CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, che si dicono rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-resistenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 427/2023 depositatail 07/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 6 luglio 2018,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentate della SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale diMilano, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento dellasomma di Euro 180.000,00, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c.A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che: a) sino al 9luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] era stato socio della società ricorrenteinsieme al fratello Ambrogio; b) in data 17 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] costituito, con terzi, la società “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].”;c) a seguito della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare una liquidazione coatta della quota delsocio Achille, provvedeva al pagamento (per un totale di Euro 180.000,00)dei crediti vantati da diverse banche alle quali [OSCURATO:PERSONA] avevarilasciato garanzie personali per gli affidamenti concessi alla [OSCURATO:SOCIETA]Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] instava per il rigetto delladomanda e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di partericorrente al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 425.573,14,quale importo pari al maggior valore della quota detenuta dallo stessonella [OSCURATO:PERSONA] sino al 9 luglio 2018, in conseguenza degliindebiti ed illegittimi prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] a danno dellamedesima società.1.1. Il Tribunale di Milano, dopo aver disposto la conversione del rito exart. 702-ter, comma 3, c.p.c., con sentenza n. 11041/2021, accoglieva ladomanda attorea nei confronti della sola società, dichiarando la carenza dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] in proprio; per l’effetto,condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] AgricolaDe [OSCURATO:PERSONA] s.s., della somma di Euro 180.000,00, oltre interessi,nonché delle spese del grado, che invece compensava integralmente traNumero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/2026Achille e [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava improcedibile la domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] per litispendenza.2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 427/2023, rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione dellespese del grado, in favore della società appellata, ritenendo essersiformato il giudicato sulla statuizione della sentenza di primo grado circa lacarenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] in proprio.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, illustrati da memoria.3.1. Le parti intimate non hanno svolto rituale attività difensiva,depositando un “atto di costituzione semplice”.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del ricorso comeproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Ambrogio in proprio,non essendo stata censurata in questa sede la statuizione della sentenzaimpugnata con cui la Corte territoriale rilevava il passaggio in giudicato delcapo della sentenza di primo grado relativo alla dichiarazione di carenza dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], appunto, in proprio.Il ricorso, in parte qua, è pertanto inammissibile per non essere statacensurata una statuizione della Corte d’appello che deve ritenersi coperta,a sua volta, dal giudicato.A tanto va ancora premesso che del tutto irrituale, in quanto priva deirequisiti minimi dettati per il controricorso, è il singolare “atto dicostituzione semplice”, non previsto da alcuna delle norme del vigentecodice di rito, che gli intimati depositano (oltretutto, pure oltre il termineperentorio per il deposito del controricorso). Tanto esclude che qualsiasirituale attività defensionale, essendo stato applicato il rito camerale, possaNumero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/2026dirsi espletata in nome e per conto degli intimati. A stretto rigore, anzi, ladetta irritualità dell’atto cui quella accede esclude pure la validità delconferimento della procura a chi appare essere loro difensore.Tutto ciò, tuttavia, non osta all’esame nel merito del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.s.5.1. Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1175c.c. e dell’art. 2 Cost.Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haconfermato la statuizione del Tribunale sul rigetto dell’eccezionepreliminare di improponibilità delle domande attoree per abusivofrazionamento del credito per avere ritenuto che le domande proposte neigiudizi R.G. n. 33260/18 e R.G. n. 33748/18 da [OSCURATO:PERSONA] e dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.s. fossero fondate «su fatti costitutividel tutto diversi e non legati fra di loro da alcuna “relazione unitaria”» (apag. 8 della sentenza impugnata).Evoca, in proposito, il precedente di Cass. n. 14143/2021, secondo il cuiprincipio «le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto eper titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essereproposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi siinscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto,caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo chel’attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete algiudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni deicrediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria. La violazionedell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità delladomanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio ladomanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte lealtre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito dellamenzionata relazione unitaria».Numero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/20265.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza e del procedimento per violazionedell’artt. 115 c.p.c.», nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 2270 c.c. e degli artt.1362 e 1363 c.c.Il ricorrente riferisce di aver sostenuto nei giudizi di merito che ilversamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.s. allebanche terze dell’importo di Euro 180.000,00 non era stato effettuato perestinguere un debito personale del socio [OSCURATO:PERSONA], bensì un debitoproprio, nella sua qualità di socio e promotore della partecipazionenell’iniziativa del birrificio [OSCURATO:SOCIETA].La Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe erroneamenteritenuto che la documentazione versata in atti dallo stesso non fossesufficiente a provare la dedotta circostanza.In particolare, parte ricorrente censura la statuizione della Corteterritoriale secondo cui la disamina della documentazione avrebbedimostrato solamente che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ripetutamentetenuto al corrente della costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA], nonchéconsultato quando tale società si trovava in una situazione di crisifinanziaria, aggiungendo che dal contenuto della mail del 13 settembre2017 «ove Ambrogio comunicava al fratello “non ti preoccupare per idebiti della Q Beer, sai che l’azienda agricola farà fronte agli impegni vistoche è un’iniziativa comune e come famiglia faremo fronte a tutte leproblematiche che si presenteranno”», non poteva emergere ilriconoscimento di una responsabilità diretta della società [OSCURATO:PERSONA], masemmai un interesse giuridicamente a valere ai sensi dell’art. 1203, n. 3,c.c.In proposito, assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe«elaborato un contenuto formativo che non era evincibile in alcun mododal documento» (a pag. 17 del ricorso per cassazione), in quantoNumero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’espressione “iniziativa comune” ovvero “fare fronte agli impegni” nonpoteva essere giustificata da semplici legami familiari, ovverodall’interesse di estinguere un debito dei suoi soci al fine di evitare chevenisse chiesta la liquidazione coatta della quota a norma dell’art. 2270,comma 2, c.c. ma imponeva la presenza di un preciso impegnoconseguenziale all’iniziativa comune.5.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. «omesso esame di un fatto decisivo ex art. 112 c.p.c.».Parte ricorrente osserva che nel giudizio di merito, nella denegata ipotesiin cui fossero state ritenute fondate le pretese avanzate dalla SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., ha formulato domanda in via subordinatavolta a fare accertare come siffatte somme, in ogni caso, avrebberodovuto essere ridotte della metà, atteso che nel giugno 2010 (quando lasocietà aveva effettuato i versamenti per cui è causa), sottraendo l’attivosocietario spettante ai due soci, l’odierno ricorrente era pacificamentesocio al 50% e amministratore della medesima società; sicché, almeno il50% delle somme versate erano di sua competenza, atteso che i maggioriprofitti che la società [OSCURATO:PERSONA] andrebbe a conseguire dovrebberoessere necessariamente imputati all’esercizio in cui sono state poste inessere le relative operazioni, con l’ovvia conseguenza che i maggiori ricavisi “tramuterebbero” per i soci - di allora - in maggiori profitti e quindi utili.Assume che, sul punto, nulla è stato disposto dalla Corte d’appello.6.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificitàprescritti, a pena d’inammissibilità del mezzo, dall’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c., per non avere il ricorrente dimostrato, all’interno del ricorsomedesimo, gli specifici oggetti e titoli dei due differenti giudizi (R.G. n.33260/18 e R.G. n. 33748/18) dallo stesso ritenuti decisivi per ritenereche gli originari ricorrenti ex art. 702-bis c.p.c. avessero realizzato unabusivo frazionamento del credito, azionando in separati giudizi diritti dicredito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fattiNumero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/2026costitutivi che si inscrivono in una relazione unitaria tra le parti, anche dimero fatto.Ne discende che, non avendo il ricorrente compiutamente indicato gli attidai quali emergerebbe il denunciato vizio, l’esame delle censure resta quiprecluso, non potendo la Corte di cassazione - finanche nella qualità digiudice del “fatto processuale” in caso di deduzione di “errores inprocedendo” - procedere ad una autonoma ricerca, ma soltanto ad unaverifica, degli stessi (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2771 del02/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 5640 del 26/02/2019; Sez. U, Sentenzan. 20181 del 25/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019).6.2. Il secondo motivo è inammissibile.Questa Corte, anche a Sezioni unite, ha chiarito che il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024).Ebbene, le deduzioni del ricorrente non individuano affatto untravisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura dellerisultanze probatorie.Ed invero la statuizione impugnata costituisce il precipitato di unaccertamento fattuale in ordine alla complessiva valutazione dellerisultanze probatorie, rimessa al prudente apprezzamento del giudice delNumero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/2026merito ex art. 116 c.p.c. e in quanto tale insindacabile nel giudizio dilegittimità, non risultando neppure implausibile sul piano logico.Pertanto, stante il fermo principio secondo cui non è consentito richiamarela Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadella ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome sostanzialmentediretta a censurare, non già il vizio di “violazione e falsa applicazione dinorme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione,contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astrattadisciplinata da una norma di legge (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 25414 del 16/09/2025; Sez. U, Sentenza n. 10313 del05/05/2006), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazioneoperata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materialeprobatorio.Ne discende che le censure veicolate dalla ricorrente mirano acontrapporre, al fondo, una propria valutazione dell’assetto probatorio,diversa da quella operata dalla Corte di merito, non conforme alle proprieaspettative (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005) ed asollecitare a questa Corte di legittimità una rivalutazione del detto corredoistruttorio, facendo assurgere il giudizio di legittimità a giudizio di meritodi terzo grado.6.3. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto dei requisiti di specificitàprescritti, a pena d’inammissibilità del mezzo, dall’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c., non avendo il ricorrente dimostrato, all’interno dello stessoricorso e nemmeno solo per quanto di interesse, l’avvenuta proposizionedella domanda subordinata cui ha fatto qui riferimento, né, in particolare,di averla sottoposta, specificamente e negli esatti termini, alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, ad avviso del ricorrente, avrebbe mancato diesaminarla.Numero registro generale 8613/2023Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 15657/2026Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, non avendo il ricorrente compiutamente indicato gli atti dai qualiemergerebbe il denunciato vizio, l’esame delle censure resta qui preclusonel merito.7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, sia nei confronti diAmbrogio [OSCURATO:PERSONA], sia - per ragioni differenti - nei confronti della società.8. Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, non avendo leparti intimate svolto, per quanto evidenziato sopra, alcuna rituale attivitàdifensiva nella presente sede di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 13 maggio 2026.Il Presidente