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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24873/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa in data 22 giugno 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., rideterminando la pena irrogata al primo, non applicata la recidiva, in quella di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, nonché riducendo la pena irrogata alla seconda in quella di anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1.Si tratta del reato di furto commesso ai danni della persona offesa, introducendosi nell'abitazione fingendosi di essere venditori di pellet, posto in essere mentre la [OSCURATO:PERSONA] intratteneva la vittima, dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale si impossessava di monili d'oro e di danaro conservato nella camera da letto. 2.Avverso la descritta sentenza propongono tempestiva impugnazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, con separati ricorsi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce vizio di motivazione e inosservanza di legge penale.

La condanna dell'imputato fonda sulla deposizione della persona offesa e sul riconoscimento fotografico da questa espletato, con modalità irrituali e comunque, non note, peraltro operato mai in termini di certezza, nonché sulla base di dichiarazioni della persona offesa, da considerarsi inattendibili, come dedotto sia in primo grado che con l'atto di appello.

Si utilizzerebbe, poi, irritualmente l'atto di denuncia-querela, atto che, a mente dell'art. 511, comma 4, cod. proc. pen. può essere acquisito solo come condizione di procedibilità.

Questo, invece, sarebbe stato utilizzato per giustificare le incongruenze della deposizione della parte lesa, caduta in confusione, come illustrato dalla stessa Corte territoriale, ma soltanto a causa del lasso temporale intercorso tra i fatti e la deposizione.

Si evidenzia, da ultimo, che l'individuazione di persona sarebbe stata inficiata dal riconoscimento fotografico effettuato precedentemente e che residuerebbero dubbi circa la capacità a testimoniare della persona offesa, sottoposta a domande suggestive, direttamente dal giudice di primo grado, con contenuto tale da inficiarne l'attendibilità.

Si richiama, in proposito, un precedente di questa Corte sezione Quarta penale, che ritiene non consentite al giudice domande suggestive.

Infine, si sottolinea che la persona offesa avrebbe riconosciuto come propri dei monili, pur non risultando di sua proprietà, affermando di averli riconosciuti per averli avuti in restituzione, a titolo di ristoro per i danni subiti.

2.1.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.

Non risulterebbe provato che l'imputato abbia carpito la volontà della vittima, dal momento che era stato fatto entrare in casa dalla parte lesa.

Inoltre, sarebbe insussistente la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento essendo presente un fine lecito (di natura commerciale, vendita di pellet), con conseguente qualificazione del reato come furto semplice.

2.1.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art.133 cod. pen.La Corte territoriale nega le circostanze attenuanti generiche sulla base dei soli precedenti penali, senza notare che non vi sono a carico dell'imputato precedenti specifici e senza tenere conto del suo comportamento processuale.

Inoltre, non verrebbe specificato il percorso motivazionale che presiede alla individuazione della misura della pena, come rilevato con il gravame. 2.1.3.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen.

La Corte territoriale non ha considerato la recidiva nel computo della pena, ma ne ha confermato la sussistenza, considerando il reato sub iudice espressione di maggiore pervicacia, così violando il principio di non colpevolezza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 511 comma 4 cod. proc. pen.

Si contesta, come effettuato in sede di gravame, il giudizio di attendibilità della persona offesa per avere, la Corte territoriale, utilizzato la denuncia-querela a sostegno del giudizio positivo operato sul punto.

La stessa Corte d'appello darebbe conto della confusione in cui sarebbe incorsa la persona offesa, a causa della disordinata contestazione delle emergenze e degli esiti di prova già raccolti sottoposti al dichiarante.

Così inducendo ad un contraddittorio ragionamento, nonché violando il disposto di cui agli artt. 431, comma 1, lett. a) e 511, comma 4, cod. proc pen.

Si censura, sotto tale profilo, la motivazione in quanto resa in violazione di legge, tenuto conto che la prova deve essere formata in contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost.

Inoltre, si osserva che la Corte avrebbe proceduto a una ricostruzione degli elementi di prova non valutati unitariamente e avrebbe violato il principio di cui all'art. 6 CEDU in ordine al giusto processo.

2.2.1. Il secondo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen.

Non risulterebbe provato che l'imputata abbia carpito la volontà della vittima in quanto i due autori del fatto erano stati fatti entrare in casa per uno scopo lecito e con il consenso all'accesso da parte dell'avente diritto.

Si richiama giurisprudenza secondo la quale è necessario un accorgimento fraudolento per ottenere di entrare nell'abitazione altrui e non un mero collegamento occasionale fra ingresso ed impossessamento, risultando l'introduzione nell'edificio il mezzo per commettere il reato.

