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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14538/2026

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l riesame di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conclusochiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Nessuno è presente per la parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1.

Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale del riesame diCaltanissetta, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimentodell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Geladel 4 agosto 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere, in luogo di quella degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110, 61n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.Osservava che la misura gradata degli arresti domiciliari applicata dal GIP nonera idonea a contenere le esigenze cautelari tenuto conto sia della gravità dellacondotta tenuta dall’odierno ricorrente, sia della personalità dello stesso, riottosoall’osservanza delle regole del vivere civile, come desumibile dai plurimi e graviprecedenti penali, sia dalla constatazione che la misura non è idonea a recidere ilegami di [OSCURATO:PERSONA] con i circuiti criminali attraverso i quali si procura la armi, elementisulla base dei quali poteva ritenersi elevato il pericolo che la propensione criminosapotesse trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo di quellocontestato.2.

Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Assume che l’ordinanzaimpugnata non si sia confrontata con le argomentazioni difensive, ma abbia fondato lapropria decisione su argomentazioni generiche, presuntive ed inidonee a giustificarel’applicazione della più grave delle misure custodiali.

In particolare, lamenta che il Tribunalenon si sia confrontato con l’argomentazione del GIP che, applicando la misura degli arrestidomiciliari con il presidio del braccialetto elettronico e con prescrizione di non comunicare innessun modo con persone diverse dai coabitanti o legate da vincoli di stretta parentela,aveva valorizzato l’assenza di precedenti per evasione.Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia attribuito valore sintomatico del pericolo direcidiva alle caratteristiche soggettive del ricorrente, ritenuto “riottoso” alle regole, in assenzadi elementi da cui desumere le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc. pen.; che non abbia valutato il tempo già trascorso in misura, in corso dal 4 agosto2025 senza che si siano verificate violazioni delle prescrizioni e senza che il corso delprocedimento abbia indotto rischio di condotte vendicative; che non abbia considerato larisalenza nel tempo dei precedenti penali, nonché la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia espiatola pena derivante dal cumulo di anni 7, mesi 3 e giorni 13 di reclusione in affidamento, condeclaratoria di estinzione della pena detentiva e che abbia beneficiato della misuraalternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche in relazione all’ultima condannaper furto, conseguendo, anche in questo caso, la declaratoria di estinzione della pena, in talmodo smentendo la valutazione del Tribunale in ordine alla riottosità al rispetto delle regole ealla esistenza di collegamenti con circuiti criminali; che non abbia valutato che [OSCURATO:PERSONA] avevauna attività lavorativa.Inoltre, ha osservato che il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto edoccorre verificare se permane la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato lacommissione dei reati per i quali si procede, verifica che, nel caso di specie, non sarebbestata compiuta.3.

Con memoria depositata il 31.1.2026, il difensore riferiva che «Il 28 Gennaio ultimoscorso, il GIP del Tribunale di Gela (preso atto dell'istanza avanzata dal P.M., istanza disostituzione della misura custodiale degli arresti domiciliari) adottava, nell'ambito delprocedimento penale in questione, ordinanza ex articolo 299 c.p.p. di sostituzione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico, con l'applicazionecongiunta delle misure coercitive dell'obbligo di dimora in Gela e dell'obbligo dipresentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cautela considerava che le esigenzecautelari indicate nell'ordinanza genetica permangono immutate e che tuttavia l'applicazionecumulativa delle misure non custodiali possa essere proporzionata al fatto ed alla penairroganda.

Pertanto, il prevenuto non risulta più essere sottoposto a misura custodiale, lostesso Ufficio del P.M. che aveva interposto appello ex articolo 310, c.p.p. ha manifestatocarenza di interesse ad eseguire l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare incarcere emessa dal Tribunale del riesame di Caltanissetta.

Voglia, pertanto, la SupremaCorte di Cassazione adottare le statuizioni del caso».4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso per sopravvenuta carenza di interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. dispone che per proporreimpugnazione è necessario avervi interesse.

L’art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc. pen. sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da chinon ha interesse.

È, pertanto, pacifico che le norme pongano come condizionedi ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare,con ciò intendendo che la finalità di perseguire la rimozione di un effettivopregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, devepersistere sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024,Rv. 286753-01; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397).

Costituisceespressione di orientamento consolidato «il principio secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo oconfermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nellemore del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimentodell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo diefficacia (Sez.

U. n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; v. anche Sez.

U.,n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694)» (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024,Rv. 286753-01).2.

Nel caso in esame, la difesa del ricorrente, con memoria depositatanelle more della celebrazione dell’udienza, rappresentava che, con ordinanzadel 28 gennaio 2026, il Gip del Tribunale di Gela, su istanza del pubblicoministero, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere conquella non detentiva dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione allaPolizia [OSCURATO:PERSONA].La modifica della posizione giuridica del ricorrente, il quale è stato rimessoin libertà, determina il venir meno dell’interesse ad impugnare, avendo egliconseguito il risultato processuale che intendeva perseguire, con conseguentedeclaratoria di inammissibilità del ricorso.3.

Non essendovi soccombenza delle parti, poiché il venir menodell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto allaproposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso nonconsegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né quella alpagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289223-01; Sez.

U, n. 7 del25/06/1997, Rv. 208166-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l riesame di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conclusochiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Nessuno è presente per la parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale del riesame diCaltanissetta, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimentodell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Geladel 4 agosto 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere, in luogo di quella degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110, 61n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.Osservava che la misura gradata degli arresti domiciliari applicata dal GIP nonera idonea a contenere le esigenze cautelari tenuto conto sia della gravità dellacondotta tenuta dall’odierno ricorrente, sia della personalità dello stesso, riottosoall’osservanza delle regole del vivere civile, come desumibile dai plurimi e graviprecedenti penali, sia dalla constatazione che la misura non è idonea a recidere ilegami di [OSCURATO:PERSONA] con i circuiti criminali attraverso i quali si procura la armi, elementisulla base dei quali poteva ritenersi elevato il pericolo che la propensione criminosapotesse trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo di quellocontestato.2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Assume che l’ordinanzaimpugnata non si sia confrontata con le argomentazioni difensive, ma abbia fondato lapropria decisione su argomentazioni generiche, presuntive ed inidonee a giustificarel’applicazione della più grave delle misure custodiali. In particolare, lamenta che il Tribunalenon si sia confrontato con l’argomentazione del GIP che, applicando la misura degli arrestidomiciliari con il presidio del braccialetto elettronico e con prescrizione di non comunicare innessun modo con persone diverse dai coabitanti o legate da vincoli di stretta parentela,aveva valorizzato l’assenza di precedenti per evasione.Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia attribuito valore sintomatico del pericolo direcidiva alle caratteristiche soggettive del ricorrente, ritenuto “riottoso” alle regole, in assenzadi elementi da cui desumere le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc. pen.; che non abbia valutato il tempo già trascorso in misura, in corso dal 4 agosto2025 senza che si siano verificate violazioni delle prescrizioni e senza che il corso delprocedimento abbia indotto rischio di condotte vendicative; che non abbia considerato larisalenza nel tempo dei precedenti penali, nonché la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia espiatola pena derivante dal cumulo di anni 7, mesi 3 e giorni 13 di reclusione in affidamento, condeclaratoria di estinzione della pena detentiva e che abbia beneficiato della misuraalternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche in relazione all’ultima condannaper furto, conseguendo, anche in questo caso, la declaratoria di estinzione della pena, in talmodo smentendo la valutazione del Tribunale in ordine alla riottosità al rispetto delle regole ealla esistenza di collegamenti con circuiti criminali; che non abbia valutato che [OSCURATO:PERSONA] avevauna attività lavorativa.Inoltre, ha osservato che il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto edoccorre verificare se permane la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato lacommissione dei reati per i quali si procede, verifica che, nel caso di specie, non sarebbestata compiuta.3. Con memoria depositata il 31.1.2026, il difensore riferiva che «Il 28 Gennaio ultimoscorso, il GIP del Tribunale di Gela (preso atto dell'istanza avanzata dal P.M., istanza disostituzione della misura custodiale degli arresti domiciliari) adottava, nell'ambito delprocedimento penale in questione, ordinanza ex articolo 299 c.p.p. di sostituzione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico, con l'applicazionecongiunta delle misure coercitive dell'obbligo di dimora in Gela e dell'obbligo dipresentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cautela considerava che le esigenzecautelari indicate nell'ordinanza genetica permangono immutate e che tuttavia l'applicazionecumulativa delle misure non custodiali possa essere proporzionata al fatto ed alla penairroganda. Pertanto, il prevenuto non risulta più essere sottoposto a misura custodiale, lostesso Ufficio del P.M. che aveva interposto appello ex articolo 310, c.p.p. ha manifestatocarenza di interesse ad eseguire l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare incarcere emessa dal Tribunale del riesame di Caltanissetta. Voglia, pertanto, la SupremaCorte di Cassazione adottare le statuizioni del caso».4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso per sopravvenuta carenza di interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. dispone che per proporreimpugnazione è necessario avervi interesse. L’art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc. pen. sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da chinon ha interesse. È, pertanto, pacifico che le norme pongano come condizionedi ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare,con ciò intendendo che la finalità di perseguire la rimozione di un effettivopregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, devepersistere sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024,Rv. 286753-01; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397). Costituisceespressione di orientamento consolidato «il principio secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo oconfermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nellemore del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimentodell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo diefficacia (Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; v. anche Sez. U.,n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694)» (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024,Rv. 286753-01).2. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente, con memoria depositatanelle more della celebrazione dell’udienza, rappresentava che, con ordinanzadel 28 gennaio 2026, il Gip del Tribunale di Gela, su istanza del pubblicoministero, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere conquella non detentiva dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione allaPolizia [OSCURATO:PERSONA].La modifica della posizione giuridica del ricorrente, il quale è stato rimessoin libertà, determina il venir meno dell’interesse ad impugnare, avendo egliconseguito il risultato processuale che intendeva perseguire, con conseguentedeclaratoria di inammissibilità del ricorso.3. Non essendovi soccombenza delle parti, poiché il venir menodell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto allaproposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso nonconsegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né quella alpagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289223-01; Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Rv. 208166-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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