CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7406/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 86 del 9/1/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - con atto di citazione dell ’ 1/12/2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione esecutiva alla cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del credito di Euro 297.804,31 vantato dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) quale risarcimento del danno erariale liquidato in favore del dicastero dalla Corte dei Conti; - si costituiva innanzi al Tribunale di Cassino soltanto il Ministero, che chiedeva il rigetto dell’avversaria opposizione; - con la sentenza n. 507/2019, il Tribunale di Cassino respingeva l’opposizione; - la Corte d’appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio col Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, con la sentenza impugnata dichiarava che l’Amministrazione non aveva diritto di agire per il recupero del predetto credito; - avverso la predetta decisione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]) proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 16/12/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto il grado d’appello della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; - infatti, il contraddittorio in appello non risultava integro: la sentenza di primo grado era stata resa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace ma comunque parte del giudizio; tuttavia, l’appello è stato notificato soltanto al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato, senza alcun coinvolgimento del litisconsorte (quantomeno processuale) la [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione), nemmeno menzionata nella sentenza di secondo grado, al quale – come risulta univocamente dagli atti legittimamente scrutinabili da questa Corte –l ’ agente della riscossione non ha partecipato; - la violazione del contraddittorio in appello comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado; - infatti, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017, Rv. 646163-01, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto non convenuta nel giudizio d’appello, pur essendo stata parte nel giudizio di primo grado) e, «L’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019, Rv. 653392-01); - si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese