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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17718/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Messina rigettava la impugnazione proposta verso il decreto del Tribunale che aveva respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata al Lisa per la durata di anni due.

La Corte d'appello valutava come "attuale" la condizione di pericolosità sociale, considerandola non attenuata dal buon comportamento tenuto dal ricorrente durante l'ultimo periodo di detenzione durato quattro anni.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: la motivazione in ordine al rigetto sarebbe "apparente", dato che non avrebbe tenuto conto dell'abbattimento della pericolosità del proposto correlato al buon comportamento tenuto nel corso della detenzione e del fatto che, nei mesi successivi alla scarcerazione - avvenuta il 3 luglio 2020 e fino al 4 novembre 2020 - non si erano registrati episodi indicativi della pericolosità sociale.

In sintesi: si deduceva che la valutazione in ordine all'attuale pericolosità del Lisa non avrebbe tenuto in considerazione il fisiologico effetto risocializzante della detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Le Sezioni unite hanno ribadito che per applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale all'esito di un periodo di detenzione di lunga durata è necessario rivalutare la pericolosità del destinatario della misura.

Segnatamente, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez.

U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01).

Si tratta di approdo ermeneutico che sviluppa la fondamentale decisione della Corte costituzionale secondo cui il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile».

Ciò in quanto, considerata la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuns tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione» (Corte cost. n. 291 del 2013).

Nel solco tracciato da tale autorevole giurisprudenza il Collegio riafferma che se presunzione vi deve essere, dopo l'espiazione di una pena, essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale nella prospettiva della esecuzione della misura di prevenzione personale ([OSCURATO:PERSONA].

U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01; § 7)

1.2. Nel caso in esame la Corte d'appello, chiamata a valutare l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, riteneva che «la regolare condotta intramuraria e la partecipazione alle attività socializzanti durante la detenzione carceraria, così come l'assenza di violazioni in costanza di detenzione domiciliare sono elementi "neutri" rispetto alla valutazione che qui interessa, potendosi affermare la cessazione della pericolosità di un soggetto soltanto quando lo stesso dimostri di sapere gestire in maniera adeguata la riacquistata libertà» (pag. 2 della sentenza impugnata); dimostrazione che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta dato che nel 2016, ovvero prima dell'ultimo periodo detentivo, il ricorrente era tornato a delinquere: circostanza che, nella prospettiva della Corte, renderebbe infausta anche l'attuale prognosi.

A giudizio del collegio tale motivazione si configura come "apparente", ribadendo che si considera tale la motivazione che sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01).

La Corte di merito, infatti, non ha effettuato la prognosi dì pericolosità sulla base di elementi "attuali"; ma, soprattutto, ha svalutato la presunta efficacia risocializzante della detenzione, dichiarando la pericolosità sulla base di comportamenti posti in essere prima dell'ultimo periodo di detenzione, ovvero di elementi inconferenti rispetto alla valutazione di attualità della pericolosità.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Messina rigettava la impugnazione proposta verso il decreto del Tribunale che aveva respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata al Lisa per la durata di anni due. La Corte d'appello valutava come "attuale" la condizione di pericolosità sociale, considerandola non attenuata dal buon comportamento tenuto dal ricorrente durante l'ultimo periodo di detenzione durato quattro anni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la motivazione in ordine al rigetto sarebbe "apparente", dato che non avrebbe tenuto conto dell'abbattimento della pericolosità del proposto correlato al buon comportamento tenuto nel corso della detenzione e del fatto che, nei mesi successivi alla scarcerazione - avvenuta il 3 luglio 2020 e fino al 4 novembre 2020 - non si erano registrati episodi indicativi della pericolosità sociale. In sintesi: si deduceva che la valutazione in ordine all'attuale pericolosità del Lisa non avrebbe tenuto in considerazione il fisiologico effetto risocializzante della detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Le Sezioni unite hanno ribadito che per applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale all'esito di un periodo di detenzione di lunga durata è necessario rivalutare la pericolosità del destinatario della misura. Segnatamente, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01). Si tratta di approdo ermeneutico che sviluppa la fondamentale decisione della Corte costituzionale secondo cui il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile». Ciò in quanto, considerata la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuns tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione» (Corte cost. n. 291 del 2013). Nel solco tracciato da tale autorevole giurisprudenza il Collegio riafferma che se presunzione vi deve essere, dopo l'espiazione di una pena, essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale nella prospettiva della esecuzione della misura di prevenzione personale ([OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01; § 7) 1.2. Nel caso in esame la Corte d'appello, chiamata a valutare l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, riteneva che «la regolare condotta intramuraria e la partecipazione alle attività socializzanti durante la detenzione carceraria, così come l'assenza di violazioni in costanza di detenzione domiciliare sono elementi "neutri" rispetto alla valutazione che qui interessa, potendosi affermare la cessazione della pericolosità di un soggetto soltanto quando lo stesso dimostri di sapere gestire in maniera adeguata la riacquistata libertà» (pag. 2 della sentenza impugnata); dimostrazione che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta dato che nel 2016, ovvero prima dell'ultimo periodo detentivo, il ricorrente era tornato a delinquere: circostanza che, nella prospettiva della Corte, renderebbe infausta anche l'attuale prognosi. A giudizio del collegio tale motivazione si configura come "apparente", ribadendo che si considera tale la motivazione che sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01). La Corte di merito, infatti, non ha effettuato la prognosi dì pericolosità sulla base di elementi "attuali"; ma, soprattutto, ha svalutato la presunta efficacia risocializzante della detenzione, dichiarando la pericolosità sulla base di comportamenti posti in essere prima dell'ultimo periodo di detenzione, ovvero di elementi inconferenti rispetto alla valutazione di attualità della pericolosità. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 17718/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris