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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 29183/2021

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15467/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro R&[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 765/52/15 depositata il 26/01/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio e confermando la sentenza di primo grado dichiarava pertanto parzialmente illegittimo l'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2006; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 276 c. 2 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di dar riscontro in ordine al controllo effettuato sulla documentazione allegata dall'Ufficio, specialmente quanto al rilievo concernente il recupero dei canoni di leasing; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, esso costituisce censura di merito, diretta a sollecitare la Corte a procedere a una rivisitazione delle risultanze processuali (peraltro chiaramente operata dalla CTR e adeguatamente motivata, come si evince dal penultimo periodo di pag. 3 della sentenza gravata) - secondariamente, quanto al profilo motivazionale denunciato, rileva la Corte come le considerazioni svolte nella sentenza gravata risultino costituire motivazione che si colloca al di sopra del c.d.

"minimo costituzionale" richiesto ai fini della resistenza della sentenza impugnata al motivo di ricorso; e ciò anche in considerazione del fatto che secondo questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, Ci 134, LiiC qui trovia appileualune ir TAAntstt- l ni:Pn7,71 WAVArA 4 gtata depositata in data successiva all'il. settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi al c.c., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dì legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - sotto questo profilo, quindi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la CTR ha osservato in modo adeguato i principi indicati da questa Corte; - con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del merito escluso la possibilità normativa per la contribuente di recuperare le maggiori imposte sulle maggiori rimanenze iniziali che sarebbero scaturite dal recupero dell'Ufficio in ordine alle maggiori rimanenze imputate all'anno 2006, ritenendo di conseguenza illegittimo tale recupero; - il motivo è fondato; - invero, poiché l'accertamento qui contestato ha per oggetto l'anno 2006, è evidente che risulta irrilevante ogni correzione operata dal contribuente in altro periodo di imposta (quale è il 2007); e parimenti, la rettifica delle rimanenze operata dall'Ufficio per il 2006, dalla quale discende la rideterminazione delle esistenze iniziali per il 2007, potrà avere effetto unicamente per tal periodo d'imposta; l'autonomia dell'obbligazione tributaria, che si determina autonomamente per ogni singolo periodo d'imposta, ha infatti come effetto quello di tenere distinta la determinazione del reddito tra i due periodi; - conclusivamente, va accolto il secondo motivo; il primo motivo è rigettato; p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15467/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro R&[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 765/52/15 depositata il 26/01/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio e confermando la sentenza di primo grado dichiarava pertanto parzialmente illegittimo l'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2006; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 276 c. 2 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di dar riscontro in ordine al controllo effettuato sulla documentazione allegata dall'Ufficio, specialmente quanto al rilievo concernente il recupero dei canoni di leasing; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, esso costituisce censura di merito, diretta a sollecitare la Corte a procedere a una rivisitazione delle risultanze processuali (peraltro chiaramente operata dalla CTR e adeguatamente motivata, come si evince dal penultimo periodo di pag. 3 della sentenza gravata) - secondariamente, quanto al profilo motivazionale denunciato, rileva la Corte come le considerazioni svolte nella sentenza gravata risultino costituire motivazione che si colloca al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" richiesto ai fini della resistenza della sentenza impugnata al motivo di ricorso; e ciò anche in considerazione del fatto che secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, Ci 134, LiiC qui trovia appileualune ir TAAntstt- l ni:Pn7,71 WAVArA 4 gtata depositata in data successiva all'il. settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi al c.c., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dì legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - sotto questo profilo, quindi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la CTR ha osservato in modo adeguato i principi indicati da questa Corte; - con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del merito escluso la possibilità normativa per la contribuente di recuperare le maggiori imposte sulle maggiori rimanenze iniziali che sarebbero scaturite dal recupero dell'Ufficio in ordine alle maggiori rimanenze imputate all'anno 2006, ritenendo di conseguenza illegittimo tale recupero; - il motivo è fondato; - invero, poiché l'accertamento qui contestato ha per oggetto l'anno 2006, è evidente che risulta irrilevante ogni correzione operata dal contribuente in altro periodo di imposta (quale è il 2007); e parimenti, la rettifica delle rimanenze operata dall'Ufficio per il 2006, dalla quale discende la rideterminazione delle esistenze iniziali per il 2007, potrà avere effetto unicamente per tal periodo d'imposta; l'autonomia dell'obbligazione tributaria, che si determina autonomamente per ogni singolo periodo d'imposta, ha infatti come effetto quello di tenere distinta la determinazione del reddito tra i due periodi; - conclusivamente, va accolto il secondo motivo; il primo motivo è rigettato; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittim
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