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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 33020/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3183/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 20489/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1.Con atto di citazione in opposizione [OSCURATO:PERSONA] chiese la revoca del decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale gli era stato ingiunto di pagare a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] € 166.000,00 , in virtù della convenzione per mandato professionale mediante patto di quota lite.

L’opponente, in primo luogo,disconobbe l’anzidetta convenzione ai sensi degli artt. 2719 e 2214 cod. civ.Eccepì, inoltre, la nullità di essa, l’inadempimento dell’ingiungente, l’intervenuto pagamento delle competenze professionali per contanti e mediante assegni, la rescindibilità del contratto per approfittamento dello stato di bisogno e, infine, l’annullabilità per incapacità naturale dell’esponente al momento della stipulazione.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo l’irregolarità del disconoscimentononché l’infondatezza di tutte le altre domande.

2. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione, condannando l’opponente, oltre al pagamento delle ulteriori spese, per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod.

Per quel che qui ancora possa rileva re va evidenziato che il Giudice di prime cure rigettò l’opposizione sul presupposto che la convenzione di mandato con patto di quota lite fosse valida, in quanto: -sottoscritta nel 2011 durante la vigenza del c. d.

“ decreto Bersani ” (d. l. n. 223/2006 convertito nella l. n.248/2006), che aveva consentito pattuizioni relative ai compensi professionali, superando il divieto del "patto di quota lite"; - la CTU, disposta a seguito del disconoscimento della sottoscrizione da parte delNano e alla tempestiva istanza di verificazione avanzata dalla difesa dell’opposto, aveva concluso affermando una probabile autenticità della predetta sottoscrizione; -l’opponente non aveva fornito adeguata prova liberatoria dalla pretesa creditoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ, 12 preleggi e 101 Cost.,in relazione all’art. 360,co. 1, n.4) , cod. pro. c iv .

5. Con il secondo motivo, sviluppato unitamente al primo, lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

In sintesi, si assume che il Tribunale aveva fatto scorretto richiamo al principio del “più probabile che non” per l’autonomo concorrere di più ragioni: trattasi di un principio privo di copertura legislativa e, ancor più, costituzionale; la regola, secondo le indicazioni di legittimità, impone di accertare una tale qualificata probabilità ponendo a raffronto tutte le emergenze processuali (e ciò il Tribunale non aveva fatto, limitandosi a recepire le conclusioni prive di certezza del consulente); il patto di quota lite, sotto la vigenza del d.l. n. 223, 4/7/2006, convertito con modificazioni nella l. n. 248, 4/8/2006, che lo aveva introdotto, imponeva la forma scritta “ad substantiam”, a essa, pertanto, non avrebbe potuto riportarsi un documento dalla firma non certa.

Sotto altro profilo viene evidenziato che la controparte, quantomeno avuto riguardo al versamento di € 1.000,00, mediante assegno, non aveva fornito spiegazione convincente.

Parimenti significativa la circostanza di non avere riscosso direttamente dalla parte soccombente nel giudizio intentato dal Nano (da lui assistito) la quota lite, nonostante a ciò fosse legittimato dalla legge e dal patto.

Se il Giudice, conclude il ricorrente, avesse preso in esame le esposte circostanze avrebbe dovuto prendere conclusione opposta rispetto a quanto statuito.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ, 13 l. n. 247/2012, in rapporto con la l. n. 248/2006, e 1418 cod. civ., non avendo il Tribunale riconosciuto la nullità del patto di quota lite per contrarietà a norma imperativa sopravvenuta.

Il ricorrente sostiene che il patto di quota lite stipulato antecedentemente all’entrata in vigore della l. n. 247/2012 non può oggi sottrarsi alla declaratoria di nullità ai sensi dell’ art. 1418 , co.1 , cod. civ. per contrarietà alla norma imperativa sopravvenuta, a cui ha dato vital’art. 13 della l. n. 247/2012 ; norma che , seppur e non colpisc a la pattuizione in sé, vieta espressamente i patti con i quali l’avvocato percepisce in tutto o in parte come compenso una quota del bene oggetto della prestazione.

A nulla rileverebbe la non formale retroattività della disposizione, poiché il divieto andrebbe a incidere sugli effetti di un contratto di durata, che si protraggono ben oltre l’ambito temporale della disciplina modificata o abrogata.

7. Con la quarta e quinta doglianza viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 , co. 4 , 101 cod. proc. civ. e 111 Cost.La motivazione, inoltre era da ritenere gravemente carente, tanto da doversi qualificare apparente, a riguardo del dedotto inadempimento della controparte.

Spiega il ricorrente che, in violazione della scrittura l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva intascato un assegno del valore di mille euro e fatto anticipare al cliente le spese per la consulenza medico-legale.

Ma di ciò il Giudice non aveva tenuto conto.

8. Con il sesto motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96,co. 3, cod. proc. civ .

Per un verso, si assume che il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata, presupponendo la consapevolezza dell’infondatezza del diritto fatto valere, era da escludere tenuto conto del risultato incerto dell’accertamento sulla verifica della firma.

Per altro verso, non trovava giustificazione a riguardo delle altre domande dell’opponente, che il Giudice aveva disatteso senza prendere in esame i documenti depositati a sostegno. 9.Il ricorso è improcedibile e ciò ne preclude il vaglio.

Dispone l’art. 369 comma 2, n. 2, cod. proc. civ. che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenzao della decisione impugnata “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1).

La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto (decisionein copia autentica corredata dalla eventuale relazione di notificazione) unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della decisione impugnata in data 16/11/2021 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione dell’ordinanza (del resto, a pag. 32 del ricorso, nell’indice della produzione, la parte attesta di depositare solo la “copia autentica” dell’ordinanza impugnata).

È vero che le Sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass.

S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio.

Né soccorre la pronuncia delle Sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.); ma a ben vedere, nel caso di specie non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le relative modalità e dagli atti nulla emerge).

Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (ordinanza del Tribunale pubblicata il 2/11/2021 e ricorso notificato in data 17/1/2022).

La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 cpc (cfr. tra le varie, Sez.

L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987 e ancora, Sez.

U -, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).

In conclusione, ma solo per completezza, va aggiunto che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (v. anche più di recente Sez. 2, Ordinanza n. 7635 del 2025; Sez. 2, Ordinanza n. 6758 del 2025 ).

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte.

Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore del controricorrente , in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3183/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 20489/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1.Con atto di citazione in opposizione [OSCURATO:PERSONA] chiese la revoca del decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale gli era stato ingiunto di pagare a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] € 166.000,00 , in virtù della convenzione per mandato professionale mediante patto di quota lite. L’opponente, in primo luogo,disconobbe l’anzidetta convenzione ai sensi degli artt. 2719 e 2214 cod. civ.Eccepì, inoltre, la nullità di essa, l’inadempimento dell’ingiungente, l’intervenuto pagamento delle competenze professionali per contanti e mediante assegni, la rescindibilità del contratto per approfittamento dello stato di bisogno e, infine, l’annullabilità per incapacità naturale dell’esponente al momento della stipulazione. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo l’irregolarità del disconoscimentononché l’infondatezza di tutte le altre domande. 2. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione, condannando l’opponente, oltre al pagamento delle ulteriori spese, per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. Per quel che qui ancora possa rileva re va evidenziato che il Giudice di prime cure rigettò l’opposizione sul presupposto che la convenzione di mandato con patto di quota lite fosse valida, in quanto: -sottoscritta nel 2011 durante la vigenza del c. d. “ decreto Bersani ” (d. l. n. 223/2006 convertito nella l. n.248/2006), che aveva consentito pattuizioni relative ai compensi professionali, superando il divieto del "patto di quota lite"; - la CTU, disposta a seguito del disconoscimento della sottoscrizione da parte delNano e alla tempestiva istanza di verificazione avanzata dalla difesa dell’opposto, aveva concluso affermando una probabile autenticità della predetta sottoscrizione; -l’opponente non aveva fornito adeguata prova liberatoria dalla pretesa creditoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ, 12 preleggi e 101 Cost.,in relazione all’art. 360,co. 1, n.4) , cod. pro. c iv . 5. Con il secondo motivo, sviluppato unitamente al primo, lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. In sintesi, si assume che il Tribunale aveva fatto scorretto richiamo al principio del “più probabile che non” per l’autonomo concorrere di più ragioni: trattasi di un principio privo di copertura legislativa e, ancor più, costituzionale; la regola, secondo le indicazioni di legittimità, impone di accertare una tale qualificata probabilità ponendo a raffronto tutte le emergenze processuali (e ciò il Tribunale non aveva fatto, limitandosi a recepire le conclusioni prive di certezza del consulente); il patto di quota lite, sotto la vigenza del d.l. n. 223, 4/7/2006, convertito con modificazioni nella l. n. 248, 4/8/2006, che lo aveva introdotto, imponeva la forma scritta “ad substantiam”, a essa, pertanto, non avrebbe potuto riportarsi un documento dalla firma non certa. Sotto altro profilo viene evidenziato che la controparte, quantomeno avuto riguardo al versamento di € 1.000,00, mediante assegno, non aveva fornito spiegazione convincente. Parimenti significativa la circostanza di non avere riscosso direttamente dalla parte soccombente nel giudizio intentato dal Nano (da lui assistito) la quota lite, nonostante a ciò fosse legittimato dalla legge e dal patto. Se il Giudice, conclude il ricorrente, avesse preso in esame le esposte circostanze avrebbe dovuto prendere conclusione opposta rispetto a quanto statuito. 6. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ, 13 l. n. 247/2012, in rapporto con la l. n. 248/2006, e 1418 cod. civ., non avendo il Tribunale riconosciuto la nullità del patto di quota lite per contrarietà a norma imperativa sopravvenuta. Il ricorrente sostiene che il patto di quota lite stipulato antecedentemente all’entrata in vigore della l. n. 247/2012 non può oggi sottrarsi alla declaratoria di nullità ai sensi dell’ art. 1418 , co.1 , cod. civ. per contrarietà alla norma imperativa sopravvenuta, a cui ha dato vital’art. 13 della l. n. 247/2012 ; norma che , seppur e non colpisc a la pattuizione in sé, vieta espressamente i patti con i quali l’avvocato percepisce in tutto o in parte come compenso una quota del bene oggetto della prestazione. A nulla rileverebbe la non formale retroattività della disposizione, poiché il divieto andrebbe a incidere sugli effetti di un contratto di durata, che si protraggono ben oltre l’ambito temporale della disciplina modificata o abrogata. 7. Con la quarta e quinta doglianza viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 , co. 4 , 101 cod. proc. civ. e 111 Cost.La motivazione, inoltre era da ritenere gravemente carente, tanto da doversi qualificare apparente, a riguardo del dedotto inadempimento della controparte. Spiega il ricorrente che, in violazione della scrittura l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva intascato un assegno del valore di mille euro e fatto anticipare al cliente le spese per la consulenza medico-legale. Ma di ciò il Giudice non aveva tenuto conto. 8. Con il sesto motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96,co. 3, cod. proc. civ . Per un verso, si assume che il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata, presupponendo la consapevolezza dell’infondatezza del diritto fatto valere, era da escludere tenuto conto del risultato incerto dell’accertamento sulla verifica della firma. Per altro verso, non trovava giustificazione a riguardo delle altre domande dell’opponente, che il Giudice aveva disatteso senza prendere in esame i documenti depositati a sostegno. 9.Il ricorso è improcedibile e ciò ne preclude il vaglio. Dispone l’art. 369 comma 2, n. 2, cod. proc. civ. che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenzao della decisione impugnata “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”. Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1). La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto (decisionein copia autentica corredata dalla eventuale relazione di notificazione) unitamente al ricorso. Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della decisione impugnata in data 16/11/2021 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione dell’ordinanza (del resto, a pag. 32 del ricorso, nell’indice della produzione, la parte attesta di depositare solo la “copia autentica” dell’ordinanza impugnata). È vero che le Sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio. Né soccorre la pronuncia delle Sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.); ma a ben vedere, nel caso di specie non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le relative modalità e dagli atti nulla emerge). Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (ordinanza del Tribunale pubblicata il 2/11/2021 e ricorso notificato in data 17/1/2022). La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 cpc (cfr. tra le varie, Sez. L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987 e ancora, Sez. U -, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022). In conclusione, ma solo per completezza, va aggiunto che secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17), l’osservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, giacché consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (v. anche più di recente Sez. 2, Ordinanza n. 7635 del 2025; Sez. 2, Ordinanza n. 6758 del 2025 ). 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore del controricorrente , in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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