CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 191/RG 313 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, contestando la prova della responsabilità. Letta la memoria difensiva. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. I giudici del gravame con motivazione sintetica ma completa e non illogica, con cui il ricorrente non si misura limitandosi ad asserzioni declinate in fatto, hanno dato conto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 2), rimasta sostanzialmente non contestata, essendo stato trovato l'imputato in un posto di pubblico ristoro in riva al mare, nonostante detenuto agli arresti domiciliari, non essendovi elementi circa la sussistenza di asserite cause di forza maggiore o ragioni per il ridimensionamento sanzionatorio. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichi P.Q.M