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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17909/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3421/2021 depositata il 24/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con sentenza n. 3421/2021 la CTR della Lombardia accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] CremoniniNicoletta e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 205/2020, con cui la CTP diVarese aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’atto(prot. n. 6738 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con il quale il comune di Tradate le avevanegato il rimborso del maggior importo corrisposto a titolo di IMU e diTASI per gli anni 2013-2017, a seguito di rideterminazione al ribassodella rendita catastale relativa a due unità immobiliari in Tradate,effettuata dall’Ufficio a seguito di proposta di rettifica del precedentemodello Docfa del 2003, presentata dalla società nel 2018.Il giudice d’appello (diversamente dal giudice di primo grado cheaveva escluso l’effetto retroattivo dell’attribuzione di una nuova renditacatastale, salvo il caso di variazione, in autotutela, derivante da un erroredi fatto compiuto dall’Ufficio) accoglieva l’istanza di rimborso, affermandoche, sebbene il nuovo valore della rendita avesse efficacia solo dalmomento della notifica, esso – conformemente all’interpretazione dataall’art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000 dalla giurisprudenza dilegittimità, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3160/2011- erautilizzabile ai fini del rimborso con riferimento alle annualità ancora“sospese” 2013-2017, ritenendo irrilevante l’argomento speso dall’Ufficio,secondo cui l’Agenzia delle Entrate non aveva agito in autotutela per lacorrezione del computo metrico contenuto nella Docfa originaria del 2003.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione ilcomune di Tradate.La contribuente resisteva con controricorso.Il ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con un unico motivo si deduce la “Violazione e falsa applicazionedell’art. 74 L. 342/2000 e dell’art. 5 D.L.gs. 504/1992 (attribuzione diNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026efficacia degli atti attributivi e/o modificativi delle rendite catastali inrelazione all’adeguamento ICI/IMU).”.Il ricorrente evidenzia all’uopo che la CTR aveva pretermessol’essenziale considerazione che la variazione della rendita catastale erastata attivata, mediante procedura Docfa, dalla contribuente ai fini della“esatta rappresentazione delle unità immobiliari”, “per errate metrature edinesatto estimo catastale”, come dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], cosìdenunciando errori di fatto in cui era incorsa nel precedente modello Docfa2003.

Pertanto, conformemente al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (avendo la Corte regionale frainteso lamenzionata pronuncia delle Sezioni Unite), la regola generale, evincibiledall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (in tema di determinazionedella base imponibile ICI ed applicabile anche all’IMU, stante il richiamodell’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011 al sopracitato art. 5, comma 2), secondocui le variazioni delle risultanze catastali non dovute a mutamenti dellostato e della destinazione dei beni o a correzioni di errori materiali di fatto,ancorchè sollecitate dal contribuente, sono soggette alla regola generaledella decorrenza dall’anno di imposta successivo a quello nel corso delquale le modifiche sono state annotate negli atti catastali, non si applicasolo nel caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dallarilevazione di un errore di fatto, evidente ed incontestabile, compiutodall’Ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristichedell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita.Pertanto, essendo pacifico che la modifica delle rendite nel caso di specienon è derivata né da un errore imputabile all’Ufficio né da una variazionesopravvenuta della consistenza e/o destinazione dell’immobile, nonricorrono, secondo il Comune, i presupposti per attribuire efficaciaretroattiva alla notifica della nuova rendita effettuata in data 20/12/2018.Ciò posto, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel motivo spiegata dalla controricorrente, secondo cui, mediante laNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026dedotta violazione di legge, il ricorrente avrebbe censurato “una erronearicognizione, da parte del Giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, lamentando circostanze esterne allainterpretazione della norma”.

Si ritiene, invece, che il motivo non implichiuna mera rivalutazione delle risultanze istruttorie e di profili fattuali,correttezza della riconducibilità della fattispecie concreta alle normeindicate, denunciano un vizio di sussunzione e laddove censurano ilfraintendimento, da parte del provvedimento impugnato, del significatodelle previsioni normative violate, nella interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità richiamata, denunciano una violazione dilegge.1.1.Il motivo è fondato.La sentenza d’appello, sul punto incontestata, afferma che costituiscecircostanza pacifica che “la Docfa presentata dalla società nel 2018, e cheha occasionato il controllo dell’Agenzia delle Entrate, non ha fattoriferimento ad alcun mutamento dello stato di fatto dell’immobile inquestione, in quanto presentata al solo fine di una “esattarappresentazione della situazione preesistente”.A tal proposito, secondo consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità cui si intende dare continuità, “in tema di determinazionedella base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto, questa Corteha avuto modo di precisare che: - le risultanze catastali definitive nondovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuatiquali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errorimateriali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente,conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazionicatastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale allanatura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e lariscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loroNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso delquale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali(cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, delD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun attod'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto alprimo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n.18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004,n. 20854); - detta regola generale non si applica, però, al caso in cui lamodificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori difatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione dellecaratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita larendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte delmedesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentodell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); lariconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente edincontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015,n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n.13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazioni dellaconsistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stessocontribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia(Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv; Cass. nn.29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n.10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n.13018)” (Cass., n. 21909/2024; Cass. n. 22685/2025).Numero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026Vale ribadire che “la regola generale dettata dall’art. 5, comma 2, cit.,trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastaliconseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché iltermine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni diuniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisceespressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n.21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n.21310); - il modus agendi di detta regola generale non comporta alcunaviolazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto dellacapacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore difissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, così che ladisposizione è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, inquanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso allaprocedura docfa, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (cosìla giur. appena citata cui adde Cass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.)”(Cass. n. 22685/2025 cit.).Quanto sopra affermato con riferimento all’ICI è evidentementeestensibile anche all’IMU, stante il rinvio dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n.23/2011 all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (V.

Cas. n.22685/2025, cit.) e alla TASI, stante il rinvio alla medesima baseimponibile dell’IMU contenuto nell’art. 1, comma 675 della l. n. 147/2013.Tanto premesso, è evidente che la sentenza impugnata non si siadella rendita dovesse essere emendato con efficacia retroattiva, aprescindere dalla sua imputabilità all’Ufficio, nel caso di specieindimostrata e nemmeno dedotta, anzi esclusa dalla stessacontroricorrente, laddove ha attribuito l’errore alla precedente proprietariadel bene.Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3160/2011 richiamata dallaCorte Regionale a sostegno della utilizzabilità degli atti di modifica dellaNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026rendita anche per le annualità di imposta sospese, ovvero suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, va rilevato che lapronuncia risolve le divergenze interpretative relative al disposto dell' art.5, terzo comma, del d.lgs. n. 504/1992, che riguarda i fabbricaticlassificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto.

Con riferimentoa tali immobili, non ancora iscritti in catasto, viene stabilito che gli effettidell’attribuzione della rendita catastale debbano decorrere dalla data dirichiesta di accatastamento e non dalla successiva “messa in atti” onotificazione della rendita attribuita, ritenendo pertanto che l’art. 74,comma 1, della l. 342/2000 - secondo il quale "a decorrere dal 1°gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle renditecatastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loronotificazione, a cura dell' ufficio del territorio competente, ai soggettiintestatari della partita” - vada inteso nel senso che la notifica degli attila utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi ancheper annualità di imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.La pronuncia si riferisce pertanto ad una fattispecie diversa da quellain esame, non relativa evidentemente ad un immobile non ancora iscrittoin catasto.A tal proposito, questa Corte ha evidenziato che in tema dideterminazione della base imponibile ICI, l’applicabilità del secondoovvero del terzo comma dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 èancorata, appunto, alla iscrizione o meno dei fabbricati in [OSCURATO:PERSONA] che solo a tali immobili non iscritti si riferisce la fattispecie disciplinatadal citato art. 5, comma 3. (v.

Cass. n. 12465/2024).Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, va rigettato l’originario ricorso della contribuente,Numero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di operativitàdell’efficacia retroattiva della denuncia di variazione catastale, conconseguente legittimità del diniego del rimborso.Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi dimerito, tenuto conto delle alterne vicende processuali, mentre le spese delgiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza della controricorrente.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della contribuente e compensa le spesedi entrambi i gradi di merito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in 3.082,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi,rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3421/2021 depositata il 24/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con sentenza n. 3421/2021 la CTR della Lombardia accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] CremoniniNicoletta e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 205/2020, con cui la CTP diVarese aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’atto(prot. n. 6738 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) con il quale il comune di Tradate le avevanegato il rimborso del maggior importo corrisposto a titolo di IMU e diTASI per gli anni 2013-2017, a seguito di rideterminazione al ribassodella rendita catastale relativa a due unità immobiliari in Tradate,effettuata dall’Ufficio a seguito di proposta di rettifica del precedentemodello Docfa del 2003, presentata dalla società nel 2018.Il giudice d’appello (diversamente dal giudice di primo grado cheaveva escluso l’effetto retroattivo dell’attribuzione di una nuova renditacatastale, salvo il caso di variazione, in autotutela, derivante da un erroredi fatto compiuto dall’Ufficio) accoglieva l’istanza di rimborso, affermandoche, sebbene il nuovo valore della rendita avesse efficacia solo dalmomento della notifica, esso – conformemente all’interpretazione dataall’art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000 dalla giurisprudenza dilegittimità, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3160/2011- erautilizzabile ai fini del rimborso con riferimento alle annualità ancora“sospese” 2013-2017, ritenendo irrilevante l’argomento speso dall’Ufficio,secondo cui l’Agenzia delle Entrate non aveva agito in autotutela per lacorrezione del computo metrico contenuto nella Docfa originaria del 2003.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione ilcomune di Tradate.La contribuente resisteva con controricorso.Il ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con un unico motivo si deduce la “Violazione e falsa applicazionedell’art. 74 L. 342/2000 e dell’art. 5 D.L.gs. 504/1992 (attribuzione diNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026efficacia degli atti attributivi e/o modificativi delle rendite catastali inrelazione all’adeguamento ICI/IMU).”.Il ricorrente evidenzia all’uopo che la CTR aveva pretermessol’essenziale considerazione che la variazione della rendita catastale erastata attivata, mediante procedura Docfa, dalla contribuente ai fini della“esatta rappresentazione delle unità immobiliari”, “per errate metrature edinesatto estimo catastale”, come dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], cosìdenunciando errori di fatto in cui era incorsa nel precedente modello Docfa2003. Pertanto, conformemente al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (avendo la Corte regionale frainteso lamenzionata pronuncia delle Sezioni Unite), la regola generale, evincibiledall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (in tema di determinazionedella base imponibile ICI ed applicabile anche all’IMU, stante il richiamodell’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011 al sopracitato art. 5, comma 2), secondocui le variazioni delle risultanze catastali non dovute a mutamenti dellostato e della destinazione dei beni o a correzioni di errori materiali di fatto,ancorchè sollecitate dal contribuente, sono soggette alla regola generaledella decorrenza dall’anno di imposta successivo a quello nel corso delquale le modifiche sono state annotate negli atti catastali, non si applicasolo nel caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dallarilevazione di un errore di fatto, evidente ed incontestabile, compiutodall’Ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristichedell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita.Pertanto, essendo pacifico che la modifica delle rendite nel caso di specienon è derivata né da un errore imputabile all’Ufficio né da una variazionesopravvenuta della consistenza e/o destinazione dell’immobile, nonricorrono, secondo il Comune, i presupposti per attribuire efficaciaretroattiva alla notifica della nuova rendita effettuata in data 20/12/2018.Ciò posto, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel motivo spiegata dalla controricorrente, secondo cui, mediante laNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026dedotta violazione di legge, il ricorrente avrebbe censurato “una erronearicognizione, da parte del Giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, lamentando circostanze esterne allainterpretazione della norma”. Si ritiene, invece, che il motivo non implichiuna mera rivalutazione delle risultanze istruttorie e di profili fattuali,correttezza della riconducibilità della fattispecie concreta alle normeindicate, denunciano un vizio di sussunzione e laddove censurano ilfraintendimento, da parte del provvedimento impugnato, del significatodelle previsioni normative violate, nella interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità richiamata, denunciano una violazione dilegge.1.1.Il motivo è fondato.La sentenza d’appello, sul punto incontestata, afferma che costituiscecircostanza pacifica che “la Docfa presentata dalla società nel 2018, e cheha occasionato il controllo dell’Agenzia delle Entrate, non ha fattoriferimento ad alcun mutamento dello stato di fatto dell’immobile inquestione, in quanto presentata al solo fine di una “esattarappresentazione della situazione preesistente”.A tal proposito, secondo consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità cui si intende dare continuità, “in tema di determinazionedella base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto, questa Corteha avuto modo di precisare che: - le risultanze catastali definitive nondovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuatiquali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errorimateriali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente,conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazionicatastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale allanatura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e lariscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loroNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso delquale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali(cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, delD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun attod'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto alprimo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n.18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004,n. 20854); - detta regola generale non si applica, però, al caso in cui lamodificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori difatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione dellecaratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita larendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte delmedesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentodell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); lariconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente edincontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015,n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n.13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazioni dellaconsistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stessocontribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia(Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv; Cass. nn.29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n.10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n.13018)” (Cass., n. 21909/2024; Cass. n. 22685/2025).Numero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026Vale ribadire che “la regola generale dettata dall’art. 5, comma 2, cit.,trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastaliconseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché iltermine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni diuniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisceespressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n.21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n.21310); - il modus agendi di detta regola generale non comporta alcunaviolazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto dellacapacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore difissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, così che ladisposizione è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, inquanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso allaprocedura docfa, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (cosìla giur. appena citata cui adde Cass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.)”(Cass. n. 22685/2025 cit.).Quanto sopra affermato con riferimento all’ICI è evidentementeestensibile anche all’IMU, stante il rinvio dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n.23/2011 all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (V. Cas. n.22685/2025, cit.) e alla TASI, stante il rinvio alla medesima baseimponibile dell’IMU contenuto nell’art. 1, comma 675 della l. n. 147/2013.Tanto premesso, è evidente che la sentenza impugnata non si siadella rendita dovesse essere emendato con efficacia retroattiva, aprescindere dalla sua imputabilità all’Ufficio, nel caso di specieindimostrata e nemmeno dedotta, anzi esclusa dalla stessacontroricorrente, laddove ha attribuito l’errore alla precedente proprietariadel bene.Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3160/2011 richiamata dallaCorte Regionale a sostegno della utilizzabilità degli atti di modifica dellaNumero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026rendita anche per le annualità di imposta sospese, ovvero suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, va rilevato che lapronuncia risolve le divergenze interpretative relative al disposto dell' art.5, terzo comma, del d.lgs. n. 504/1992, che riguarda i fabbricaticlassificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto. Con riferimentoa tali immobili, non ancora iscritti in catasto, viene stabilito che gli effettidell’attribuzione della rendita catastale debbano decorrere dalla data dirichiesta di accatastamento e non dalla successiva “messa in atti” onotificazione della rendita attribuita, ritenendo pertanto che l’art. 74,comma 1, della l. 342/2000 - secondo il quale "a decorrere dal 1°gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle renditecatastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loronotificazione, a cura dell' ufficio del territorio competente, ai soggettiintestatari della partita” - vada inteso nel senso che la notifica degli attila utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi ancheper annualità di imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.La pronuncia si riferisce pertanto ad una fattispecie diversa da quellain esame, non relativa evidentemente ad un immobile non ancora iscrittoin catasto.A tal proposito, questa Corte ha evidenziato che in tema dideterminazione della base imponibile ICI, l’applicabilità del secondoovvero del terzo comma dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 èancorata, appunto, alla iscrizione o meno dei fabbricati in [OSCURATO:PERSONA] che solo a tali immobili non iscritti si riferisce la fattispecie disciplinatadal citato art. 5, comma 3. (v. Cass. n. 12465/2024).Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, va rigettato l’originario ricorso della contribuente,Numero registro generale 30534/2021Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 17909/2026Data pubblicazione 04/06/2026non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di operativitàdell’efficacia retroattiva della denuncia di variazione catastale, conconseguente legittimità del diniego del rimborso.Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi dimerito, tenuto conto delle alterne vicende processuali, mentre le spese delgiudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza della controricorrente. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso della contribuente e compensa le spesedi entrambi i gradi di merito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in 3.082,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi,rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 17909/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris