CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –controComune di Polignano a Mare in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1006/2020 depositata il12/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bari emetteva decreto ingiuntivo n. 52/2009 neiconfronti del Comune di Polignano a Mare, per il pagamento di €. 7.186,59oltre interessi, a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolodi compensi spettanti al dante causa di queste ultime, avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeBellis, per l’attività professionale da questi svolta in favore del Comuneingiunto.Numero registro generale 23564/2020Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 11610/2026Data pubblicazione 28/04/2026Gli incarichi professionali erano stati affidati all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perresistere in un giudizio innanzi al TAR Puglia conclusosi con provvedimentodi perenzione del 14.02.2002.Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il Comune di Polignano a Mareproponeva opposizione, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Rutiglianorigettava.Il Comune di Polignano a Mare interponeva appello innanzi alla Corted’Appello di Bari, che accoglieva l’impugnazione e revocava il decretoingiuntivo, dichiarando prescritto il credito dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].A sostegno della decisione, la Corte d’appello dichiarava:- non trovava applicazione la prescrizione presuntiva triennale ex art.2957 c.c. perché il caso di specie riguardava un contratto con un entepubblico che necessita di particolari formalità;- trovava, invece, applicazione la disciplina della prescrizione decennale:anche volendo estendere a essa il comma 2 dell’art. 2957 c.c. ai finidell’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere la prescrizioneestintiva ordinaria, esso andava individuato nell’ultima prestazione svoltadall’avvocato nell’ambito del giudizio pendente innanzi al TAR, che sifermava poco oltre la proposizione di atti e memorie introduttive;- la perenzione, dichiarata in data 14.02.2002, prendeva atto di unadecadenza processuale intervenuta quanto meno al 19.02.1989, vale a direalla scadenza dei due anni successivi all’ultima attività, con riguardoall’ordinanza di sospensiva del 19.02.1987;- a partire dalla data così individuata (19.02.1989) decorreva il terminedecennale di prescrizione che, non essendo mai stato validamenteinterrotto, doveva ritenersi già maturato alla data di notifica del decretoingiuntivo, avvenuta il 2-3-2009.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, articolato in due motivi e illustrato damemoria.Numero registro generale 23564/2020Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 11610/2026Data pubblicazione 28/04/2026Resiste il Comune di Polignano a Mare con controricorso illustrato damemoria.All’esito della camera di consiglio del 05.02.2026 la Corte riserva ildeposito dell’ordinanzaRAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si deduce “violazione ed erronea applicazionedegli artt. 2935, 2943, 2946 e 2957 c.c., nonché violazione del d.m. 5ottobre 1994 n.585 (Tab. B - rif. art. 1, nn. 14 e 15). Illegittima ed erroneaindividuazione del dies a quo dal quale calcolare la decorrenza del terminedecennale di prescrizione ordinaria del credito professionale maturatodall’avvocato”. Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte incui non ha ritenuto possibile l'equiparazione di un decreto presidenziale diperenzione ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c. a una sentenza passata ingiudicato, da ciò discendendo una serie di errori di diritto: a) l’art. 2957,comma 2, c.c. è applicabile anche alla prescrizione estintiva decennale; b)l’elencazione dei termini di decorrenza della prescrizione contenuta nelcomma 2 dell’art. 2957 c.c. non è tassativa: l’affare può dirsi terminatoanche nel caso di morte del difensore, cessazione dell’esercizio dellaprofessione, e, per quanto qui interessa, anche nel caso di estinzione delprocesso. In sintesi: i termini di prescrizione decennale dovevano esserecomputati a partire dal 14.12.2002 (data di pubblicazione del decreto diperenzione pronunciato dal TAR Bari), con la logica conseguenza che alladata di notificazione del decreto ingiuntivo (02.03.2009) detti termini nonerano ancora spirati. Infine, osserva il ricorso che la statuizione della Corted’Appello si pone in contrasto anche con le attività professionali elencatenel d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, che rimandano alla cessazione delrapporto, ovvero alla conclusione del giudizio per la maturazione del dirittoal compenso del difensore.