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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06370/2023

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a seguente ORDINANZA enanatr=21 sul ricorso 4136-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5538/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. 4136/2021 [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione c/ Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] srl in Liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avverso la cartella di pagamento per IRPEF, anno di imposta 2012, ha respinto l'appello della società contribuente, condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

La CTR ha respinto l'appello della società, precisando che, quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato per carenza di indicazioni in ordine alla determinazione degli interessi e sanzioni richiesti, l'infondatezza è rinvenibile nella stessa cartella di pagamento, che chiarisce espressamente, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973: "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo".

Parimenti, conclude la CTR, per le sanzioni vi è espresso richiamo dell'art. 13 d.l. n.471/1997, con la conseguenza che, essendo ben chiari i riferimenti normativi, la società contribuente avrebbe dovuto esplicitare l'errore in cui sarebbe incorso l'agente della riscossione nel richiedere somme eventualmente determinate erroneamente a titolo di interessi e sanzioni.

L'Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Col primo ed unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art, 7 della legge 212/2000 con riferimento all'art. 360, primo comma n.3 c.p.c. per avere la CTR interpretato l'art. 20 D.P.R. 602/1973 in maniera del tutto inconferente.

Rileva la necessità dell'obbligo di motivare la richiesta degli interessi pretesi dall'agente della riscossione, poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta a seguito della decadenza da un piano di rateizzazione precedentemente concesso sul cd.

"avviso bonario" (sul quale già gravano altri interessi di mora) e pertanto, per il contribuente vi è un'estrema difficoltà a distinguere fra interessi ante e post iscrizione a ruolo, senza un'adeguata esposizione dei parametri posti alla base della pretesa.

Richiama la giurisprudenza che statuisce tale obbligo (cfr. Cass. n. 4516/2012 e Cass. n. 2493372016).

Considerato che: a seguito di ordinanza interlocutoria Cass. n. 31960 del 2021, le Sezioni unite sono state investite della questione relativa alla motivazione degli atti tributari in relazione a interessi e sanzioni, decidendo con sentenza n. 22281 de/ 14/07/2022, che "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo".

Alla stregua del suindicato principio il ricorso va respinto, dovendosi escludere nella fattispecie la ricorrenza del vizio lamentato dalla società ricorrente, essendo l'atto tributario impugnato idoneo a porre la parte Nella condizione di comprendere il criterio in base al quale gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati sull'obbligazione principale ed essendo la decisione impugnata conforme alla indicata statuizione delle Sezioni Unite.

Le spese vanno interamente compensate, in razione del recente consolidarsi della giurisprudenza P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese dell'intero processo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 6 luglio 2022 e 15 dicembre 2022 a sequito di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA enanatr=21 sul ricorso 4136-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5538/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. 4136/2021 [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione c/ Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] srl in Liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avverso la cartella di pagamento per IRPEF, anno di imposta 2012, ha respinto l'appello della società contribuente, condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. La CTR ha respinto l'appello della società, precisando che, quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato per carenza di indicazioni in ordine alla determinazione degli interessi e sanzioni richiesti, l'infondatezza è rinvenibile nella stessa cartella di pagamento, che chiarisce espressamente, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/1973: "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo". Parimenti, conclude la CTR, per le sanzioni vi è espresso richiamo dell'art. 13 d.l. n.471/1997, con la conseguenza che, essendo ben chiari i riferimenti normativi, la società contribuente avrebbe dovuto esplicitare l'errore in cui sarebbe incorso l'agente della riscossione nel richiedere somme eventualmente determinate erroneamente a titolo di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Col primo ed unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 e dell'art, 7 della legge 212/2000 con riferimento all'art. 360, primo comma n.3 c.p.c. per avere la CTR interpretato l'art. 20 D.P.R. 602/1973 in maniera del tutto inconferente. Rileva la necessità dell'obbligo di motivare la richiesta degli interessi pretesi dall'agente della riscossione, poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta a seguito della decadenza da un piano di rateizzazione precedentemente concesso sul cd. "avviso bonario" (sul quale già gravano altri interessi di mora) e pertanto, per il contribuente vi è un'estrema difficoltà a distinguere fra interessi ante e post iscrizione a ruolo, senza un'adeguata esposizione dei parametri posti alla base della pretesa. Richiama la giurisprudenza che statuisce tale obbligo (cfr. Cass. n. 4516/2012 e Cass. n. 2493372016). Considerato che: a seguito di ordinanza interlocutoria Cass. n. 31960 del 2021, le Sezioni unite sono state investite della questione relativa alla motivazione degli atti tributari in relazione a interessi e sanzioni, decidendo con sentenza n. 22281 de/ 14/07/2022, che "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". Alla stregua del suindicato principio il ricorso va respinto, dovendosi escludere nella fattispecie la ricorrenza del vizio lamentato dalla società ricorrente, essendo l'atto tributario impugnato idoneo a porre la parte Nella condizione di comprendere il criterio in base al quale gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati sull'obbligazione principale ed essendo la decisione impugnata conforme alla indicata statuizione delle Sezioni Unite. Le spese vanno interamente compensate, in razione del recente consolidarsi della giurisprudenza P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa le spese dell'intero processo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 6 luglio 2022 e 15 dicembre 2022 a sequito di
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