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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1324/2008

ECLI:EU:T:2008:313
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 8 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Grandel (Epican) (causa T‑374/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Epican – [OSCURATO:PERSONA] comunitario denominativo anteriore EPIGRAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32-33, 60-61) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 1324/2005-1) concernente un’opposizione tra la Dr.

Grandel GmbH e [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «Epican» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 – domanda n. 2 524 510 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Dr.

Grandel GmbH [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292) Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta Decisione della commissione di ricorso: Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr.

Grandel GmbH.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 8 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Grandel (Epican) (causa T‑374/06) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Epican – [OSCURATO:PERSONA] comunitario denominativo anteriore EPIGRAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32-33, 60-61) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 1324/2005-1) concernente un’opposizione tra la Dr. Grandel GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «Epican» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 – domanda n. 2 524 510 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Dr. Grandel GmbH [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292) Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta Decisione della commissione di ricorso: Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr. Grandel GmbH.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1324/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris