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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10417/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2023 rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale erano stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, visto che dagli elementi di prova risultava l'assoluta estraneità di Vinciguerra al reato contestato.

2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore rileva che la sentenza impugnata meritava di essere censurata sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, con giudizio di prevalenza. 2.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza della Corte di appello era alquanto generica, con conseguente omessa o insufficiente della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.( ) P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2023 rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale erano stati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, visto che dagli elementi di prova risultava l'assoluta estraneità di Vinciguerra al reato contestato. 2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore rileva che la sentenza impugnata meritava di essere censurata sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, con giudizio di prevalenza. 2.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza della Corte di appello era alquanto generica, con conseguente omessa o insufficiente della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413). Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.( ) P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 10417/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris