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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08748/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 25-282, 291 bis comma 2, D.P.R.4371973, in relazione alla detenzione di kg.11 di tabacco lavorato estero di contrabbando, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al regime di equivalenza delle circostanze attenuati generiche con la constata recidiva.

Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, sì è proceduto ad una integrale rivisitazione della materia.

In particolare, l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-tris del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».

L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elencate nella suddetta norma.

Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato, essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d.

Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto.

Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di tabacchi lavorati esteri in quantitativo inferiore ai 15 kg.

La condotta, per effetto della riforma del 2024, è quindi penalmente irrilevante.

Si impone pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 25-282, 291 bis comma 2, D.P.R.4371973, in relazione alla detenzione di kg.11 di tabacco lavorato estero di contrabbando, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al regime di equivalenza delle circostanze attenuati generiche con la constata recidiva. Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, sì è proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-tris del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elencate nella suddetta norma. Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato, essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di tabacchi lavorati esteri in quantitativo inferiore ai 15 kg. La condotta, per effetto della riforma del 2024, è quindi penalmente irrilevante. Si impone pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il
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