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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04438/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 3) , perché non è credibile che egli non abbia sentito il suono del campanello attivato dai Carabinieri che dovevano controllare la sua presenza nella abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché i plurimi precedenti penali e la assenza di contrari significativi elementi di valutazione favorevoli giustifichino il diniego delle circostanze attenuti generiche, considerando anche che la pena è stata applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 3) , perché non è credibile che egli non abbia sentito il suono del campanello attivato dai Carabinieri che dovevano controllare la sua presenza nella abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché i plurimi precedenti penali e la assenza di contrari significativi elementi di valutazione favorevoli giustifichino il diniego delle circostanze attenuti generiche, considerando anche che la pena è stata applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04438/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris