Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1882/2009
ECLI:EU:C:2009:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑321/07
Procedimento penale
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità
del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una
patente di guida»
Massime della sentenza
1.
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439
(Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, art. 7, n. 5)
2.
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439
(Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, artt. 1 e 8, nn. 2 e 4)
1.
Si deve interpretare l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento
n. 1882/2003, nel senso che non osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida
valide, di cui una è una patente comunitaria e l’altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe
siano state ottenute prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione europea.
Se è vero che l’art. 7, n. 5, sancisce l’unicità della patente di guida comunitaria, tale articolo non osta tuttavia a che
un cittadino di uno Stato membro continui a possedere più patenti valide qualora una di esse sia stata rilasciata in uno Stato
membro prima della sua adesione, nei limiti in cui tale patente sia ancora valida. In una tale situazione, la detta disposizione
non incide, in caso di coesistenza di due patenti valide, sulla validità di una di esse. Essa non introduce alcun ordine di
priorità d’applicazione e non prescrive né la decadenza automatica della prima patente né la nullità della seconda.
(v. punti 56-58, 60, dispositivo 1)
2.
Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento n. 1882/2003,
non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata
da un altro Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata antecedentemente
ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente è stata revocata a causa dell’inidoneità
alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova
patente che accompagna detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza.
Infatti, la sicurezza della circolazione stradale sarebbe compromessa se un provvedimento nazionale di revoca potesse essere
eluso attraverso la possibilità di utilizzare una patente di guida rilasciata prima del rilascio della patente revocata per
motivi di inidoneità alla guida senza che sia accertato che la persona che detiene tale patente precedente è idonea alla guida
al momento in cui se ne avvale, in conformità con la direttiva 91/439.
Sarebbe peraltro paradossale imporre ad uno Stato membro il riconoscimento del diritto di guidare risultante da una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro precedentemente al rilascio di una patente da parte del primo Stato membro qualora
tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Infatti, se un cittadino di uno Stato
membro dispone di un’unica patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, il primo Stato membro può, in forza dell’art. 8,
n. 2, della direttiva 91/439, applicargli le proprie disposizioni relative alla revoca, ad esempio per inidoneità alla guida.
(v. punti 96-98, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 febbraio 2009 (
*
)
«Direttiva 91/439/CEE – Possesso di patenti di guida di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri – Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato – Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza – Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità
del suo titolare – Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una
patente di guida»
Nel procedimento C‑321/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Germania), con decisione 28 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2007, nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh
e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. W. Säftel, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Ribes, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del
Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in merito
ad una patente di guida ottenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in Austria prima dell’adesione di tale Stato all’Unione europea e precedentemente
al rilascio di una patente tedesca soggetta, in Germania, ad un provvedimento di revoca per consumo di alcol.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Le patenti di guida sono state oggetto di una armonizzazione con l’adozione della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre
1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), la quale, come indicato
dal suo primo ‘considerando’, si prefigge, tra l’altro, di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e di facilitare
la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame
di guida o che si spostano all’interno della Comunità europea.
4
A norma dell’art. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, una patente di guida nazionale di modello comunitario è valida,
in linea di principio, per la guida sia nella circolazione nazionale sia in quella internazionale.
5
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, primo comma, di tale direttiva se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente
di modello comunitario valida, rilasciata da uno Stato membro, acquisisce la residenza normale in un altro Stato membro, la
sua patente vi conserva validità al massimo per un anno dall’acquisizione. Entro tale scadenza, su richiesta del titolare
e dietro restituzione della sua patente, lo Stato membro può rilasciargli una patente di guida di modello comunitario.
6
L’art. 8, n. 1, secondo comma, della direttiva 80/1263, precisa che lo Stato membro che effettua la sostituzione delle patenti
di guida deve restituire la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata.
7
Nel caso di sostituzione di una patente rilasciata da uno Stato terzo, l’art. 8, n. 3, della direttiva 80/1263 sancisce, in
particolare, che una patente di guida di modello comunitario può essere rilasciata solo se la patente rilasciata dal paese
terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che rilascia la patente comunitaria.
8
Ai sensi del primo ‘considerando’ della direttiva 91/439, che ha abrogato la direttiva 80/1263 a partire dal 1° luglio 1996:
«(…) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione
stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale
hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario,
riconosciuta reciprocamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri senza obbligo di sostituzione».
9
In forza del nono ‘considerando’ di tale direttiva l’obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento
di Stato membro di residenza normale costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è quindi inammissibile
tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell’integrazione europea.
10
L’ultimo ‘considerando’ della direttiva 91/439 precisa quanto segue:
«(…) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano applicare le loro disposizioni
nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito
la residenza normale nel loro territorio».