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione ed erronea/falsaapplicazione degli artt. 23 е 25 legge 6 dicembre 1971 n. 1034; e, perNumero registro generale 23564/2020Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 11610/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'effetto, violazione ed erronea/falsa applicazione degli artt. 2935, 2943,2946 e 2957 c.c. Illegittima ed erronea individuazione del dies a quo dalquale calcolare la decorrenza del termine decennale di prescrizione ordinariadel credito professionale maturato dal de cuius”. Sostengono le ricorrentiche non si possa ritenere, come ha fatto la Corte d’Appello, che laperenzione maturi, sempre e in automatico, decorso il biennio dall’ultimaperenzione non può mai configurarsi allorché il ritardo nella trattazione delricorso sia dovuto all’ufficio giudiziario che, nonostante una domanda difissazione dell’udienza avanzata tempestivamente dalla parte, non abbiaprovveduto a fissare l’udienza nei termini prescritti. Nel caso di specie si èverificata questa situazione, che però la Corte d’Appello ha omesso diverificare: le parti costituite non erano rimaste inattive, ma avevanodepositato domanda di fissazione dell’udienza di trattazione.3. Il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento delsecondo motivo.Premesso il dato pacifico che è oggetto di lite un’eccezione diprescrizione estintiva, e non di prescrizione presuntiva, si rammenta quantola Cassazione ha già statuito, in ordine all’applicabilità dell’art. 2957,comma 2, c.c. dettato in materia di prescrizione presuntiva anche allaprescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] individua il dies a quo con riferimento non solo ai casi da essoespressamente previsti, ma anche per tutte le ipotesi in cui una causaobiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato,e altrimenti, per gli affari non terminati, avendo riguardo al momentodell'ultima prestazione svolta dal professionista, ispirandosi al generaleprincipio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il dirittopuò essere fatto valere (Cass. Sez. 2, n. 7429 del 20/3/2024; Cass. Sez. 2,n. 17924 del 22/06/2023).Numero registro generale 23564/2020Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 11610/2026Data pubblicazione 28/04/2026Quindi, si considera che l’art. 2957, comma 2, c.c. («Per le competenzedovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il terminedecorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revocadel mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultimaprestazione») individua due differenti criteri di decorrenza del termine diprescrizione, distinguendo tra i casi in cui l’affare si considera concluso, peri quali il termine di prescrizione coincide con la «decisione della lite», e cioècon la data in cui vi è provvedimento non più impugnabile che chiudedefinitivamente la causa; e i casi in cui gli «affari non sono terminati», peri quali la prescrizione decorre dall’ultima prestazione resa dal professionistacome attività svolta in esecuzione del contratto di patrocinio. Questa ultimaprevisione si giustifica solo nelle ipotesi in cui il rapporto di patrocinioconosca un periodo di prolungata inerzia per una stasi del processo e nonsubentri alcuna causa, soggettiva od oggettiva, che ponga termine almedesimo rapporto col cliente. Con la precisazione che si consideranodefiniti non solo gli affari conclusi con la decisione, anche in rito, laconciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causaobiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato,come nel caso di morte del difensore o di estinzione del giudizio in cui siastato svolto il patrocinio (Cass. Sez. 2 n. 2222 del 3/2/2026, Cass. n. 7429del 2024, cit.; Cass. n. 17924 del 2023, cit.).Inoltre, per quanto interessa nella fattispecie, la Suprema Corte hastatuito che in tema di compensi professionali, in ipotesi di estinzione delprocesso amministrativo per mancata presentazione di istanza diprosecuzione ex art. 9 della legge n. 205 del 2000, la prescrizione delcredito professionale dell'avvocato non può decorrere prima della data dipronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso el'estinzione della causa, non rilevando la scadenza del termine biennale daldeposito del ricorso, entro il quale doveva essere proposta istanza diprosecuzione; ciò, perché l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudiceNumero registro generale 23564/2020Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 11610/2026Data pubblicazione 28/04/2026e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, ilrapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsiautomaticamente esaurito il rapporto professionale (Cass. n. 7429/2024cit.; Cass. Sez. 2, n. 31931 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, da pag. 7;Cass. n. 2222/2026, cit.; cfr., altresì, Cass. Sez. 2, n. 21749 del 29/7/2021,Consiglio di Stato n. 2881 del 9/4/2008, Cass. Sez. U. n. 396 del11/1/2011).Applicando i richiamati principi di diritto al caso che ci occupa, conriferimento all’attività professionale svolta nel giudizio conclusosi condecreto di perenzione del 14.02.2002, la prescrizione non poteva decorrereprima di quella data, in quanto il rapporto processuale era ancora pendentee quindi neppure il rapporto professionale poteva essere cessato in ragionedella definizione della lite.Ne consegue che sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che farà applicazionedei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.Il giudice del rinvio regolamenterà anche le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino