distinta di accettazione dell’operatore privato, “[OSCURATO:PERSONA]”, e non anche il relativo avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, num. 890, con conseguente «inesistenza della notificazione» (così nella sentenza impugnata); - l'atto di appello notificato il 14 luglio 2020, a fronte di una sentenza depositata 12 novembre 2019, era da considerarsi tardivo, anche considerando i termini di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successiva proroga; 2.l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 31 marzo 2023, formulando due motivi di impugnazione;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso depositato il 4 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ponendo in rilievo che il termine ultimo per proporre appello scadeva il 15 luglio 2020, con conseguente tempestività del gravame notificato il 14 luglio 2020;

2. con la seconda censura l’Agenzia ha denunciato, in via gradata e nel merito, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 139, quarto comma, cod. proc. civ. e «della L.890/1982», rappresentando che le modalità di notifica di tre delle quattro cartelle opposte era avvenuta ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. b - bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nel 1973, che prevede solo l'invio al destinatario di una comunicazione informativa mediante raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento richiamando sul punto anche la previsione dell'articolo 139, quarto comma, cod. proc. civ., chiedendo, infine, di revocare la sentenza anche perché il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento non prevede che lo stesso non possa essere affidato a [OSCURATO:PERSONA];

3. il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, subito avvertendo, per quanto la difesa della ricorrente abbia articolato la seconda censura «in via gradata», che la valutazione della Corte territoriale sulle notifiche delle cartelle ha costituito un esercizio del tutto superfluo, tenuto conto del valore pregiudiziale ed assorbente della ritenuta inammissibilità dell’appello, che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, sollevava il Giudice d’appello da ogni ulteriore onere;

3.1. questa Corte ha, difatti, più volte chiarito che la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi della decisione […]» (così, anche da ultimo, Cass. Sez.

L., 11 ottobre 2022, n. 29529) e sono, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce l'unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez.

I, 16 giugno 2020, n. 11675, che richiama Cass., Sez.

Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez.

VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass., Sez.

III, 20 agosto 2015, n. 17004);

4. il primo motivo –come si diceva – risulta fondato, giacchè il termine lungo di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (12 novembre 2019), scadeva il 15 luglio 2020, alla luce del combinato disposto degli artt. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (che ha previsto la sospensione dei termini processuali dl 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e quindi per 64 giorni), con la conseguenza che l’appello, pacificamente notificato il 14 luglio 2020, era da considerarsi tempestivo;

5. la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – in diversa composizione - che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio; P .

Q .

M . accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7740/2023 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 137568810028), con sede legale in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2022 (rep. 177893 – racc. 11776), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72C57 I330 C), in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 403, presso la studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO C IULLA M ANILA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75R46 G273 H), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1975, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80C48 C351 E), [OSCURATO:PERSONA] D . L .domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria della Corte di Cassazione. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1889/12/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, depositata il 24 febbraio 2023, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia sono le pretese di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con cui l’agente della riscossione minacciava l’applicazione della suddetta misura in relazione al mancato pagamento dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali ivi richiamate; 2. la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assumendo che: - la documentazione prodotta non era sufficiente a fornire la prova della rituale notificazione delle cartelle impugnate, essendo stata prodotta semplicemente la distinta di accettazione dell’operatore privato, “[OSCURATO:PERSONA]”, e non anche il relativo avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, num. 890, con conseguente «inesistenza della notificazione» (così nella sentenza impugnata); - l'atto di appello notificato il 14 luglio 2020, a fronte di una sentenza depositata 12 novembre 2019, era da considerarsi tardivo, anche considerando i termini di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successiva proroga; 2.l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 31 marzo 2023, formulando due motivi di impugnazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso depositato il 4 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ponendo in rilievo che il termine ultimo per proporre appello scadeva il 15 luglio 2020, con conseguente tempestività del gravame notificato il 14 luglio 2020; 2. con la seconda censura l’Agenzia ha denunciato, in via gradata e nel merito, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 139, quarto comma, cod. proc. civ. e «della L.890/1982», rappresentando che le modalità di notifica di tre delle quattro cartelle opposte era avvenuta ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. b - bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nel 1973, che prevede solo l'invio al destinatario di una comunicazione informativa mediante raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento richiamando sul punto anche la previsione dell'articolo 139, quarto comma, cod. proc. civ., chiedendo, infine, di revocare la sentenza anche perché il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento non prevede che lo stesso non possa essere affidato a [OSCURATO:PERSONA]; 3. il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, subito avvertendo, per quanto la difesa della ricorrente abbia articolato la seconda censura «in via gradata», che la valutazione della Corte territoriale sulle notifiche delle cartelle ha costituito un esercizio del tutto superfluo, tenuto conto del valore pregiudiziale ed assorbente della ritenuta inammissibilità dell’appello, che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, sollevava il Giudice d’appello da ogni ulteriore onere; 3.1. questa Corte ha, difatti, più volte chiarito che la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi della decisione […]» (così, anche da ultimo, Cass. Sez. L., 11 ottobre 2022, n. 29529) e sono, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce l'unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675, che richiama Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004); 4. il primo motivo –come si diceva – risulta fondato, giacchè il termine lungo di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (12 novembre 2019), scadeva il 15 luglio 2020, alla luce del combinato disposto degli artt. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (che ha previsto la sospensione dei termini processuali dl 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e quindi per 64 giorni), con la conseguenza che l’appello, pacificamente notificato il 14 luglio 2020, era da considerarsi tempestivo; 5. la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – in diversa composizione - che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio; P . Q . M . accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in
Sentenza Cassazione n. 10152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris