CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35823/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento - sez. distaccata di Bolzano; nel procedimento a carico di Di brio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 aprile 1984; avverso la sentenza del 20 marzo 2025 del Giudice di pace di Brunico; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 12 settembre 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputata, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento impugna la sentenza con la quale il Giudice di pace di Brunico, ravvisando nel comportamento del querelante, non comparso all'udienza alla quale era stato citato come testimone, gli estremi di una revoca tacita della querela originariamente sporta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di diffamazione, ascrittole in rubrica, asseritannente da lei commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 152 cod. pen.), a mezzo del quale si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di verificare l'effettiva volontà del querelante, da valutarsi, si sostiene, alla luce della rinuncia al mandato del difensore nominato e dell'impedimento a comparire certificato dalla parte offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. (introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022), rappresenta un'ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l'intenzione sottostante. Segnatamente, l'assenza del querelante all'udienza (per la quale era stato citato in qualità di testimone: art. 152 cod. pen.), valutata alla luce del previo avvertimento in ordine alle conseguenze dell'eventuale sua condotta inerte (art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen.). Non solo, quindi, l'avvenuta comunicazione dell'atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell'atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l'effettiva consapevolezza, da parte della stessa (offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte. Ed è proprio la necessità di accertare tale dato che impone al giudice l'onere di verificare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato) che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285321). Solo all'esito di un tale / doveroso controllo, l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064). 2. Ciò posto, il Giudice di pace, all'udienza del 20 marzo 2025 (alla quale la persona offesa era stata ritualmente citata, con lo specifico avvertimento di cui all'art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen), rilevata l'assenza della [OSCURATO:PERSONA], riteneva tacitamente rimessa la querela rilevando la relativa causa d'improcedibilità. Ciò, tuttavia, senza considerare che la stessa persona offesa (e querelante), [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto illogicamente affermato dal Giudice, con mail certificata del 12 marzo 2025, aveva avanzato specifica richiesta di rinvio, rilevando che il proprio difensore aveva rinunciato al mandato e che era impossibilitata "a viaggiare per raggiungere la sede del tribunale in quanto sottoposta a terapia domiciliare post infartuale" e allegando le relative certificazioni mediche. L'esistenza di una tacita volontà della persona offesa è, quindi, stato ricavato da un dato, la mera assenza all'udienza, in sé non significativo in quanto da leggere alla luce delle specifiche giustificazioni offerte. 3. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di pace di Brunico per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Brunico p