Di qui la necessità di riqualificare il fatto quale furto semplice, non risultando provata la sussistenza del mezzo fraudolento.Sul punto era stato formulato apposito motivo di gravame cui la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha depositato requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.

I. 10 aprile 2021, n. 44, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati o, comunque, devolvono censure non consentite in sede di legittimità. 1.[OSCURATO:PERSONA] denuncia vizi inammissibili. 1.1.11 primo motivo non è consentito nel giudizio di legittimità e comunque, è manifestamente infondato.

Si contesta la correttezza della motivazione nella parte in cui reputa affidabile la persona offesa, giudizio rimesso al giudice di merito, non rivisitabile in questa sede (nel senso che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non ravvisate nella specie: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Quanto alle censure relative all'operata individuazione di persona (asseritamente inficiata dal precedente riconoscimento fotografico) il giudice di appello ha risposto, con motivazione esauriente e logica, nella quale si dà conto della perfetta condizione di lucidità della persona offesa, al momento dell'operato riconoscimento fotografico presso l'abitazione, a seguito di accesso il giorno successivo a quello del fatto.

È, peraltro, principio consolidato di questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata nelle indagini preliminari dalla persona offesa, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva da quella di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).

Del resto, il percorso logico utilizzato dal giudice di appello risulta congruo, laddove ha attribuito pieno valore al riconoscimento, ma anche alla deposizione dei testi di polizia giudiziaria che avevano svolto gli accertamenti nelle immediatezze.

Quanto alla dedotta irrituale utilizzazione della denuncia-querela, in violazione dell'art. 511, comma 4, cod. proc. pen., si osserva che la censura è del tutto priva di fondamento, posto che la lettura della motivazione evidenzia che il verbale di denuncia risulta utilizzato al dibattimento per le contestazioni (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza di appello), dunque legittimamente considerato dai giudici di secondo grado per valutare la credibilità del dichiarante rispetto a quanto esposto al dibattimento, a mente dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen.

In relazione alla deduzione circa le domande suggestive rivolte dal giudice, si osserva che il Collegio aderisce all'indirizzo di questa Corte secondo il quale il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice il quale, agendo in un'ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità (Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790; conformi Rv. 240261 e Rv. 260899) ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione (Sez. 1, n.44223 del 17/09/2014, Tozza, Rv. 260899; conformi: Rv. 232385; Rv. 242255; Rv. 249890); eccezione che il ricorrente non deduce di aver tempestivamente formulato.

Così come non risulta tempestivamente contestata la formulazione di domande del giudice nel corso dell'esame.

Infatti, laddove questo non risulti conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, ciò non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte (Sez. 6, n.28247 del 30/01/2013, Rionero, Rv. 257026). 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

Va rilevato con carattere dirimente che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, si configura il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento guardando alla fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa.

Cosicché, integra l'ipotesi di furto aggravato a tale titolo la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca la sottrazione, cioè un'azione dell'autore del fatto, con carattere di usurpazione unilaterale, come avvenuto nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione recepita nei convergenti provvedimenti di merito (Sez. 5 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323; Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Bevilacqua, Rv. 276113).

Le sentenze di merito, peraltro, evidenziano che effettivamente la vittima aveva fatto entrare in casa i due imputati, ove si erano intrattenuti per un lasso di tempo apprezzabile (cfr. pag. 5 della sentenza di appello) e che, mentre la donna aveva distratto la vittima, con la quale si trovava nell'ambiente cucina, il complice si era allontanato con una scusa, operando nel diverso ambiente dell'abitazione sottraendo i beni oggetto di furto.

Tuttavia, ciò era avvenuto con uno stratagemma, quindi carpendo la buona fede della persona offesa, presentandosi entrambi gli agenti, come venditori di pellet, mostrandosi amichevoli e celando evidentemente le loro reali intenzioni, messe a segno attraverso il successivo impossessamento (Sez. 5., n. 19982 del 01/04/2019, Filippelli, Rv. 275637 nel senso che ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. è necessario che l'introduzione nell'abitazione avvenga senza o contro il consenso dell'avente diritto, ma è sufficiente anche che detto consenso sia stato carpito con l'inganno).

1.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili.

Il trattamento sanzionatorio, nella specie, risulta supportato da sufficiente e non apparente motivazione, peraltro intervenuta per la pena irrogata che non si discosta significativamente dal minimo edittale.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi, risulta giustificato adeguatamente, in ragione di precedenti penali a carico, nonché di un giudizio negativo sulla personalità dell'agente.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo i principi di questa Corte, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

Quanto al giudizio sulla recidiva, questo risulta svolto secondo un ragionamento corretto e non manifestamente illogico, ravvisando nel reato per il quale si procede, rispetto ai precedenti per i quali l'imputato ha già riportato condanna, un incremento della pericolosità dell'agente.Né si ravvisa uno specifico interesse ad impugnare la decisione nella parte in cui la Corte territoriale, nel rideterminare la pena irrogata, non ha riconosciuto alcun aumento rispetto alla circostanza ad effetto speciale, pur ritenuta sussistente. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Il vizio di travisamento della prova, nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità non è consentito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) se non nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Né si illustrano le ragioni della decisività della prova che si assume travisata.

In ogni caso, deve osservarsi che alcuna violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. può ravvisarsi in un caso, come quello in esame, in cui la motivazione della Corte territoriale prende in considerazione la denuncia-querela perché si tratta di atto utilizzato, nel corso del dibattimento, per le contestazioni rivolte al dichiarante, onde inferirne la credibilità, ai sensi dell'art. 500, comma 3, cod. proc. pen., con ragionamento corretto, non contraddittorio, nonché immune da vizi di ogni tipo.

Inoltre, si osserva che è proprio il ricorso che muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274).

Laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci).

Sulla base di tale ragionamento complessivo, dunque, risultano giustificate le ragioni in base alle quali le dichiarazioni della persona offesa, con particolare riferimento all'operato riconoscimento fotografico, poi ribadito in dibattimento, dovevano essere considerare attendibili.2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si richiamano, sul punto, le medesime argomentazioni svolte al §

1.2. in relazione alla posizione del coimputato.

Si deve, poi, aggiungere che è noto che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico, non un mero collegamento occasionale, fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624-bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.) (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260225).

Quindi, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. è necessario che l'introduzione nell'abitazione avvenga senza o contro il consenso dell'avente diritto, ma è sufficiente che detto consenso sia stato carpito con l'inganno (vedi Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Crescimone, Rv. 26103001; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246902), come risulta nel caso di specie, argomento con il quale il ricorso non si confronta, compiutamente, risultando in questa parte anche aspecifico. 3.Ne deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo, nella misura ivi precisata, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa in data 22 giugno 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., rideterminando la pena irrogata al primo, non applicata la recidiva, in quella di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, nonché riducendo la pena irrogata alla seconda in quella di anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1.Si tratta del reato di furto commesso ai danni della persona offesa, introducendosi nell'abitazione fingendosi di essere venditori di pellet, posto in essere mentre la [OSCURATO:PERSONA] intratteneva la vittima, dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale si impossessava di monili d'oro e di danaro conservato nella camera da letto. 2.Avverso la descritta sentenza propongono tempestiva impugnazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, con separati ricorsi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce vizio di motivazione e inosservanza di legge penale. La condanna dell'imputato fonda sulla deposizione della persona offesa e sul riconoscimento fotografico da questa espletato, con modalità irrituali e comunque, non note, peraltro operato mai in termini di certezza, nonché sulla base di dichiarazioni della persona offesa, da considerarsi inattendibili, come dedotto sia in primo grado che con l'atto di appello. Si utilizzerebbe, poi, irritualmente l'atto di denuncia-querela, atto che, a mente dell'art. 511, comma 4, cod. proc. pen. può essere acquisito solo come condizione di procedibilità. Questo, invece, sarebbe stato utilizzato per giustificare le incongruenze della deposizione della parte lesa, caduta in confusione, come illustrato dalla stessa Corte territoriale, ma soltanto a causa del lasso temporale intercorso tra i fatti e la deposizione. Si evidenzia, da ultimo, che l'individuazione di persona sarebbe stata inficiata dal riconoscimento fotografico effettuato precedentemente e che residuerebbero dubbi circa la capacità a testimoniare della persona offesa, sottoposta a domande suggestive, direttamente dal giudice di primo grado, con contenuto tale da inficiarne l'attendibilità. Si richiama, in proposito, un precedente di questa Corte sezione Quarta penale, che ritiene non consentite al giudice domande suggestive. Infine, si sottolinea che la persona offesa avrebbe riconosciuto come propri dei monili, pur non risultando di sua proprietà, affermando di averli riconosciuti per averli avuti in restituzione, a titolo di ristoro per i danni subiti. 2.1.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. Non risulterebbe provato che l'imputato abbia carpito la volontà della vittima, dal momento che era stato fatto entrare in casa dalla parte lesa. Inoltre, sarebbe insussistente la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento essendo presente un fine lecito (di natura commerciale, vendita di pellet), con conseguente qualificazione del reato come furto semplice. 2.1.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art.133 cod. pen.La Corte territoriale nega le circostanze attenuanti generiche sulla base dei soli precedenti penali, senza notare che non vi sono a carico dell'imputato precedenti specifici e senza tenere conto del suo comportamento processuale. Inoltre, non verrebbe specificato il percorso motivazionale che presiede alla individuazione della misura della pena, come rilevato con il gravame. 2.1.3.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. La Corte territoriale non ha considerato la recidiva nel computo della pena, ma ne ha confermato la sussistenza, considerando il reato sub iudice espressione di maggiore pervicacia, così violando il principio di non colpevolezza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 511 comma 4 cod. proc. pen. Si contesta, come effettuato in sede di gravame, il giudizio di attendibilità della persona offesa per avere, la Corte territoriale, utilizzato la denuncia-querela a sostegno del giudizio positivo operato sul punto. La stessa Corte d'appello darebbe conto della confusione in cui sarebbe incorsa la persona offesa, a causa della disordinata contestazione delle emergenze e degli esiti di prova già raccolti sottoposti al dichiarante. Così inducendo ad un contraddittorio ragionamento, nonché violando il disposto di cui agli artt. 431, comma 1, lett. a) e 511, comma 4, cod. proc pen. Si censura, sotto tale profilo, la motivazione in quanto resa in violazione di legge, tenuto conto che la prova deve essere formata in contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost. Inoltre, si osserva che la Corte avrebbe proceduto a una ricostruzione degli elementi di prova non valutati unitariamente e avrebbe violato il principio di cui all'art. 6 CEDU in ordine al giusto processo. 2.2.1. Il secondo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. Non risulterebbe provato che l'imputata abbia carpito la volontà della vittima in quanto i due autori del fatto erano stati fatti entrare in casa per uno scopo lecito e con il consenso all'accesso da parte dell'avente diritto. Si richiama giurisprudenza secondo la quale è necessario un accorgimento fraudolento per ottenere di entrare nell'abitazione altrui e non un mero collegamento occasionale fra ingresso ed impossessamento, risultando l'introduzione nell'edificio il mezzo per commettere il reato. Di qui la necessità di riqualificare il fatto quale furto semplice, non risultando provata la sussistenza del mezzo fraudolento.Sul punto era stato formulato apposito motivo di gravame cui la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha depositato requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 10 aprile 2021, n. 44, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati o, comunque, devolvono censure non consentite in sede di legittimità. 1.[OSCURATO:PERSONA] denuncia vizi inammissibili. 1.1.11 primo motivo non è consentito nel giudizio di legittimità e comunque, è manifestamente infondato. Si contesta la correttezza della motivazione nella parte in cui reputa affidabile la persona offesa, giudizio rimesso al giudice di merito, non rivisitabile in questa sede (nel senso che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non ravvisate nella specie: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Quanto alle censure relative all'operata individuazione di persona (asseritamente inficiata dal precedente riconoscimento fotografico) il giudice di appello ha risposto, con motivazione esauriente e logica, nella quale si dà conto della perfetta condizione di lucidità della persona offesa, al momento dell'operato riconoscimento fotografico presso l'abitazione, a seguito di accesso il giorno successivo a quello del fatto. È, peraltro, principio consolidato di questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata nelle indagini preliminari dalla persona offesa, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva da quella di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Del resto, il percorso logico utilizzato dal giudice di appello risulta congruo, laddove ha attribuito pieno valore al riconoscimento, ma anche alla deposizione dei testi di polizia giudiziaria che avevano svolto gli accertamenti nelle immediatezze. Quanto alla dedotta irrituale utilizzazione della denuncia-querela, in violazione dell'art. 511, comma 4, cod. proc. pen., si osserva che la censura è del tutto priva di fondamento, posto che la lettura della motivazione evidenzia che il verbale di denuncia risulta utilizzato al dibattimento per le contestazioni (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza di appello), dunque legittimamente considerato dai giudici di secondo grado per valutare la credibilità del dichiarante rispetto a quanto esposto al dibattimento, a mente dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. In relazione alla deduzione circa le domande suggestive rivolte dal giudice, si osserva che il Collegio aderisce all'indirizzo di questa Corte secondo il quale il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice il quale, agendo in un'ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità (Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790; conformi Rv. 240261 e Rv. 260899) ad esclusione di quelle nocive, in relazione alle quali la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione (Sez. 1, n.44223 del 17/09/2014, Tozza, Rv. 260899; conformi: Rv. 232385; Rv. 242255; Rv. 249890); eccezione che il ricorrente non deduce di aver tempestivamente formulato. Così come non risulta tempestivamente contestata la formulazione di domande del giudice nel corso dell'esame. Infatti, laddove questo non risulti conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, ciò non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte (Sez. 6, n.28247 del 30/01/2013, Rionero, Rv. 257026). 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Va rilevato con carattere dirimente che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, si configura il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento guardando alla fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa. Cosicché, integra l'ipotesi di furto aggravato a tale titolo la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca la sottrazione, cioè un'azione dell'autore del fatto, con carattere di usurpazione unilaterale, come avvenuto nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione recepita nei convergenti provvedimenti di merito (Sez. 5 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323; Sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Bevilacqua, Rv. 276113). Le sentenze di merito, peraltro, evidenziano che effettivamente la vittima aveva fatto entrare in casa i due imputati, ove si erano intrattenuti per un lasso di tempo apprezzabile (cfr. pag. 5 della sentenza di appello) e che, mentre la donna aveva distratto la vittima, con la quale si trovava nell'ambiente cucina, il complice si era allontanato con una scusa, operando nel diverso ambiente dell'abitazione sottraendo i beni oggetto di furto. Tuttavia, ciò era avvenuto con uno stratagemma, quindi carpendo la buona fede della persona offesa, presentandosi entrambi gli agenti, come venditori di pellet, mostrandosi amichevoli e celando evidentemente le loro reali intenzioni, messe a segno attraverso il successivo impossessamento (Sez. 5., n. 19982 del 01/04/2019, Filippelli, Rv. 275637 nel senso che ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. è necessario che l'introduzione nell'abitazione avvenga senza o contro il consenso dell'avente diritto, ma è sufficiente anche che detto consenso sia stato carpito con l'inganno). 1.3. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili. Il trattamento sanzionatorio, nella specie, risulta supportato da sufficiente e non apparente motivazione, peraltro intervenuta per la pena irrogata che non si discosta significativamente dal minimo edittale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi, risulta giustificato adeguatamente, in ragione di precedenti penali a carico, nonché di un giudizio negativo sulla personalità dell'agente. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo i principi di questa Corte, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Quanto al giudizio sulla recidiva, questo risulta svolto secondo un ragionamento corretto e non manifestamente illogico, ravvisando nel reato per il quale si procede, rispetto ai precedenti per i quali l'imputato ha già riportato condanna, un incremento della pericolosità dell'agente.Né si ravvisa uno specifico interesse ad impugnare la decisione nella parte in cui la Corte territoriale, nel rideterminare la pena irrogata, non ha riconosciuto alcun aumento rispetto alla circostanza ad effetto speciale, pur ritenuta sussistente. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il vizio di travisamento della prova, nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità non è consentito, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) se non nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Né si illustrano le ragioni della decisività della prova che si assume travisata. In ogni caso, deve osservarsi che alcuna violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. può ravvisarsi in un caso, come quello in esame, in cui la motivazione della Corte territoriale prende in considerazione la denuncia-querela perché si tratta di atto utilizzato, nel corso del dibattimento, per le contestazioni rivolte al dichiarante, onde inferirne la credibilità, ai sensi dell'art. 500, comma 3, cod. proc. pen., con ragionamento corretto, non contraddittorio, nonché immune da vizi di ogni tipo. Inoltre, si osserva che è proprio il ricorso che muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274). Laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci). Sulla base di tale ragionamento complessivo, dunque, risultano giustificate le ragioni in base alle quali le dichiarazioni della persona offesa, con particolare riferimento all'operato riconoscimento fotografico, poi ribadito in dibattimento, dovevano essere considerare attendibili.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si richiamano, sul punto, le medesime argomentazioni svolte al § 1.2. in relazione alla posizione del coimputato. Si deve, poi, aggiungere che è noto che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico, non un mero collegamento occasionale, fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624-bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.) (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260225). Quindi, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. è necessario che l'introduzione nell'abitazione avvenga senza o contro il consenso dell'avente diritto, ma è sufficiente che detto consenso sia stato carpito con l'inganno (vedi Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Crescimone, Rv. 26103001; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246902), come risulta nel caso di specie, argomento con il quale il ricorso non si confronta, compiutamente, risultando in questa parte anche aspecifico. 3.Ne deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo, nella misura ivi precisata, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
Sentenza Cassazione n. 24873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris