Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1324/2008
ECLI:EU:T:2008:313
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 8 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Grandel (Epican)
(causa T‑374/06)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Epican – [OSCURATO:PERSONA] comunitario denominativo anteriore EPIGRAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32-33,
60-61)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 1324/2005-1)
concernente un’opposizione tra la Dr. Grandel GmbH e [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo «Epican» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 – domanda n. 2 524 510
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Dr. Grandel GmbH
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe
3 (marchio comunitario n. 560 292)
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr. Grandel GmbH.