CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6867/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1889/14/14, depositata il 2 ottobre 2014, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 1889/14/14, depositata il 2 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di accertamento catastale recante rettifica della categoria (in D/8), e della rendita (in C 155.861,00), proposte dalla contribuente (rispettivamente per la categoria E/1 e la rendita di C 51.494,00) con dichiarazione di variazione docfa relativa ad un'area demaniale oggetto di concessione; - il giudice del gravame ha rilevato che l'unità immobiliare in contestazione era costituita da «immobile strumentale» all'attività svolta dalla contribuente «e pertanto a stazione per servizi di trasporto, terrestre e marittimo»; la contribuente, difatti, era titolare di «regolare concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] n.2009/ART/16/2008 abilitante all'esercizio delle operazioni portuali così come individuata dall'art. 16 della I.n.84/1994 per tutto il ciclo produttivo per conto terzi», così che doveva ritenersi corretto il proposto classamento nella categoria E/1; - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tardivamente costituitasi in giudizio, resiste al ricorso ed ha depositato memoria. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva la rettifica della rendita catastale, ed i relativi criteri di determinazione, posto, poi, che nell'accertamento della correttezza della categoria catastale (E/1) proposta dalla contribuente non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita di rigetto del motivo che concerneva la determinazione della rendita catastale; - il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone, quindi, la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla I. n. 190 del 2014, art. 1, c. 244, ed alla circolare n. 6 del 2012, sull'assunto che la rendita catastale in contestazione era stata correttamente determinata, - con metodo sintetico-comparativo di stima, e con utilizzazione dei valori di mercato riferiti all'epoca censuaria 1988/1989, - in conformità ai criteri posti dalla circolare n. 6 del 30 novembre 2012 che, per l'appunto, era stata normativizzata dall'art. 1, c. 244, cit.; - col terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e ss., ed al d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in I. 24 novembre 2006, n. 286, deducendo, in sintesi, che la verifica sul contestato classamento era stata condotta dal giudice del gravame senza considerare la consistenza, e la destinazione, di ciascuna unità immobiliare e, nello specifico, senza distinguere, a detti fini, i beni «strettamente funzionali all'esercizio del pubblico trasporto» da quelli che, - in quanto utilizzati, così come nella fattispecie, a «magazzino di stoccaggio delle merci per conto terzi», - avevano destinazione commerciale perché, per l'appunto, dotati di autonomia funzionale e reddituale; - il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'oggetto dell'atto suppletivo di concessione dal cui esame emergeva, diversamente, la destinazione dell'unità immobiliare ad attività commerciali «di deposito, trasporto, servizi accessori al trasporto marittimo»; 2. - in via pregiudiziale va rilevata l'ammissibilità della memoria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., - che ha depositato atto di costituzione con procura speciale, - posto che, - diversamente da quanto rilevato dalla Corte per i giudizi proposti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla I. n. 197 del 2016 (v. Cass., 29 ottobre 2020, n. 23921; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32724; Cass., 18 aprile 2019, 10813; Cass. Sez. U., 10 aprile 2019, n. 10019; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5798), - nella fattispecie viene, per l'appunto, in considerazione un ricorso introdotto anteriormente a detta novella legislativa, e rispetto al quale la Corte, laddove fissata udienza camerale, ha ritenuto ammissibile il deposito di memoria da parte dell'intimato che, in base alla previgente normativa, avrebbe avuto ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale; così che, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, può essere depositata memoria nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (v. Cass., 10 marzo 2021, n. 6592; Cass., 28 febbraio 2020, n. 5508; Cass., 14 maggio 2019, n. 12803); 3. - il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo motivo, - è fondato, e va accolto; - difatti, come reso esplicito dal sopra ripercorso contenuto della gravata sentenza, il giudice del gravame non ha esaminato, né deciso, il motivo di appello che involgeva la rettifica della rendita catastale, ed i relativi criteri di determinazione, come denunciato dall'Agenzia la statuizione sul classamento, per categoria, dell'unità immobiliare, - oggetto di dichiarazione di variazione presentata dalla contribuente, - non ponendosi in termini di incompatibilità logico-giuridica con la determinazione della relativa rendita catastale, tale da integrare, con ciò, una statuizione implicita di rigetto del (corrispondente) motivo di gravame; 4. — del pari fondato è il terzo motivo di ricorso, dal cui esame consegue l'assorbimento del quarto motivo; 4.1 — in tema di classamento delle unità immobiliari rientranti nel gruppo E, la Corte ha rilevato che le stesse sono indicate in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell'unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell'interesse generale sotteso all'attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); nonchè che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in I. 24 novembre 2006, n. 286, - secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.» -, sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741); 4.2 - con più specifico riferimento ad unità immobiliari ricadenti in area portuale, la Corte ha avuto modo di statuire che sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in I. n. 286 del 2006) quelle «aventi caratteristiche tipologico- funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della I. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 10 gennaio 2020; così Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657); - ed anche in relazione alla disciplina di favore posta, in tema di ICI, dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. b), la Corte ha rimarcato che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità (così Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; v. altresì, ex plurimis, Cass., 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536); 4.3 — nella fattispecie il giudice del gravame, - senza procedere ad un qualche accertamento in ordine alla destinazione dell'unità immobiliare, oggetto della dichiarazione di variazione rettificata dall'Agenzia, e, dunque, senza porsi nemmeno la questione relativa alla autonomia funzionale e reddituale dell'unità classata, in relazione all'effettiva attività ivi svolta, - ha risolto il suo decisum nell'evocazione di un (non meglio definito) concetto di strumentalità che è stato (indistintamente) correlato alle attività svolte dalla concessionaria e, in termini assorbenti, alla ricorrenza di una concessione demaniale «abilitante all'esercizio delle operazioni portuali ... per tutto il ciclo produttivo per conto terzi»; - ov'è, dunque, evidente l'error iuris che, nella fattispecie ricorre, - e posto che, con ciò, non viene in rilievo, diversamente da quanto assume parte resistente, un'erronea ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, - in quanto la correttezza del classamento in contestazione è stata sottoposta a verifica prescindendo del tutto dalla disposizione di cui al d.l. n. 262/2006, art. 2, c. 40, cit. e, così, dalla (imprescindibile) verifica sulla ricorrenza, o meno, di un'autonomia funzionale e reddituale di immobili, o loro porzioni, destinati «ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi»; 5. - l'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi all'ordine delle questioni ed ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa