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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1994

Cassazione n. 07589/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1994 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle par.ti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermato la condanna di primo grado per i delitti di cui agli artt. 387 bis e 612 comma 2 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati; Rilevato che la censura in merito all'attendibilità della persona offesa risulta consistere in doglianze generiche che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata che, dopo avere precisato che le dichiarazioni rese dalla predetta risultano intrinsecamente attendibili avendo peraltro la medesima correttamente ammesso di non riuscire a collocare con precisione nel tempo le singole condotte dell'imputato dal momento che gli episodi erano stati moltissimi e che si erano succeduti, in modo identico, con cadenza quasi giornaliera, ha poi precisato che dette dichiarazioni risultano confermate da quanto riferito dall'operante, maresciallo Mascellino, in relazione alle condotte illecite poste in essere dal ricorrente raffigurate nei video dal predetto operante visionati (e il cui contenuto è stato trasfuso in una relazione di servizio redatta in occasione della presentazione della querela); Rilevato che manifestamente infondati sono anche i motivi - peraltro anch'essi connotati da genericità - relativi alla conferma della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche; la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la dosimetria della pena irrogata dal primo Giudice, in considerazione della personalità dell'imputato - gravato da plurimi precedenti, per reati posti in essere continuativamente nel tempo, di tal che si può ben ritenere che non abbia inteso ravvedersi - e della personalità del predetto, connotata da evidente capacità a delinquere, avendo posto in essere condotte delittuose certamente non occasionali o estemporanee; elementi pienamente giustificativi della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale e che danno altresì conto della proporzionatezza e adeguatezza della pena inflitta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con conseguente impossibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio, disattendendosi anche con motivazione, implicita ma adeguata, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1994 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle par.ti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sentenza di appello che ha confermato la condanna di primo grado per i delitti di cui agli artt. 387 bis e 612 comma 2 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati; Rilevato che la censura in merito all'attendibilità della persona offesa risulta consistere in doglianze generiche che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata che, dopo avere precisato che le dichiarazioni rese dalla predetta risultano intrinsecamente attendibili avendo peraltro la medesima correttamente ammesso di non riuscire a collocare con precisione nel tempo le singole condotte dell'imputato dal momento che gli episodi erano stati moltissimi e che si erano succeduti, in modo identico, con cadenza quasi giornaliera, ha poi precisato che dette dichiarazioni risultano confermate da quanto riferito dall'operante, maresciallo Mascellino, in relazione alle condotte illecite poste in essere dal ricorrente raffigurate nei video dal predetto operante visionati (e il cui contenuto è stato trasfuso in una relazione di servizio redatta in occasione della presentazione della querela); Rilevato che manifestamente infondati sono anche i motivi - peraltro anch'essi connotati da genericità - relativi alla conferma della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche; la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la dosimetria della pena irrogata dal primo Giudice, in considerazione della personalità dell'imputato - gravato da plurimi precedenti, per reati posti in essere continuativamente nel tempo, di tal che si può ben ritenere che non abbia inteso ravvedersi - e della personalità del predetto, connotata da evidente capacità a delinquere, avendo posto in essere condotte delittuose certamente non occasionali o estemporanee; elementi pienamente giustificativi della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale e che danno altresì conto della proporzionatezza e adeguatezza della pena inflitta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con conseguente impossibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio, disattendendosi anche con motivazione, implicita ma adeguata, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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