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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 23092/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 37230/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione di pena per i reati di cui agli artt. 337 - 582 cod. proc. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto di resistenza; Ritenuto il motivo inammissibile perché la prospettata erronea qualificazione giuridica non solo non emerge con indiscussa immediatezza, ma, al contrario, deve essere esclusa dalla lettura della imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 37230/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione di pena per i reati di cui agli artt. 337 - 582 cod. proc. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto di resistenza; Ritenuto il motivo inammissibile perché la prospettata erronea qualificazione giuridica non solo non emerge con indiscussa immediatezza, ma, al contrario, deve essere esclusa dalla lettura della imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 23092/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris