CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in c alce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] L. Passanante, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobello di Mazara, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 36. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Intimata avverso la sentenza n. 977/2019della Corte di appello di Palermo , depositata il 10. 5. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 26240/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 977 del 10. 5. 2019 la Corte di appello di Palermo rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la divisione della comunione ereditaria conseguita tra l’attrice, la sorella [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], alla morte del padre [OSCURATO:PERSONA], disponendo conseguentemente l’assegnazione dei beni ai condividenti. A sostegno della conclusione accolta la Corte territoriale, qualificata come domanda riconvenzionale e non come eccezione la ri chiesta della appellante di essere riconosciuta proprietaria, per maturata usucapione, di parte dei beni, con conseguente esclusione degli stessi dalla comunione, dichiarò, confermando la statuizione sul punto di primo grado, tale domanda inammissibile, per essersi la parte convenuta costituita, con deposito della comparsa di risposta, solo alla prima udienza, senza osservare il termine stabilito per la proposizione delle domande riconvenzionali dall’art. 167 cod. proc. civ..Aggiunse, il giudicante, che la suddetta domanda nemmeno poteva ritenersi tempestivamente avanzatacon la memoria che la stessa parte aveva depositato nel procedimento per sequestro conservativo, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] prima di detta udienza, in quanto la questione del possesso esercitato su alcuni beni era stata sollevata, in quella sede, allo scopo di contestare l’assenza di una controversia sul possesso e quindi al solo fine della reiezione del ricorso cautelare. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 2. 6. 2019, con atto notificato il 22. 8. 2019 ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorsoDi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso, denunzia ndo violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36, 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, assume l’erroneità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata R.G. N. 26240/2019.sull’eccezione di usucapione tempestivamente sollevata dalla convenuta nella memoria depositata, prima della trattazione della causa di merito, nel corso del procedimento di sequestro conservativo, la quale doveva ritenersi formulata in modo autonomo rispetto alle difese ed alla domanda riconvenzionale di usucapione formulatein sede di comparsa di costituzione e risposta. Il motivo è infondato. Il principio di autonomia funzionale deiprocedimenti cautelari che si svolgono prima della trattazione della causa di merito( Cass. n. 28197 del 2010; Cass.n. 22830 del 2010 )impone infatti di considerare le difese svolte dalla parte nel relativo procedimento circoscritte alla fase cautelare, con l’effetto che esse non trasmigrano automaticamente nel successivo giudizio di merito, ma devono ivi essere riformulate, con l’osservanza delle forme e dei termini processuali stabiliti per il relativo giudizio. L a stessa p revisione, rispetto al procedimento cautelare, di una successiva causa di merito importa invero l’obbligo delle parti di una nuova costituzione in giudizio, con il conseguente onere di depositare i rispettivi atti introduttivi e di formulare integralmente in tale sede le domandeed eccezioni che intende proporre. Tale principio è altresì applicabile anche nel caso in cui, come nella specie, il procedimento cautelare sia stato introdotto e si sia svolto dopo la notificazione dell’atto di citazione, quindi a giudizio di merito già iniziato, ma prima che il convenuto si sia costituito, il quale è pertanto onerato di formulare compiutamente, nella sua comparsa di costituzione e risposta, le sue eccezioni ed eventuali domande riconvenzionali. A tali rilievi, di per sé decisivi, merita comunque aggiungere che la Corte di appello ha inoltre precisato che nella memoria di costituzione depositata nel procedimento di sequestro giudiziario la parte resistente aveva dedotto di possedere da sempre i fabbricati de quibus al solo fine di contestare la presenza di una controversia sul possesso, quale presupposto per l’adozione della misura cautelare richiesta, e che tale valutazione si traduce in un apprezzamento di fatto non denunziabile in sede di legittimità. R.G. N. 26240/2019.Ilsecondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36, 112 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censurando la decisione per avere omesso di pronunciarsi sulla eccezione di usucapione formulata dalla odierna ricorrente nell’atto di appello, ammissibile in quanto non ricadente nel divieto di ius novorum. Il mezzo è inammissibile. La Corte di appello non si è pronunciata sul merito dell’usucapione sollevata in quanto ha ritenuto la relativa domanda inammissibile, perché proposta tardivamente in primo grado, confermando sul punto la decisione del Tribunale. La tesi sostenuta dal ricorso, secondo cui il tema dell’usucapione sarebbe entrato nel giudizio a seguito della formulazione della relativa eccezione formulata in appello, non ha alcun fondamento giuridico, sia perché la dichiarazione di inammissibilità della domanda di usucapione adottata dai giudici di merito assorbe ogni altra questione al riguardo, che evidentemente non può rivivere in forma di eccezione, sia in quanto il divieto della proposizione di nuove eccezioni in appello, qualora esse, come nel caso della eccezione di usucapione, non siano rilevabili di ufficio, è espressamente previsto dall’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. La giurisprudenza di legittimità, citata dal ricorso, non afferma affatto la tesi contraria. Il terzo e quarto motivo, che lamentano la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio ed il riconoscimento a suo carico dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, quale statuizioni conseguenti agli errori denunziati con i primi due motivi, si dichiarano assorbiti. Palesemente inammissibile è infine l’istanza (v. pag. 23 del ricorso) di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della causa dalla stessa iniziata nel 2020 per il riconoscimento della maturata usucapione dei medesimi beni, essendo sufficiente rilevare al riguardo che tra i due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità e dovendosi anzi evidenziare che l’intento della parte di paralizzare il giudizio di cassazione e la formazione del R.G. N. 26240/2019.giudicato riproponendo la medesima domanda in altro giudizio si traducein un evidente abuso del processo, cui non può darsi alcun seguito. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in