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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 14432/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30945/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 5005/2019 depositatoil 21/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 106.543,62, oltre interessi, vantato a titolo di corrispettivo di merci in favore dell’impresa poi fallita, risultante da una pluralità di fatture.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha ammesso l’opponente al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 4.819,00 in chirografo.

Il giudice di merito ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse documentata l’esecuzione di forniture a favore della fallita per l’importo di € 114.819,00, da cui andava detratta la somma di € 110.000,00 pacificamente ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] da parte del garante CAR - [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:SOCIETA]. era affiliata, con la conseguenza che residuava un credito di € 4.819,00.

Avverso il provvedimentoha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo ad un unico articolato motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

In data 4.11.2024 è stata formulat a una proposta di decisione anticipata.

La [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 12.12.2024, ha formulato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la “ Errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione dei documenti in atti, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancata ammissione dei mezzi istruttori”.

Espone la ricorrente di aver evidenziato, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., di vantare verso la fallita un credito di € 216.543,62, che era stato coperto per l’importo di € 110.000 dal CAR, il quale, per la restante parte di € 106.543, 62 nulla aveva opposto al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] si insinuasse al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]..

Si duole la ricorrente che il giudice di merito aveva errato nella interpretazione della documentazione in atti, e, segnatamente, del contenuto della scrittura del 16.6.2017 stipulata tra [OSCURATO:SOCIETA] e il CAR.

Inoltre, mai la curatela aveva dedotto che il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo fosse coperto da quanto versato dal CAR per effetto della scrittura del 16.6.2017, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione aveva violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Peraltro, il giudice di merito era incorso in contraddizione atteso che, da un lato, l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato considerato nella parte indicante un credito complessivo della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società poi fallita di € 216.543,63, e dall’altro, lo stesso accordo era, invece, stato valorizzato, nella parte in cui venivano riconosciuti € 110.000,00 versati dal CAR.

Infine, la ricorrente si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie vertenti sul contenuto del documento del

16.6. 2017, il quale non era stato contestato dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con proposta di definizione anticipata del 4.11.2024, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato l’inammissibilità del ricorso, così osservando: Si discute di una insinuazione al passivo di un più ampio credito derivante da un rapporto di fornitura di materiali edili.

Il ricorso è basato su di un unico motivo di impugnazione, con il quale si denuncia l’errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme in diritto “per errata lettura dei documenti in atti, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mancata ammissione dei mezzi istruttori”.

La critica è determinata dall’avere il tribunale ammesso solo in minima parte il credito (già escluso integralmente dal g.d.) oggetto della domanda.

Il ricorso è inammissibile.

Il tribunale ha ritenuto non provati “i fatti costitutivi dell’intero credito asseritamente vantato da parte opponente” in ragione della documentata esecuzione di forniture per un più limitato importo, dal quale tuttavia occorreva detrarre una cospicua somma già “pacificamente ricevuta” dall’opponente.

Si tratta di una valutazione di fatto incentrata sull’esito della prova.

Il ricorrente assume che sarebbe stata erroneamente interpretata la “documentazione in atti”, con stravolgimento della “rappresentazione e logica della domanda di ammissione dell’opposizione ex artt. 98 e 99 l.f. e del contenuto della transazione” sottoscritta con la controparte; e che sarebbe stato inoltre “violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.” poiché la curatela non aveva mai dedotto che il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo era “coperto” da quanto versato dal CAR per effetto di una scrittura transattiva (la “scrittura del 16.6.2017”.

Si tratta di un tentativo di ottenere una diversa interpretazione dei documenti sulla cui base il tribunale ha palesato il giudizio di merito.

Cosa che traduce la censura –per l’appunto – in censura di merito notoriamente inammissibile in cassazione .

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare e far proprie le argomentazioni svolte nella proposta di definizione anticipata.

Come ben evidenziato in tale proposta, il giudice di merito ha ammesso l’odierna ricorrente al passivo della procedura nei limiti del credito di cui ha ritenuto raggiunta la prova, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, e detratta la somma già “pacificamente ricevuta” versata dal CAR.

Si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità - se non per vizio di motivazione nei limiti circoscritti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 (vizio neppure dedotto) – essendo orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 21187/2019; n. 25608/2013; S.U. ass. 13054/2014).

Va, inoltre, osservato che il giudice di merito ha ritenuto “pacificamente versata” all’odierna ricorrente la somma di € 110.000 alla luce delle allegazioni delle stesse parti, mentre non vi è traccia nella motivazione del decreto impugnato che con la predetta affermazione – neppure specificamente censurata dalla ricorrente - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso valorizzare, sia pure solo parzialmente, il contenuto della scrittura del 16.6.2017.

Infine, destituita di fondamento è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

E’ principio consolidato di questa Corte (vedi (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 12973/2018; Cass. 6 agosto 2015, n. 16554) quello secondo cui compete al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove: l'accertamento sull'esistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento, e dedotto in giudizio, deve essere dunque compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole.

Infine, è inammissibile la doglianza di mancanza ammissione delle richieste istruttorie, rientrando tale decisione nel potere discrezionale del giudice di merito.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. non si applica in ragione della mancata costituzione in giudizio della curatela) con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente ex art. 96 comma 4 cod. proc. al pagamento della somma di € 2.500,00 a favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30945/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 5005/2019 depositatoil 21/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 106.543,62, oltre interessi, vantato a titolo di corrispettivo di merci in favore dell’impresa poi fallita, risultante da una pluralità di fatture. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha ammesso l’opponente al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 4.819,00 in chirografo. Il giudice di merito ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. risultasse documentata l’esecuzione di forniture a favore della fallita per l’importo di € 114.819,00, da cui andava detratta la somma di € 110.000,00 pacificamente ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] da parte del garante CAR - [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:SOCIETA]. era affiliata, con la conseguenza che residuava un credito di € 4.819,00. Avverso il provvedimentoha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo ad un unico articolato motivo. L’intimata non ha svolto difese. In data 4.11.2024 è stata formulat a una proposta di decisione anticipata. La [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 12.12.2024, ha formulato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la “ Errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione dei documenti in atti, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancata ammissione dei mezzi istruttori”. Espone la ricorrente di aver evidenziato, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., di vantare verso la fallita un credito di € 216.543,62, che era stato coperto per l’importo di € 110.000 dal CAR, il quale, per la restante parte di € 106.543, 62 nulla aveva opposto al fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] si insinuasse al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].. Si duole la ricorrente che il giudice di merito aveva errato nella interpretazione della documentazione in atti, e, segnatamente, del contenuto della scrittura del 16.6.2017 stipulata tra [OSCURATO:SOCIETA] e il CAR. Inoltre, mai la curatela aveva dedotto che il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo fosse coperto da quanto versato dal CAR per effetto della scrittura del 16.6.2017, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione aveva violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Peraltro, il giudice di merito era incorso in contraddizione atteso che, da un lato, l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato considerato nella parte indicante un credito complessivo della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società poi fallita di € 216.543,63, e dall’altro, lo stesso accordo era, invece, stato valorizzato, nella parte in cui venivano riconosciuti € 110.000,00 versati dal CAR. Infine, la ricorrente si duole della mancata ammissione delle richieste istruttorie vertenti sul contenuto del documento del 16.6. 2017, il quale non era stato contestato dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con proposta di definizione anticipata del 4.11.2024, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato l’inammissibilità del ricorso, così osservando: Si discute di una insinuazione al passivo di un più ampio credito derivante da un rapporto di fornitura di materiali edili. Il ricorso è basato su di un unico motivo di impugnazione, con il quale si denuncia l’errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme in diritto “per errata lettura dei documenti in atti, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mancata ammissione dei mezzi istruttori”. La critica è determinata dall’avere il tribunale ammesso solo in minima parte il credito (già escluso integralmente dal g.d.) oggetto della domanda. Il ricorso è inammissibile. Il tribunale ha ritenuto non provati “i fatti costitutivi dell’intero credito asseritamente vantato da parte opponente” in ragione della documentata esecuzione di forniture per un più limitato importo, dal quale tuttavia occorreva detrarre una cospicua somma già “pacificamente ricevuta” dall’opponente. Si tratta di una valutazione di fatto incentrata sull’esito della prova. Il ricorrente assume che sarebbe stata erroneamente interpretata la “documentazione in atti”, con stravolgimento della “rappresentazione e logica della domanda di ammissione dell’opposizione ex artt. 98 e 99 l.f. e del contenuto della transazione” sottoscritta con la controparte; e che sarebbe stato inoltre “violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.” poiché la curatela non aveva mai dedotto che il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo era “coperto” da quanto versato dal CAR per effetto di una scrittura transattiva (la “scrittura del 16.6.2017”. Si tratta di un tentativo di ottenere una diversa interpretazione dei documenti sulla cui base il tribunale ha palesato il giudizio di merito. Cosa che traduce la censura –per l’appunto – in censura di merito notoriamente inammissibile in cassazione . 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di confermare e far proprie le argomentazioni svolte nella proposta di definizione anticipata. Come ben evidenziato in tale proposta, il giudice di merito ha ammesso l’odierna ricorrente al passivo della procedura nei limiti del credito di cui ha ritenuto raggiunta la prova, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, e detratta la somma già “pacificamente ricevuta” versata dal CAR. Si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità - se non per vizio di motivazione nei limiti circoscritti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 (vizio neppure dedotto) – essendo orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 21187/2019; n. 25608/2013; S.U. ass. 13054/2014). Va, inoltre, osservato che il giudice di merito ha ritenuto “pacificamente versata” all’odierna ricorrente la somma di € 110.000 alla luce delle allegazioni delle stesse parti, mentre non vi è traccia nella motivazione del decreto impugnato che con la predetta affermazione – neppure specificamente censurata dalla ricorrente - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso valorizzare, sia pure solo parzialmente, il contenuto della scrittura del 16.6.2017. Infine, destituita di fondamento è la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. E’ principio consolidato di questa Corte (vedi (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 12973/2018; Cass. 6 agosto 2015, n. 16554) quello secondo cui compete al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove: l'accertamento sull'esistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento, e dedotto in giudizio, deve essere dunque compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole. Infine, è inammissibile la doglianza di mancanza ammissione delle richieste istruttorie, rientrando tale decisione nel potere discrezionale del giudice di merito. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. non si applica in ragione della mancata costituzione in giudizio della curatela) con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente ex art. 96 comma 4 cod. proc. al pagamento della somma di € 2.500,00 a favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore import
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