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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2023

Cassazione n. 31275/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso, del delitto di furto aggravato, rideterminandone la pena; letta, altresì, la memoria del difensore del ricorrente datata 14.5.2023, che cita giurisprudenza relativa all'obbligo di motivazione sull'aumento per l'aggravante ex art. 63, comma 4, cod. pen. ed invoca l'improcedibilità per difetto di querela, successivamente all'entrata in vigore d.lgs. n. 150 del 2022.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 63, co. 4 cod. pen. per effetto del difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato dalla Corte distrettuale per la circostanza aggravante ad effetto speciale meno grave, è manifestamente infondato in quanto argomenta vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato.

Invero, la motivazione sul quantum dell'aumento ex art. 99, co. 2 cod. pen. risulta implicita nelle diffuse e puntuali argomentazioni con cui il giudice di merito si è pronunciato in ordine al rigetto dell'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche (si veda pag. 4 sentenza della sentenza impugnata), definendo la condotta commessa oltremodo deplorevole;

3. Ritenuto che la doglianza è, altresì, inammissibile, in quanto fondata su ragioni aspecifiche, considerato che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata;

4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto di reato oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona, oltre a prospettare mere deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, è manifestamente infondato in quanto asserisce contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);

5. Ritenuto che l'onere argomentativo della Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio è adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la natura deplorevole della condotta e la sussistenza di precedenti penali e di denunce a carico dell'imputato per episodi della stessa natura, nonché sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

6. Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino);

7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso, del delitto di furto aggravato, rideterminandone la pena; letta, altresì, la memoria del difensore del ricorrente datata 14.5.2023, che cita giurisprudenza relativa all'obbligo di motivazione sull'aumento per l'aggravante ex art. 63, comma 4, cod. pen. ed invoca l'improcedibilità per difetto di querela, successivamente all'entrata in vigore d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 63, co. 4 cod. pen. per effetto del difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato dalla Corte distrettuale per la circostanza aggravante ad effetto speciale meno grave, è manifestamente infondato in quanto argomenta vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato. Invero, la motivazione sul quantum dell'aumento ex art. 99, co. 2 cod. pen. risulta implicita nelle diffuse e puntuali argomentazioni con cui il giudice di merito si è pronunciato in ordine al rigetto dell'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche (si veda pag. 4 sentenza della sentenza impugnata), definendo la condotta commessa oltremodo deplorevole; 3. Ritenuto che la doglianza è, altresì, inammissibile, in quanto fondata su ragioni aspecifiche, considerato che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto di reato oggetto del presente giudizio e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona, oltre a prospettare mere deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, è manifestamente infondato in quanto asserisce contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); 5. Ritenuto che l'onere argomentativo della Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio è adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la natura deplorevole della condotta e la sussistenza di precedenti penali e di denunce a carico dell'imputato per episodi della stessa natura, nonché sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive; 6. Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); 7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris