CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2,-31-- b ORDINANZA sul ricorso 23453/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura asseritamente apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 446/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 18/5/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 25/9/2017, hanno chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe, dichiaratamente notificata il 26/7/2017 a mezzo pec. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte, intanto, dà atto che i ricorrenti non hanno provveduto a depositare in giudizio la procura speciale asseritamente conferita, con atto separato (tant'è che, in calce al ricorso, se ne dichiara l'autonomo deposito), all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il ricorso è, dunque, improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2°, n. 3 c.p.c.. 1.3. Il ricorso, peraltro, è improcedibile anche a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. I ricorrenti, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 18/5/2017, è stata agli stessi notificata in data 26/7/2017 a mezzo pec, si sono limitati, tuttavia, a depositarne la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi (come attestato dalla Cancelleria) nella produzione della controricorrente. 1.3. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017), depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). Ric. 2017 n. 23453, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 1.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 18/5/2017 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 25/9/2017: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. 1.5. Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dalla controricorrente, che, anzi, l'ha espressamente riconosciuto in controricorso: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). 1.6. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del Ric. 2017 n. 23453, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2017 n. 23453, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovu