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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 24558/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13465/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione in [OSCURATO:PERSONA]Palazzo di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. di CATANIA n.4882/2019 depositata i l 02/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Dalla sentenza in epigrafe emerge che [OSCURATO:PERSONA] Pietro, allevatore, attinto da tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, notificatigli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell'Agenzia delle entrate in data 16 dicembre 2015, impugnava gli stessi contestando l'indebito disconoscimento del diritto alla detrazione dell'iva con riguardo a fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]. per la compravendita di bovini vivi, che l'Ufficio aveva ritenuto soggettivamente inesistenti, in ragione dei seguenti rilievi: - non era a conoscenza di alcun progetto criminoso posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA], contattata unicamente in quanto in grado di importare i bovini dall'estero a prezzi concorrenziali rispetto alle razze locali; -aveva intrattenuto rapporti telefonici con la medesima; - riteneva che essa, provvista di iscrizione alla Camera di Commercio e di partita iva, operasse nel rispetto della normativa; -aveva ricevuto i bovini, di poi macellati, e conseguentemente aveva effettuato regolari pagamenti con bonifico bancario.

2. La CTP di Ragusa, con la sentenza n. 50/4/17 del 19 dicembre 2017-23 gennaio 2018, rigettava il ricorso con condanna alle spese.

3. Proponeva appello il contribuente lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto la sua buona fede.

3.1. La CTR, con l’appello in epigrafe, rigettava il gravame, sulla base della seguente motivazione: […] A parere del Collegio l'ufficio ha assolto al proprio onere probatorio, relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., fittiziamente interposta, la quale non aveva una minima organizzazione strumentale e personale, né una sede, anzi utilizzando una sede palesemente fittizia, non aveva una contabilità regolare e non aveva versato l'iva.

E pertanto, incombeva sul ricorrente l'onere di provare che, utilizzando l'ordinaria diligenza, aveva operato in totale buona fede, e di essere estraneo alla fattispecie evasiva posta in essere.

La deduzione che la merce sia stata consegnata e rivenduta e l'effettivo pagamento delle fatture di acquisto non è per costante giurisprudenza sufficiente, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente […].

L'affermazione di essersi rivolto alla società asseritamente ‘cartiera’ senza una conoscenza diretta, ma attraverso contatti telefonici, a fronte della notevole mole, per numero e ammontare, di transazioni commerciali intervenute, non è in alcun modo credibile; la circostanza che gli animali venivano spediti dalla Francia direttamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di vettori privi di documentazione contrattuale, a prezzi sottocosto, e che le fatture portavano la dicitura ‘bovini vivi venduti a vista’, è incompatibile con la buona fede del ricorrente, o comunque anche solo con la tesi che egli non aveva la possibilità, con la comune diligenza e l'esperienza imprenditoriale, di accorgersi della fittizietà delle operazioni.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi; resiste l'ufficio con controricorso (dovendosi ritenere mero errore materiale l'intitolazione dell'atto come: “Controricorso e ricorso incidentale”, posto che né nella narrativa né nelle conclusioni vengono formulate censure avverso la sentenza in epigrafe).

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'archiviazione del reato penale - art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”.

“La sentenza è viziata nella parte in cui valuta erroneamente gli elementi di prova sottoposti al suo giudizio, atti [a] dimostrare la buona fede e, dunque, la non consapevolezza, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA][,] di partecipare ad una frode carosello”; “non vi è, agli atti, alcun elemento da cui si possa desumere la partecipazione attiva del ricorrente alla frode o comunque [la] sua consapevolezza della stessa.

Prova ne sia che il tribunale di Ragusa ha archiviato il giudizio penale avviato nei confronti del ricorrente”.

“La generica ed apolitica motivazione offerta dalla CTR trascura del tutto i principi” che regolano la materia (esposti mediante ampi richiami giurisprudenziali).

“Nessun valore viene attribuito al provvedimento di archiviazione, di cui, pure, si fa menzione nella parte in fatto della sentenza, ma che poi non viene richiamato ai fini del raggiungimento della prova incombente sul contribuente”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione di legge (e, in specie, dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in merito alla ritenuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, circa la consapevolezza della ditta [OSCURATO:PERSONA] di partecipare ad una frode fiscale”.

Il contribuente aveva “assolto il proprio onere, avendo dimostrato la propria buona fede”.

Invero, “aveva dimostrato, in via documentale, che aveva acquistato dei bovini da un operatore professionale, che aveva materialmente consegnato i bovini, poi condotti al macello, e rivenduti.

Si può dire assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente, avendo puntualmente ribattuto all’asserito carattere di anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco […]”.

3. A fronte di quanto precede, con memoria in data 30 maggio 2023, il difensore del contribuente consta aver depositato “ricevuta di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 […], relativa alle cartelle esattoriali riguardanti l’accertamento oggetto del presente giudizio”, chiedendo “rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, al fine di verificare l’esito della istanza, o, in subordine dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.

4. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, depositata in uno alla suddetta memoria, risulta che il contribuente ha formulato istanza di pagamento del dovuto mediante tredici rate.

4.1. Ai sensi del comma 232 dell’art. 1 della suddetta legge, “il pagamento delle somme di cui al comma 231 [ossia delle somme dovute a titolo di definizione agevolata] è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”.

4.2. Ai sensi del comma 236, “nella dichiarazione di cui al comma 235 [ossia nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.

5. Ne consegue che deve sospendersi il giudizio, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo, onde verificare l’effettivo pagamento delle rate da parte del contribuente.

P.Q.M.

Sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022, rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della dimostrazione dell’effettivo pagamento, da parte del contribuente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13465/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione in [OSCURATO:PERSONA]Palazzo di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. di CATANIA n.4882/2019 depositata i l 02/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dalla sentenza in epigrafe emerge che [OSCURATO:PERSONA] Pietro, allevatore, attinto da tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, notificatigli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell'Agenzia delle entrate in data 16 dicembre 2015, impugnava gli stessi contestando l'indebito disconoscimento del diritto alla detrazione dell'iva con riguardo a fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]. per la compravendita di bovini vivi, che l'Ufficio aveva ritenuto soggettivamente inesistenti, in ragione dei seguenti rilievi: - non era a conoscenza di alcun progetto criminoso posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA], contattata unicamente in quanto in grado di importare i bovini dall'estero a prezzi concorrenziali rispetto alle razze locali; -aveva intrattenuto rapporti telefonici con la medesima; - riteneva che essa, provvista di iscrizione alla Camera di Commercio e di partita iva, operasse nel rispetto della normativa; -aveva ricevuto i bovini, di poi macellati, e conseguentemente aveva effettuato regolari pagamenti con bonifico bancario. 2. La CTP di Ragusa, con la sentenza n. 50/4/17 del 19 dicembre 2017-23 gennaio 2018, rigettava il ricorso con condanna alle spese. 3. Proponeva appello il contribuente lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto la sua buona fede. 3.1. La CTR, con l’appello in epigrafe, rigettava il gravame, sulla base della seguente motivazione: […] A parere del Collegio l'ufficio ha assolto al proprio onere probatorio, relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., fittiziamente interposta, la quale non aveva una minima organizzazione strumentale e personale, né una sede, anzi utilizzando una sede palesemente fittizia, non aveva una contabilità regolare e non aveva versato l'iva. E pertanto, incombeva sul ricorrente l'onere di provare che, utilizzando l'ordinaria diligenza, aveva operato in totale buona fede, e di essere estraneo alla fattispecie evasiva posta in essere. La deduzione che la merce sia stata consegnata e rivenduta e l'effettivo pagamento delle fatture di acquisto non è per costante giurisprudenza sufficiente, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente […]. L'affermazione di essersi rivolto alla società asseritamente ‘cartiera’ senza una conoscenza diretta, ma attraverso contatti telefonici, a fronte della notevole mole, per numero e ammontare, di transazioni commerciali intervenute, non è in alcun modo credibile; la circostanza che gli animali venivano spediti dalla Francia direttamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di vettori privi di documentazione contrattuale, a prezzi sottocosto, e che le fatture portavano la dicitura ‘bovini vivi venduti a vista’, è incompatibile con la buona fede del ricorrente, o comunque anche solo con la tesi che egli non aveva la possibilità, con la comune diligenza e l'esperienza imprenditoriale, di accorgersi della fittizietà delle operazioni. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi; resiste l'ufficio con controricorso (dovendosi ritenere mero errore materiale l'intitolazione dell'atto come: “Controricorso e ricorso incidentale”, posto che né nella narrativa né nelle conclusioni vengono formulate censure avverso la sentenza in epigrafe). Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'archiviazione del reato penale - art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)”. “La sentenza è viziata nella parte in cui valuta erroneamente gli elementi di prova sottoposti al suo giudizio, atti [a] dimostrare la buona fede e, dunque, la non consapevolezza, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA][,] di partecipare ad una frode carosello”; “non vi è, agli atti, alcun elemento da cui si possa desumere la partecipazione attiva del ricorrente alla frode o comunque [la] sua consapevolezza della stessa. Prova ne sia che il tribunale di Ragusa ha archiviato il giudizio penale avviato nei confronti del ricorrente”. “La generica ed apolitica motivazione offerta dalla CTR trascura del tutto i principi” che regolano la materia (esposti mediante ampi richiami giurisprudenziali). “Nessun valore viene attribuito al provvedimento di archiviazione, di cui, pure, si fa menzione nella parte in fatto della sentenza, ma che poi non viene richiamato ai fini del raggiungimento della prova incombente sul contribuente”. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione di legge (e, in specie, dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in merito alla ritenuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, circa la consapevolezza della ditta [OSCURATO:PERSONA] di partecipare ad una frode fiscale”. Il contribuente aveva “assolto il proprio onere, avendo dimostrato la propria buona fede”. Invero, “aveva dimostrato, in via documentale, che aveva acquistato dei bovini da un operatore professionale, che aveva materialmente consegnato i bovini, poi condotti al macello, e rivenduti. Si può dire assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente, avendo puntualmente ribattuto all’asserito carattere di anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco […]”. 3. A fronte di quanto precede, con memoria in data 30 maggio 2023, il difensore del contribuente consta aver depositato “ricevuta di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 […], relativa alle cartelle esattoriali riguardanti l’accertamento oggetto del presente giudizio”, chiedendo “rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, al fine di verificare l’esito della istanza, o, in subordine dichiararsi la cessazione della materia del contendere”. 4. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, depositata in uno alla suddetta memoria, risulta che il contribuente ha formulato istanza di pagamento del dovuto mediante tredici rate. 4.1. Ai sensi del comma 232 dell’art. 1 della suddetta legge, “il pagamento delle somme di cui al comma 231 [ossia delle somme dovute a titolo di definizione agevolata] è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”. 4.2. Ai sensi del comma 236, “nella dichiarazione di cui al comma 235 [ossia nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. 5. Ne consegue che deve sospendersi il giudizio, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo, onde verificare l’effettivo pagamento delle rate da parte del contribuente. P.Q.M. Sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022, rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della dimostrazione dell’effettivo pagamento, da parte del contribuente, dell
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