11
L’art. 1 di detta direttiva 91/439 sancisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo
il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis. (…)
2. Le patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro
diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali
in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente
le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».
12
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
«a) [il] superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni,
nonché [il] soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) [la] residenza normale o [la] prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida».
13
Conformemente al punto 14 dell’allegato III di tale direttiva, intitolato «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale
per la guida di un veicolo a motore», il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale e,
tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
14
Il punto 14.1 di tale allegato, precisa che:
«La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
nei confronti dell’[alcol] o che non possa dissociare la guida dal consumo di [alcol].
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza
nei confronti dell’[alcol], al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo
medico regolare».
15
Secondo l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439:
«Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».
16
L’art. 8 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza
normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta
allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso
di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro
di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario,
può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
(…)
4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati
al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
(…)
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello
comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti
dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente
in un altro Stato membro, quest’ultimo potrà non applicare le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2».
17
Secondo l’art. 10 della direttiva 91/439, previo accordo della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono
le equipollenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all’attuazione della presente direttiva e le categorie
di cui all’articolo 3.
18
L’art. 12 della direttiva 91/439 dispone:
«1. Previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano anteriormente al 1° luglio 1994 le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le
informazioni sulle patenti che essi hanno registrato».
19
L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 marzo 2000, 2000/275/CE, relativa alle equipollenze fra talune categorie di
patenti (GU L 91, pag. 1), modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 2002, 2002/256/CE (GU L 87, pag. 57) sancisce
che essa si applica a tutte le patenti di guida rilasciate negli [OSCURATO:PERSONA] membri, in corso di validità e ancora in circolazione.
20
L’art. 2 di detta decisione prevede che le tabelle delle equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate negli
[OSCURATO:PERSONA] membri anteriormente all’attuazione della direttiva 91/439 e le categorie armonizzate, come definite all’articolo 3
della direttiva 91/439, sono riportate in allegato a detta decisione.
La normativa nazionale
21
L’art. 28, nn. 1, 4 e 5, del regolamento 18 agosto 1998 sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento
relativo alla patente di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis‑Verordnung),
BGBl. 1998 I, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV»], sancisce quanto segue:
«(1) I titolari di una patente di guida valida [dell’Unione europea] o [dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)]
aventi la loro residenza normale ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, in Germania sono autorizzati – fatte salve le restrizioni
di cui ai nn. 2-4 – a guidare veicoli in Germania nell’ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni cui sono subordinate
le patenti di guida straniere devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano
alle dette patenti salvo disposizioni contrarie.
(…)
(4) L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE,
(…)
3. la cui patente di guida sia stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da
un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai
quali sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva o ai quali la patente di guida non
sia stata revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi hanno rinunciato,
(...).
(5) Il diritto di avvalersi in Germania di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE successivamente all’adozione di uno dei
provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell’interessato, se i motivi della revoca o del
divieto temporaneo sono venuti meno (...)».
22
Secondo l’art. 69 del codice penale (Strafgesetzbuch), il giudice penale ordina la revoca della patente di guida qualora risulti
dai fatti di causa che la persona perseguita è inidonea alla guida di veicoli. Conformemente all’art. 69 bis del medesimo
codice, tale revoca è accompagnata da un divieto di richiedere una nuova patente per un periodo (periodo di esclusione) che
può variare da sei mesi a cinque anni e che, in taluni casi, può essere pronunciato a vita.
23
Parimenti, l’autorità competente per il rilascio delle patenti di guida deve ritirare, in virtù dell’art. 46 della FeV, la
patente qualora il suo titolare si riveli inidoneo alla guida di veicoli.
24
L’art. 11 della FeV, intitolato «Idoneità», precisa:
«(1) I richiedenti una patente di guida devono presentare i necessari requisiti fisici e psicologici. Tali requisiti non sono
soddisfatti, tra l’altro, quando è presente una delle malattie o deficienze di cui all’allegato 4 o 5, che esclude l’idoneità
[alla guida di autoveicoli] o l’idoneità parziale [alla medesima]. (…)
(2) Se sono noti fatti che suscitano preoccupazioni relative allo stato di salute fisica o mentale del richiedente la patente
di guida, l’autorità competente per il rilascio delle patenti di guida può, al fine di predisporre decisioni sul rilascio
o il rinnovo del permesso di guida o sull’imposizione di limitazioni o condizioni, disporre che il candidato produca una perizia
medica. (...)
(3) La presentazione di una perizia effettuata da un centro ufficialmente riconosciuto in materia di idoneità alla guida (perizia
medico-psicologica) può essere richiesta per chiarire dubbi in merito all’idoneità alla guida ai fini di cui al n. 2 [in particolare]
(…)
4. in caso di infrazioni gravi o ripetute al codice stradale o di reati aventi un rapporto con la circolazione stradale o
con l’idoneità a guidare (…)
o
5. al momento della riassegnazione della patente di guida,
(…)
b) quando la revoca della patente di guida si basa su uno dei motivi indicati al punto 4.
(…)
(8) Se la persona interessata si rifiuta di lasciarsi esaminare o non fornisce entro i termini all’autorità competente in
materia di patenti la perizia di cui essa ha chiesto la produzione, l’autorità competente nella sua decisione può concludere
per l’inidoneità della persona interessata (…)».
25
L’art. 13 della FeV, intitolato «Idoneità in caso di problemi di alcol», autorizza le autorità competenti a ordinare, in talune
circostanze, la presentazione di una perizia medico-psicologica per predisporre decisioni relative al rilascio o al rinnovo
di una patente di guida, oppure all’imposizione di restrizioni o di condizioni per quanto riguarda il diritto alla guida.
Ciò avviene particolarmente quando, secondo il parere medico o a causa di talune circostanze, vi siano indizi di un consumo
abusivo di alcol o quando le infrazioni in materia di circolazione stradale siano state commesse più volte sotto l’influsso
dell’alcol.
26
L’art. 20, n. 1, della FeV prevede che in caso di rilascio di una nuova patente dopo una revoca si applichino le disposizioni
relative al primo rilascio di una patente. Sebbene, secondo il n. 2 di questo articolo, l’autorità competente possa rinunciare
a far sostenere nuovamente gli esami legati al rilascio della patente qualora non vi sia alcun indizio che il richiedente
non sia più in possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie a tale scopo, il n. 3 del medesimo articolo prevede
che una decisione del genere non incide sull’obbligo di presentare una perizia medico-psicologica di cui all’art. 11, n. 3,
primo comma, punto 5, della FeV.
27
Ai sensi dell’art. 21, n. 1, del codice della strada (Straβenverkehrsgesetz; in prosieguo: lo «StVG») è punito con l’arresto
sino ad un anno o con un’ammenda chiunque guidi un autoveicolo senza essere munito della patente di guida a tal fine necessaria.
Causa principale e questioni pregiudiziali
28
Il 28 ottobre 1964 il [OSCURATO:PERSONA] (servizio della circolazione di Vienna, Austria) rilasciava al sig. [OSCURATO:PERSONA] una patente
di guida per i veicoli delle categorie A e B.
29
Nel 1968, il sig. [OSCURATO:PERSONA] faceva trascrivere la sua patente di guida austriaca in una tedesca per i veicoli delle categorie
1 e 3 senza che gli venisse ritirata la patente austriaca.
30
Il 9 maggio 1988 il sig. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla sua patente di guida tedesca e la restituiva.
31
Il 3 maggio 1994, in seguito all’esito positivo dell’esame medico-psicologico cui si era sottoposto il sig. [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] (Germania) gli rilasciava una nuova patente di guida tedesca, senza ritirargli la patente di guida austriaca.
32
Il 1° dicembre 1997 l’[OSCURATO:PERSONA] condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA] a un’ammenda giornaliera di DEM 50 per 40 giorni per
avere guidato intenzionalmente in stato di ebbrezza. Veniva privato del diritto di guidare e gli venivano imposti la revoca
della patente e un divieto di richiedere una nuova patente per un periodo di sei mesi.
33
Il 24 luglio 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di una nuova patente di guida per veicoli della categoria 3 presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda era respinta, il 2 aprile 2001, in quanto egli non aveva presentato la perizia d’idoneità richiesta.
34
In data 11 aprile 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva sorpreso a guidare senza possedere una patente necessaria a tal fine. Il 30
gennaio 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] lo condannava di conseguenza ad un’ammenda giornaliera di EUR 25 per 30 giorni. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
pagava l’ammenda stabilita per evitare la pena detentiva sostitutiva.
35
A tale proposito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di non aver potuto proporre opposizione contro tale ordinanza penale in quanto
quest’ultima era stata spedita a Vienna ed egli l’aveva ricevuta tardivamente.
36
In occasione di un controllo stradale effettuato il 23 dicembre 2005, il sig. [OSCURATO:PERSONA] esibiva la propria patente di guida
austriaca. Successivamente, con sentenza 22 giugno 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] lo assolveva dall’accusa di avere guidato
senza valida patente di guida, reato punito dall’art. 21, n. 1, dello StVG.
37
Volendo condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] per avere guidato senza patente di guida, la [OSCURATO:PERSONA] presentava appello
dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] contro tale sentenza.
38
Alla luce di tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, contrariamente all’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439/CEE, sia possibile sul piano del diritto comunitario che un cittadino
dell’Unione (…) sia in possesso di una valida patente di guida tedesca nonché di un’ulteriore patente rilasciata da un altro
Stato membro, entrambe ottenute prima dell’adesione dello Stato [terzo] all’Unione europea; e, in tal caso,
2) se la revoca per il reato di guida in stato di ebbrezza, avvenuta prima dell’entrata in vigore della [FeV] il 1° gennaio 1999,
della seconda patente tedesca rilasciata posteriormente, implichi dal punto di vista giuridico che anche la validità della
prima patente straniera, rilasciata anteriormente, non vada più riconosciuta in Germania dopo l’adesione dello Stato [terzo],
anche qualora sia già trascorso il periodo di divieto di rilascio di una nuova patente di guida imposto in Germania».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
39
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 debba essere
interpretato nel senso che osta a che un cittadino di uno Stato membro, titolare di una patente di guida comunitaria rilasciata
da questo stesso Stato, sia anche in possesso di un’altra patente rilasciata precedentemente da un altro Stato membro, qualora
entrambe le patenti siano state conseguite prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione.
Osservazioni delle parti
40
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono possibile il possesso di due patenti di guida, una rilasciata dallo Stato membro
di residenza, l’altra da un altro Stato membro, prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, anche se tale possesso è in
contrasto con l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439. Infatti, benché siffatta situazione non sia auspicata da tale direttiva,
essa potrebbe essere evitata unicamente con la creazione di una gestione centralizzata delle patenti di guida per tutti gli
[OSCURATO:PERSONA] membri.
41
Parimenti, il governo tedesco sostiene che è possibile, in linea di principio, essere titolare di due patenti di guida rilasciate
da due [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto esse sono state ottenute prima dell’adesione di uno di tali [OSCURATO:PERSONA] all’Unione.
42
Tuttavia, tale governo evidenzia che, secondo il diritto nazionale, è possibile che una patente di guida rilasciata da uno
Stato terzo perda validità sul territorio nazionale prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione. Ciò avverrebbe in
una situazione come quella di cui alla controversia principale, secondo il diritto tedesco applicabile, in forza del quale
un conducente, titolare di una patente di guida valida rilasciata da uno Stato terzo, perde il diritto di utilizzarla se è
trascorso un periodo di più di dodici mesi dal momento in cui egli ha stabilito la sua residenza principale in Germania.
43
Comunque, un’eventuale reviviscenza della patente di guida rilasciata nel 1964 sarebbe in contrasto con l’art. 7, n. 5, della
direttiva 91/439, che ha lo scopo di interdire la titolarità di due patenti valide.
44
Il governo italiano, pur osservando che la durata di validità della patente di guida austriaca non era verosimilmente limitata,
lascia alla Corte il compito di determinare se, in caso di titolarità di due patenti di guida, l’art. 7, n. 5, della direttiva
91/439 debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro interessato di accettare, se del caso facendo
appello al procedimento di mutua assistenza, la decadenza automatica della patente di guida rilasciata precedentemente o la
nullità ex novo della patente rilasciata successivamente.
45
Il governo portoghese osserva che, in forza dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, il diritto di guidare in uno Stato
membro può essere esercitato esclusivamente sulla base di una sola ed unica patente di guida comunitaria. Eventuali misure
restrittive si ripercuoterebbero, quindi, su tale unica patente. Dal punto di vista amministrativo, una patente di guida unica
consentirebbe di controllare e applicare eventuali sanzioni. Al fine della corretta trasposizione della direttiva 91/439,
la Repubblica federale tedesca avrebbe pertanto dovuto garantire che ogni persona che guida un autoveicolo e risiede nel suo
territorio possieda un unico titolo di guida comunitario.
Risposta della Corte
– Considerazioni preliminari
46
La questione sull’interpretazione dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, come sottoposta dal giudice del rinvio, presuppone
che le due patenti di guida siano contemporaneamente valide.
47
Il governo tedesco afferma che, in applicazione del diritto tedesco, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perdere il diritto di
avvalersi della sua patente di guida austriaca, rilasciata nel 1964 e trascritta nel 1968, dodici mesi dopo aver stabilito
la sua residenza principale in Germania.
48
A tale proposito, occorre rispondere che la competenza della Corte si limita all’esame delle sole disposizioni del diritto
comunitario senza decidere sul diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 2006, causa C‑453/04, innoventif, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4929,
punto 29).
49
In ogni caso, nell’ambito di un procedimento di cui all’art. 234 CE, la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione
o sulla validità di un atto comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v. sentenze 16 marzo 1978, causa
104/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 791, punto 4, e 11 settembre 2008, causa C‑11/07, Eckelkamp e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6845, punto
52).
50
Orbene, emerge dalla decisione di rinvio che la patente di guida austriaca non è stata ritirata al sig. [OSCURATO:PERSONA] né al momento
della sua trascrizione in una patente di guida tedesca nel 1968, né al momento del rilascio della patente di guida tedesca
nel 1994, e che tale patente austriaca è rimasta valida.
51
Per quanto riguarda la validità della patente di guida tedesca, rilasciata nel 1994, si pone, da un lato, la questione dell’applicazione
della direttiva 80/1263 e, in particolare, del suo art. 8, n. 3, in quanto esso prevede che quando uno Stato membro sostituisce
una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione può
aver luogo unicamente se la patente di guida rilasciata dallo Stato terzo sia stata restituita alle autorità competenti dello
Stato membro che procede alla sostituzione.
52
In una situazione quale quella della causa principale, nei limiti in cui il rilascio della patente di guida tedesca nel 1994
non costituiva, come sostenuto dal governo tedesco, una trascrizione o una sostituzione bensì il rilascio di una nuova patente
di guida ai sensi del diritto tedesco, le disposizioni relative alla sostituzione della patente di guida non si applicherebbero.
53
D’altro lato, l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, secondo cui si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro, era privo di pertinenza al momento del rilascio della patente di guida tedesca nel 1994, poiché la direttiva
doveva essere attuata soltanto dal 1° luglio 1996, data in cui la direttiva 80/1263 è stata abrogata (v. sentenza 29 ottobre
1998, causa C‑230/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6781, punto 33).
54
Anche supponendo che il rilascio della patente di guida tedesca nel mese di maggio 1994 non dovesse essere considerato, contrariamente
a quanto sostenuto dal governo tedesco, come il rilascio di una nuova patente di guida, bensì come la sostituzione di una
patente esistente, si deve constatare che un cittadino di uno Stato membro non può subire pregiudizio per il fatto di essere
titolare di due patenti di guida, quand’anche il rilascio della seconda patente sia il risultato di un’irregolarità, in quanto
lo Stato membro del rilascio, omettendo di restituire la patente rilasciata precedentemente da un altro Stato membro alle
autorità di quest’ultimo, non ha rispettato il diritto comunitario. Infatti, il titolare di siffatta patente non può essere
sanzionato da uno Stato membro per non aver rispettato obblighi che il diritto comunitario impartisce al detto Stato.
– Sull’applicazione dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439
55
L’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 sancisce che si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno
Stato membro. Ne consegue che è fatto divieto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rilasciare una patente comunitaria se il richiedente è
già in possesso di un’altra patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
56
Se è vero che l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 sancisce l’unicità della patente di guida comunitaria (v. sentenze 26
giugno 2008, cause riunite C‑329/06 e C‑343/06, Wiedemann e Funk, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4635, punto 70, nonché cause riunite da C‑334/06
a C‑336/06, Zerche e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4691, punto 67), ciò non toglie però che tale disposizione produce l’unico effetto di
ostare al rilascio di una seconda patente comunitaria a decorrere dall’attuazione di detta disposizione, cioè il 1° luglio
1996, data in cui la direttiva 80/1263 è stata abrogata.
57
L’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 non osta tuttavia a che un cittadino di uno Stato membro continui a possedere più patenti
valide qualora una di esse sia stata rilasciata in uno Stato membro prima della sua adesione, nei limiti in cui tale patente
sia ancora valida.
58
In una tale situazione, la detta disposizione non incide, in caso di coesistenza di due patenti valide, sulla validità di
una di esse. Essa non introduce, in casi di tal tipo, alcun ordine di priorità d’applicazione e non prescrive né la decadenza
automatica della prima patente né la nullità della seconda.
59
Qualora la prima patente di guida sia stata rilasciata da uno Stato prima della sua adesione all’Unione, l’art. 7, n. 5, della
direttiva 91/439, in caso di possesso di due patenti di guida valide, non impone quindi né la decadenza automatica della patente
rilasciata antecedentemente da tale Stato, prima della sua adesione, né la nullità della patente successiva rilasciata da
un altro Stato membro parimenti prima di detta adesione.
60
Da quanto esposto risulta che occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439
deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un cittadino di uno Stato membro sia contemporaneamente in possesso
di due patenti di guida valide, di cui una sia una patente comunitaria e l’altra sia una patente di guida rilasciata da un
altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione.
Sulla seconda questione
61
Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439
ostino a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata
da un altro Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione, qualora tale patente sia stata rilasciata antecedentemente
ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente è stata revocata a causa dell’inidoneità
alla guida del suo titolare e sia trascorso il periodo di divieto che accompagna detta revoca.
Osservazioni delle parti
62
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato
membro è subordinato ad una decisione adottata dall’ufficio nazionale competente in materia di circolazione stradale, il che,
a suo avviso, non si verifica nella causa principale.
63
In quest’ultima, il giudice del rinvio non sarebbe competente e non potrebbe dunque punire il sig. [OSCURATO:PERSONA] per guida senza
patente. La revoca della sua patente di guida tedesca nel 1997, accompagnata dal periodo di divieto di richiedere una nuova
patente di guida, non può, peraltro, giustificare, una volta trascorso tale periodo, un rifiuto a tempo indeterminato di riconoscere
la sua patente di guida austriaca rilasciata nel 1964.
64
[OSCURATO:PERSONA] rileva che una patente di guida rilasciata in uno Stato membro successivamente alla revoca di una prima patente
di guida in un altro Stato membro non deve essere riconosciuta da tale ultimo Stato membro se la seconda patente è stata rilasciata
durante un periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida nello Stato membro che ha revocato la prima patente.
65
Sarebbe possibile, al contrario, tornare a guidare un autoveicolo in forza di una seconda patente di guida rilasciata da uno
Stato membro al termine del periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida. Per quanto riguarda una patente di
guida rilasciata prima del periodo di divieto di richiedere una nuova patente, e non durante tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA]
rileva che generalmente il titolare di siffatta patente non ha ancora precedenti penali al momento del rilascio e che detta
patente dovrebbe, pertanto, essere riconosciuta, a meno che circostanze particolari non vi ostino.
66
In una causa come quella principale né il fatto che la Repubblica d’Austria non avesse ancora aderito all’Unione, né il fatto
che sia stata revocata una patente di guida rilasciata successivamente in Germania inciderebbero sull’obbligo di riconoscimento
di una patente di guida valida rilasciata dalla Repubblica d’Austria trascorso il periodo di divieto che accompagnava il provvedimento
di revoca.
67
In considerazione della soluzione che propone alla prima questione, il governo tedesco fa valere unicamente in subordine che
la direttiva 91/439 non osta alla norma dell’art. 28 della FeV, in base alla quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è autorizzato a guidare
in forza della sua patente di guida austriaca fintantoché non dimostri, producendo una perizia medico-psicologica, che siano
venuti meno i motivi che avevano giustificato la revoca di una patente di guida tedesca rilasciata successivamente. La revoca
di una patente di guida tedesca sarebbe privata della sua efficacia se le autorità fossero obbligate a riconoscere la patente
straniera rilasciata antecedentemente.
68
Inoltre, l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 autorizzerebbe l’adozione di misure che puniscono un comportamento successivo
all’ottenimento della patente straniera.
69
Peraltro, l’interessato, contrariamente a chi abbia ottenuto una nuova patente di guida in un altro Stato membro successivamente
alla revoca della patente di guida tedesca, non avrebbe affatto dimostrato due volte la sua idoneità alla guida degli autoveicoli.
L’art. 8, n. 1, della direttiva 80/1263 e l’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 testimonierebbero precisamente l’intento
del legislatore comunitario di evitare che si cumuli in capo ad una persona un duplice diritto alla guida degli autoveicoli.
70
Il governo tedesco sostiene, parimenti, che il ritiro di una patente di guida nazionale deve implicare la possibilità di contestare
la validità di una patente di guida straniera ottenuta antecedentemente, poiché lo scopo della direttiva 91/439, rivolta a
tutelare la sicurezza della circolazione stradale, impone a persone inidonee il divieto di guidare un veicolo sulle vie pubbliche.
71
Infine, il governo tedesco evidenzia che il termine del periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida è privo
di pertinenza nella causa principale, dato che l’imputato non ha ottenuto una nuova patente di guida al termine del periodo
di divieto. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non subirebbe pertanto un’eccessiva limitazione di tali diritti, dato che non gli è fatto divieto
di acquisire una nuova patente di guida al termine del periodo di divieto.
72
Anche il governo italiano sostiene che nulla osta all’applicazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, secondo il quale
lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare.
73
Nella causa principale il sig. [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla revoca della sua patente di guida tedesca, non sarebbe stato
soggetto a verifica della sua idoneità alla guida, disposta dalle autorità di un altro Stato membro. Non si sarebbe dunque
verificato alcun fatto successivo alla decisione di revoca da cui si potrebbe dedurre che l’interessato abbia recuperato la
sua idoneità alla guida. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe peraltro legittimato a presentare una domanda per una nuova patente di guida,
ai sensi dell’art. 28, n. 5, della FeV.
Risposta della Corte
74
Dal primo ‘considerando’ della direttiva 91/439 emerge che il principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti
di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, espresso dall’art. 1, n. 2, di tale direttiva, è stato introdotto, in particolare,
al fine di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno
sostenuto un esame di guida (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5205, punto 71; Wiedemann e Funk,
cit., punto 49; Zerche e a., cit., punto 46, nonché 20 novembre 2008, causa C‑1/07, Weber, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 26).
75
Secondo una giurisprudenza consolidata, il detto art. 1, n. 2, prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità,
delle patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo chiaro e preciso,
che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., in tal senso, sentenze
[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 41 e 42; 10 luglio 2003, causa C‑246/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7485, punti 60 e 61; [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 45; Wiedemann e Funk, cit., punto 50; Zerche e a., cit., punto 47, e Weber, cit., punto 27, nonché ordinanze 6
aprile 2006, causa C‑227/05, Halbritter, punto 25, e 28 settembre 2006, causa C‑340/05, Kremer, punto 27).
76
Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto comunitario, in particolare quelli
relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, siano soddisfatti e, pertanto,
se il rilascio di una patente di guida sia giustificato (v. sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 52, nonché Zerche e a.,
punto 49).
77
Quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida, conformemente all’art. 1, n. 1, della direttiva
91/439, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non possono verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva.
Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare
di tale patente soddisfaceva dette condizioni il giorno in cui la patente gli è stata rilasciata (sentenze citate Wiedemann
e Funk, punto 53, nonché Zerche e a., punto 50).
78
Nella fattispecie si deve rilevare che le patenti di guida rilasciate in Austria dal 1° gennaio 1956 al 1° novembre 1997 risultano
comprese nelle tabelle delle equipollenze allegate alla decisione 2000/275, come modificata dalla decisione 2002/256.
79
Tuttavia, l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in talune circostanze e, in particolare,
per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, come emerge dall’ultimo ‘considerando’ di tale direttiva, di applicare
ai titolari di patente aventi la normale residenza sur loro territorio le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione,
la sospensione, la revoca o l’annullamento della patente di guida.
80
La facoltà prevista dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 può essere esercitata a seguito di un comportamento dell’interessato
successivo all’ottenimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze citate Wiedemann
e Funk, punto 59, e Zerche e a., punto 56, nonché ordinanze Halbritter, cit., punto 38; Kremer, cit., punto 35, e 3 luglio
2008, causa C‑225/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-103, punto 36).
81
Sebbene l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439 non consenta allo Stato membro di residenza normale di rifiutarsi di riconoscere
la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro solo perché al titolare di tale patente è stata anteriormente revocata
una patente precedente nel primo Stato membro, tale disposizione consente tuttavia a quest’ultimo, fatto salvo il rispetto
del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, di applicare al detto titolare le proprie disposizioni nazionali
riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento della patente, se il suo comportamento, successivo
al rilascio della patente, lo giustifichi (v. sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 66, nonché Zerche e a., punto 63).
82
L’art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439 consente, da parte sua, ad uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere
la validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro da una persona che nel territorio del primo Stato membro
è oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente.
83
La Corte ha deciso, a tale proposito, che gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato
membro rifiuti ad una persona che è stata oggetto, nel suo territorio, di un provvedimento di revoca della patente accompagnato
da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata
da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto (sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 65; Zerche e a., punto 62,
nonché ordinanza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 38).
84
Tuttavia, l’autorizzazione di cui all’art. 8, n. 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del
reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente (v., sentenze citate Wiedemann e Funk, punto
60; Zerche e a., punto 57, nonché Weber, punto 29).
85
Orbene, la Corte ha statuito che il detto art. 8, n. 4, non può essere fatto valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere
indefinitamente ad una persona che è stata oggetto nel suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una
patente rilasciata da tale Stato membro la validità di qualsiasi patente che possa esserle rilasciata in seguito, cioè dopo
il periodo di divieto, da un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 76; Wiedemann e Funk, punto
63; Zerche e a., punto 60, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 28, e Kremer, punto 29).
86
Così, qualora una persona sia stata oggetto in uno Stato membro di un provvedimento di revoca della sua patente di guida,
il detto art. 8, n. 4 non consente, in linea di principio, a detto Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la validità della
patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro alla stessa persona indipendentemente da un periodo di
divieto di richiedere una nuova patente di guida (v., in tal senso, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 76; Wiedemann e Funk, punto
64, e Zerche e a., punto 60, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 27; Kremer, punto 29, e [OSCURATO:PERSONA], punto 44).
87
Nel caso di specie, come nelle cause oggetto delle sentenze e ordinanze citate al punto precedente, la patente di guida di
cui trattasi nella causa principale è stata rilasciata e utilizzata al di fuori di un periodo di divieto di richiedere una
nuova patente.
88
Si deve tuttavia ancora esaminare se il fatto che una patente di guida sia stata rilasciata da uno Stato membro precedentemente
al rilascio di una patente di guida da parte di un altro Stato membro e, quindi, prima della revoca di quest’ultima, abbia
un’incidenza sull’obbligo incombente su quest’ultimo Stato di riconoscere la patente di guida rilasciata dal primo Stato.
89
Infatti, sebbene una patente di guida come quella austriaca oggetto della causa principale sia stata rilasciata fuori da un
periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida e il suo titolare se ne sia avvalso al di fuori del detto periodo,
detta patente è stata ottenuta, diversamente da ciò che si verifica nelle sentenze e ordinanze citate, prima e non dopo il
rilascio della patente di guida tedesca e, dunque, prima della revoca di detta patente.
90
Come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la direttiva 91/439 mira a bilanciare, da un
lato, il principio del reciproco riconoscimento volto a facilitare la libera circolazione delle persone, scopo di detta direttiva
ricordato al punto 74 di questa sentenza e, dall’altro, l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale,
in particolare consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base all’art. 8, nn. 2 e 4, di tale direttiva, di applicare, in talune circostanze,
le proprie disposizioni nazionali di revoca, sospensione e annullamento della patente di guida.
91
Così, la Corte ha statuito che uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare
risultante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e, pertanto, la validità di tale patente finché il
titolare della medesima non abbia soddisfatto i requisiti richiesti in tale primo Stato membro per il rilascio di una nuova
patente in seguito alla revoca di una patente ottenuta precedentemente, incluso l’esame di idoneità alla guida attestante
che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non sussistono più (v. sentenze citate Wiedemann e Funk, punto 64, e
Zerche e a. punto 61, nonché ordinanze citate Halbritter, punto 32, e Kremer, punto 38).
92
In tali cause l’inidoneità alla guida, punita con il ritiro della patente di guida in uno Stato membro, è stata sanata dalla
verifica dell’idoneità effettuata da un altro Stato membro al momento del rilascio successivo di una patente di guida.
93
Infatti, in tale circostanza, lo Stato membro del rilascio, come rammentato al punto 76 della presente sentenza, deve verificare
se, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 91/439, il candidato soddisfi i requisiti minimi relativi all’idoneità
fisica e mentale a guidare.
94
In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la revoca di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro
rimette in discussione l’idoneità alla guida del suo titolare e, dunque, implicitamente, la patente di guida che gli era stata
rilasciata precedentemente da un altro Stato membro.
95
Orbene, come rilevato dal governo tedesco e da quello italiano, il titolare non sarebbe stato oggetto, diversamente da quanto
verificatosi nelle cause oggetto delle ordinanze citate Halbritter e Kremer, dopo la precedente revoca della sua patente di
guida tedesca, ad una verifica dell’idoneità alla guida, prescritta dalle autorità di un altro Stato membro. Pertanto, non
sarebbe affatto dimostrato che detto titolare è idoneo, conformemente ai requisiti d’idoneità sanciti dalla direttiva 91/439,
alla guida e all’integrazione nella circolazione stradale.
96
La sicurezza della circolazione stradale sarebbe compromessa se un provvedimento nazionale di revoca, come quello imposto
nella causa principale, potesse essere eluso dalla possibilità di utilizzare una patente di guida rilasciata prima del rilascio
della patente revocata per motivi di inidoneità alla guida senza che sia accertato che la persona che detiene tale patente
precedente è idonea alla guida al momento in cui se ne avvale, in conformità con la direttiva 91/439.
97
Sarebbe peraltro paradossale imporre ad uno Stato membro il riconoscimento del diritto di guidare risultante da una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro precedentemente al rilascio di una patente da parte del primo Stato membro qualora
tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Infatti, se un cittadino di uno Stato
membro dispone di un’unica patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, il primo Stato membro può, in forza dell’art. 8,
n. 2, della direttiva 91/439, applicargli le proprie disposizioni relative alla revoca, ad esempio per inidoneità alla guida.
98
Consegue da quanto esposto che gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro si rifiuti
di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell’adesione di
quest’ultimo all’Unione, nel caso in cui tale patente sia stata rilasciata antecedentemente ad una patente di guida rilasciata
dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto
che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagnava detta revoca
è, a tale proposito, privo di pertinenza.
Sulle spese
99
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
Si deve interpretare l’art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida,
come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, nel senso che non
osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida valide, di cui una è una patente
comunitaria e l’altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima
dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione europea.
2)
Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, non ostano a che uno Stato
membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima
dell’adesione di quest’ultimo all’Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata antecedentemente ad una patente
di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo
titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna
detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza.
Firme
*
Lingua processuale:il tedesco.