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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42017/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ex artt. 110, 56, 624, 625 n.2, cod. pen., per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione (artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., e artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi in contestazione, è manifestamente infondato, in quanto: - sono in questione i reati residui di cui al capo A), ossia un furto tentato pluriaggravato con la recidiva ex articolo 99, comma 4, cod. pen. commesso il 14 marzo 2010; e di cui al capo C), ossia un furto consumato pluriaggravato con la recidiva ex articolo 99, comma 4, cod. pen. commesso il 25 settembre 2010; - il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo A) è pari ad anni 14, mesi 9 e giorni 20 posto che: si tratta di un tentato furto pluriaggravato con la recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen. e la pena massima del reato sulla quale calcolare la prescrizione ordinaria (ex art. 157 cod. pen.) deve tener conto delle due aggravanti ad effetto speciale (quella del furto pluriaggravato e quella della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.); in base all'articolo 63, comma 4, cod. pen. è necessario considerare l'aggravante più grave (quella del furto pluriaggravato tentato: anni 6 e mesi 8) e aumentarla di un terzo per l'ulteriore aggravante della recidiva, così da giungere a anni 8, mesi 10 e giorni 20; la recidiva reiterata dell'articolo 99, comma 4, cod. pen. rileva anche al fine del termine massimo di prescrizione ex articolo 161, cod. pen. in forza del quale il termine ordinario di prescrizione (anni 8, mesi 10 e giorni 20) deve essere aumentato di due terzi ottenendo così anni 14, mesi 9 e giorni 20; - il termine di prescrizione del delitto di cui al capo A) maturerà il 3 agosto 2025; ancor più tardi spirerà il termine di prescrizione per il reato di cui al capo C) (furto consumato pluriaggravato, commesso successivamente); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce quale vizio di motivazione il mancato riconoscimento dell'insussistenza del reato contestato e dell'elemento soggettivo e la distorsione delle risultanze probat:orie, è generico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello.

Difatti, il ricorrente parla di "un mero cenno ai brogliacci" quando in realtà la motivazione offerta dalla Corte di appello è congrua e logica sul contenuto delle intercettazioni (v. punto. 2 della sentenza impugnata); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che si duole dell'errata quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. punti 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ex artt. 110, 56, 624, 625 n.2, cod. pen., per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione (artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., e artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi in contestazione, è manifestamente infondato, in quanto: - sono in questione i reati residui di cui al capo A), ossia un furto tentato pluriaggravato con la recidiva ex articolo 99, comma 4, cod. pen. commesso il 14 marzo 2010; e di cui al capo C), ossia un furto consumato pluriaggravato con la recidiva ex articolo 99, comma 4, cod. pen. commesso il 25 settembre 2010; - il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo A) è pari ad anni 14, mesi 9 e giorni 20 posto che: si tratta di un tentato furto pluriaggravato con la recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen. e la pena massima del reato sulla quale calcolare la prescrizione ordinaria (ex art. 157 cod. pen.) deve tener conto delle due aggravanti ad effetto speciale (quella del furto pluriaggravato e quella della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.); in base all'articolo 63, comma 4, cod. pen. è necessario considerare l'aggravante più grave (quella del furto pluriaggravato tentato: anni 6 e mesi 8) e aumentarla di un terzo per l'ulteriore aggravante della recidiva, così da giungere a anni 8, mesi 10 e giorni 20; la recidiva reiterata dell'articolo 99, comma 4, cod. pen. rileva anche al fine del termine massimo di prescrizione ex articolo 161, cod. pen. in forza del quale il termine ordinario di prescrizione (anni 8, mesi 10 e giorni 20) deve essere aumentato di due terzi ottenendo così anni 14, mesi 9 e giorni 20; - il termine di prescrizione del delitto di cui al capo A) maturerà il 3 agosto 2025; ancor più tardi spirerà il termine di prescrizione per il reato di cui al capo C) (furto consumato pluriaggravato, commesso successivamente); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce quale vizio di motivazione il mancato riconoscimento dell'insussistenza del reato contestato e dell'elemento soggettivo e la distorsione delle risultanze probat:orie, è generico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello. Difatti, il ricorrente parla di "un mero cenno ai brogliacci" quando in realtà la motivazione offerta dalla Corte di appello è congrua e logica sul contenuto delle intercettazioni (v. punto. 2 della sentenza impugnata); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che si duole dell'errata quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. punti 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de
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