CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 36712/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/06/2020 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 giugno 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 12 aprile 2019 del Tribunale di Macerata, ha disposto l'espulsione dell'imputato a pena espiata, confermando quindi la condanna alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cpv, 110, 112, comma 1, n. 2), cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo, per vizio di motivazione, siccome le attenuanti generiche non erano state riconosciute in misura prevalente, nonostante l'assenza di precedenti penali, di pendenze giudiziarie, di precedenti di polizia, e la presenza invece di condizioni economiche disastrate, condizioni familiari pessime, condizioni di ignoranza e precarietà dello stile di vita, nonché la manifestata collaborazione processuale dimostrata evitando ai Giudici l'audizione di decine di testi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Si premette che il presente fascicolo deriva dallo stralcio del procedimento RG 26290/20 definito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con sentenza n. 6328 del 2021, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei coimputati. Anche il presente ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti, il comportamento processuale essendo stato già valorizzato per giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche. Il ricorrente non ha dedotto di aver sottoposto alla Corte di appello tutti gli elementi di giudizio, ma si è limitato a lamentare l'omessa motivazione sull'istanza specifica della prevalenza. E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze, operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Cass., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02). Nel caso in esame, questa valutazione è stata compiuta, laddove la Corte territoriale ha affermato che non erano emersi elementi positivi per riconoscere tali attenuanti come prevalenti. Tale motivazione è sufficiente perché preceduta da una valutazione complessiva di congruità della pena irrogata (Cass., Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. CL) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 12 febbraio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]