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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 03570/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del primo giugno 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 416 cod. pen., contestato al capo 1) di imputazione, in quanto partecipe di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più reati tributari che aveva come base il deposito fiscale dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, per il reato di cui all'alt 8, D.Igs. n. 74/2000 ai capi 12) e 13) di imputazione, in quanto, in veste di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], ometteva di versare le imposte per il periodo 2017-2018, e per il reato di cui all'art 5 del D.Igs. n. 74/2000 di cui ai capi 85) e 85°) per omessa dichiarazione IVA nel medesimo intervallo temporale.

Con l'aggravante di cui all'ad 416 bis 1 c.p. per aver agito il sodalizio al fine di agevolare le condotte illecite perpetrate da organizzazioni di stampo mafioso.

In particolare, secondo la ricostruzione accusatoria, Auriemma veniva ricondotto al clan dei casalesi e veniva introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminale come nuovo socio alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], membro attivo appartenente al clan Moccia con il ruolo di investimento di capitali illeciti nel settore Iva e accise, al fine di garantire un ingente apporto di capitale, nonché una protezione criminale per i suoi contatti con il mondo della malavita.

La società [OSCURATO:SOCIETA] veniva utilizzata come una società cartiera, strutturalmente inesistente, ma funzionale alla commissione di plurime frodi IVA, perpetrate utilizzando un contratto di deposito con la [OSCURATO:PERSONA] stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per garantire la simulazione dell'acquisto, al fine di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; fatti commessi dal febbraio 2017 al novembre 2018.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato tramite il proprio difensore di fiducia articolato su quattro motivi di doglianza.

Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale con riferimento alla condotta partecipativa dell'imputato nel sodalizio criminale a partire dai primi mesi del 2018.

In particolare, si rileva la illogicità della motivazione del giudice del riesame nella parte in cui attribuisce all'imputato il ruolo di "socio" all'interno del sodalizio criminale sulla base di conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali palesavano la necessità di inserire nel sodalizio anche i "casalesi" al fine di garantire un apporto di capitale ulteriore ed una protezione da parte della criminalità organizzata, laddove invece tali conversazioni non coinvolgevano l'imputato, al quale veniva infatti riservata una percentuale modestissima, pari al 13 % degli utili.

Si contesta poi il dato oggettivo, manifestamente illogico, addotto dal giudice del riesame per affermare la permanenza di Auriemma nel contesto criminale dai primi mesi del 2018 - quando il sodalizio aveva cambiato la propria strategia illecita e quindi non aveva più bisogno di società cartiere inesistenti per attuare i propri fini illeciti, ricorrendo piuttosto all'impiego di società che risultavano falsamente esportatrici abituali - sul presupposto che l'imputato sarebbe stato interessato ad ottenere una diversa pattuizione delle percentuali dei profitti.

Mancherebbe, sul punto, materiale probatorio in grado di confermare la permanenza del legame associativo.

Con il secondo motivo si eccepisce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art 416 bis 1 cod. pen.

In particolare il giudice del riesame avrebbe desunto la partecipazione dell'imputato al clan dei casalesi sulla base di conversazioni intervenute tra il Coppola ed il di lui cugino, appartenente al clan di Afragola, pertanto non riferibile all'imputato, senza chiarire quale sarebbe stata la presunta attività agevolatrice posta in essere da esso indagato.

Di contro, anche l'origine territoriale dell'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], depone nel senso di escludere ogni legame con il clan dei casalesi.

La motivazione sarebbe pertanto carente in merito alla sussistenza del dolo specifico della contestata aggravante.

Con il terzo motivo si lamenta la sussistenza di un vizio motivazionale in relazione ad i reati tributari contestati ai capi 13), 85) e 85°) per quanto concerne i fatti successivi all'aprile 2018, periodo in cui l'imputato aveva ormai reciso ogni contatto con il sodalizio.

Con il quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione apparente in relazione alla scelta della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Nello specifico, la Corte territoriale avrebbe fatto impiego di mere clausole di stile al fine di specificare il requisito della attualità del pericolo di recidiva la cui sussistenza deve essere valutata anche in sede di riesame.

Nel caso di specie, invero, il giudice del riesame si limita a fare riferimento ad una conversazione intervenuta tra l'imputato ed il fratello dalla quale emergerebbe l'intenzione di proseguire nell'attività criminosa, laddove invece lo stesso si era limitato ad ipotizzare il trasferimento della propria attività a Roma, del tutto lecitamente, essendo l'importo del guadagno prospettato, pari alla somma di euro 500 al giorno, del tutto proporzionato al trasporto e vendita di due camion cisterne.3.

Con nota trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, via pec il 3 novembre 2021, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto sottoscritto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con dichiarazione sottoscritta dall'imputato, con firma autenticata, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che, considerata la ritualità della rinunzia, i motivi di ricorso non possono essere esaminati e a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa dellle ammende della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del primo giugno 2021 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma del 25 febbraio 2021 che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art 416 cod. pen., contestato al capo 1) di imputazione, in quanto partecipe di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di più reati tributari che aveva come base il deposito fiscale dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, per il reato di cui all'alt 8, D.Igs. n. 74/2000 ai capi 12) e 13) di imputazione, in quanto, in veste di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], ometteva di versare le imposte per il periodo 2017-2018, e per il reato di cui all'art 5 del D.Igs. n. 74/2000 di cui ai capi 85) e 85°) per omessa dichiarazione IVA nel medesimo intervallo temporale. Con l'aggravante di cui all'ad 416 bis 1 c.p. per aver agito il sodalizio al fine di agevolare le condotte illecite perpetrate da organizzazioni di stampo mafioso. In particolare, secondo la ricostruzione accusatoria, Auriemma veniva ricondotto al clan dei casalesi e veniva introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminale come nuovo socio alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], membro attivo appartenente al clan Moccia con il ruolo di investimento di capitali illeciti nel settore Iva e accise, al fine di garantire un ingente apporto di capitale, nonché una protezione criminale per i suoi contatti con il mondo della malavita. La società [OSCURATO:SOCIETA] veniva utilizzata come una società cartiera, strutturalmente inesistente, ma funzionale alla commissione di plurime frodi IVA, perpetrate utilizzando un contratto di deposito con la [OSCURATO:PERSONA] stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per garantire la simulazione dell'acquisto, al fine di emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; fatti commessi dal febbraio 2017 al novembre 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato tramite il proprio difensore di fiducia articolato su quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale con riferimento alla condotta partecipativa dell'imputato nel sodalizio criminale a partire dai primi mesi del 2018. In particolare, si rileva la illogicità della motivazione del giudice del riesame nella parte in cui attribuisce all'imputato il ruolo di "socio" all'interno del sodalizio criminale sulla base di conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali palesavano la necessità di inserire nel sodalizio anche i "casalesi" al fine di garantire un apporto di capitale ulteriore ed una protezione da parte della criminalità organizzata, laddove invece tali conversazioni non coinvolgevano l'imputato, al quale veniva infatti riservata una percentuale modestissima, pari al 13 % degli utili. Si contesta poi il dato oggettivo, manifestamente illogico, addotto dal giudice del riesame per affermare la permanenza di Auriemma nel contesto criminale dai primi mesi del 2018 - quando il sodalizio aveva cambiato la propria strategia illecita e quindi non aveva più bisogno di società cartiere inesistenti per attuare i propri fini illeciti, ricorrendo piuttosto all'impiego di società che risultavano falsamente esportatrici abituali - sul presupposto che l'imputato sarebbe stato interessato ad ottenere una diversa pattuizione delle percentuali dei profitti. Mancherebbe, sul punto, materiale probatorio in grado di confermare la permanenza del legame associativo. Con il secondo motivo si eccepisce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art 416 bis 1 cod. pen. In particolare il giudice del riesame avrebbe desunto la partecipazione dell'imputato al clan dei casalesi sulla base di conversazioni intervenute tra il Coppola ed il di lui cugino, appartenente al clan di Afragola, pertanto non riferibile all'imputato, senza chiarire quale sarebbe stata la presunta attività agevolatrice posta in essere da esso indagato. Di contro, anche l'origine territoriale dell'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], depone nel senso di escludere ogni legame con il clan dei casalesi. La motivazione sarebbe pertanto carente in merito alla sussistenza del dolo specifico della contestata aggravante. Con il terzo motivo si lamenta la sussistenza di un vizio motivazionale in relazione ad i reati tributari contestati ai capi 13), 85) e 85°) per quanto concerne i fatti successivi all'aprile 2018, periodo in cui l'imputato aveva ormai reciso ogni contatto con il sodalizio. Con il quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione apparente in relazione alla scelta della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Nello specifico, la Corte territoriale avrebbe fatto impiego di mere clausole di stile al fine di specificare il requisito della attualità del pericolo di recidiva la cui sussistenza deve essere valutata anche in sede di riesame. Nel caso di specie, invero, il giudice del riesame si limita a fare riferimento ad una conversazione intervenuta tra l'imputato ed il fratello dalla quale emergerebbe l'intenzione di proseguire nell'attività criminosa, laddove invece lo stesso si era limitato ad ipotizzare il trasferimento della propria attività a Roma, del tutto lecitamente, essendo l'importo del guadagno prospettato, pari alla somma di euro 500 al giorno, del tutto proporzionato al trasporto e vendita di due camion cisterne.3. Con nota trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, via pec il 3 novembre 2021, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto sottoscritto di rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con dichiarazione sottoscritta dall'imputato, con firma autenticata, l'indagato ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che, considerata la ritualità della rinunzia, i motivi di ricorso non possono essere esaminati e a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa dellle ammende della somma che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
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