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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 07176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1895-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrenti non costituiti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 111/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11895 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria ex art. 47, cod. proc. civ., esponendo che aveva avuto notifica di un ricorso per regolamento di competenza relativo alla sentenza n. 111 del 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva declinato la stessa; domandava il rigetto del ricorso; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso non risulta depositato, e dunque risulta improcedibile (Cass., 19/09/1972, n. 2764); non devono liquidarsi le spese in favore della parte costituita all'esito della notifica del ricorso stesso, in mancanza di prova, non emergente dagli atti visionati dal Collegio, della notifica della correlativa memoria; non deve provvedersi ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il mancato deposito del ricorso medesimo; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 7 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1895-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrenti non costituiti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 111/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11895 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria ex art. 47, cod. proc. civ., esponendo che aveva avuto notifica di un ricorso per regolamento di competenza relativo alla sentenza n. 111 del 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva declinato la stessa; domandava il rigetto del ricorso; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso non risulta depositato, e dunque risulta improcedibile (Cass., 19/09/1972, n. 2764); non devono liquidarsi le spese in favore della parte costituita all'esito della notifica del ricorso stesso, in mancanza di prova, non emergente dagli atti visionati dal Collegio, della notifica della correlativa memoria; non deve provvedersi ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il mancato deposito del ricorso medesimo; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 7 dicembr
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