CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 22286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAsul ricorso 29004-2015 proposto da: 9cs-1.1_ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 CARSO; http://10.2.239.81/SICCivi1eWEB/redazionesentenzavisjsp 06/07/2022 Page 2 of 2 4639 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1051/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di LECCE, depositata il 14/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; http://10.2.239.81/SICCivi1eWEB/redazionesentenzavis.jsp 06/07/2022 Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'emissione di una cartella di pagamento, emessa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di ricorso proposto dal contribuente la Ctp di Brindisi accoglieva il ricorso, ritenendo che l'[OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova dell'esistenza e regolarità della notifica della cartella. Tale pronuncia di primo grado era impugnata da Equitalia sud ed in sede di gravame la Ctr della Puglia rigettava l'appello. Proponeva ricorso in Cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] che si affidava a tre motivi: 1.) violazione e \o falsa applicazione dell'art. 115 cpc, e degli artt. 2697 cc in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc. 2) Violazione e \ o falsa applicazione dell'art. 26 dpr 6o2\1973 - violazione e falsa applicazione de [l'art. 2700 cc -violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc -violazione e falsa applicazione dell'art.116 cpc in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 49 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc. Si costituiva il contribuente [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e \ o rigettato. Ragioni della decisione Con il primo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] contrasta il ragionamento seguito dalla CTr , evidenziando i numerosi errori di diritto in cui sarebbe incorsa al fine di approdare alla affermazione di nullità della relata e quindi della notifica . Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Ctr abbia tratto argomenti di prova per il fatto che la Equitalia sud non abbia prodotto l'originale della cartella. Con il terzo motivo la ricorrente si duole che la Ctr abbia dato rilievo alla mancata esibizione dell'originale della cartella, nonostante tale produzione non fosse necessaria attesa l'avvenuta produzione di copia conforme degli estratti di ruolo e del referto di notificazione della corrispondente cartella, che tiene luogo per gli originali. I motivi, da esaminare congiuntamente stante l'intima connessione, sono fondati. Le critiche sollevate dal ricorrente alle conclusioni, a cui è pervenuta la Ctr, non attengono, come sostiene il controricorrente, all'ambito della libera e non censurabile valutazione delle prove da parte del giudice del merito, ma, nei termini di cui si dira‘, alla corretta applicazione di norme giuridiche. La stessa Ctr, invero, dà atto che dalla parte di cartella prodotta dal ricorrente sulla pagina i si legge "personalmente al destinatario" e l'esistenza di un mero segno invece che della firma del notificatore. Tale fatto non avrebbe dovuto portare alla conclusione della inesistenza della notifica, dovendosi considerare che la notifica è avvenuta con il sistema a ricalco (formazione di doppia copia) e quindi avrebbe dovuto anche considerare che nella parte rimasta nella disponibilità dell'Equitalia, per essere stata consegnato dal notificatore, in tale atto il segno grafico del notificatore era più evidente. Dovevano essere esaminati unitariamente sia il documento prodotto dalla parte intimata che quello prodotto da Equitalia formatisi in unico contesto, il che doveva far escludere che la notifica non fosse avvenuta. Va anzi rilevato che proprio il possesso di tale documento da parte del [OSCURATO:PERSONA] doveva far considerare come necessariamente avvenuta la notifica non comprendendosi altrimenti la ragione per cui fosse in possesso della pagina depositata. Vero è che lo stesso ha dedotto di aver rinvenuto per caso tale documento nella sua cassetta postale, ma era suo onere provare tale circostanza nonché tale incompletezza. Va anche evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della notifica è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente al la scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo come nel caso in esame (v. tra le altre Cass. nn. 654 e 1238 del 2014; da ultimo Cass. n. 26310 del 29/09/2021). E nella specie l'atto oggetto di notifica è stato impugnato tempestivamente neppure risultando affermata nella sentenza impugnata (o dedotta dal contribuente) l'intervenuta decadenza, nel suddetto termine, dal potere impositivo.Tanto premesso in linea generale, è peraltro nello specifico da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un atto tributario, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato), con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione (nella specie mancante), va escluso il vizio di nullità (e a maggior ragione di inesistenza) della notificazione. Inoltre, la illeggibilità della sigla apposta dal messo notificatore non inficia la idoneità della stessa ad integrare il requisito della sottoscrizione, in presenza di adeguati elementi che consentano il collegamento del segno grafico a detto messo visto che la relata era incorporata nella cartella. Appare evidente che già il possesso di una cartella con l'indicazione dell'ente impositore lascia intendere che lo spazio riservata alla relata sia stato compilato dal messo. È poi fuorviante l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui Equitalia sud non avesse depositato l'originale della cartella e che, quindi, l'estratto di ruolo e la cd relata erano insufficienti. Dalla lettura dell'art 26, DPR 6o:2\73 si evince che l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirle su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione, si desume che, al contrario di quanto ritenuto della CTR, ai fini della prova della notifica della cartella non e' necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Nel caso di specie, la CTR da' conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di estratti ruoli e della relata di noti fica. L'estratto di ruolo e' l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. Esso contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. (tra altre, Cass. 16121/2019; Cass. 33563/2018; Cass. 23902/2017). Come si vede l'Equitalia depositando l'estratto ruolo e la relata si era attenuta alle disposizioni di legge. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr competente in diversa composizione che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P. Q.M Accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Ctr della Puglia in diversa composizione che provv