CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1966
Cassazione n. 20325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/09/1966 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per i reati di porto di coltello senza giustificato motivo e di detenzione di strumenti atti allo scasso e, con un unico motivo, lamenta che i giudici di merito hanno fondato la condanna sulla scorta dell'erroneo presupposto che egli non avesse giustificato la detenzione di quegli oggetti, rimarcando quanto già dedotto con l'atto di appello, ossia che l'imputato presenziò nel giudizio di primo grado ad una mera udienza interlocutoria, sicché non potè di fatto rendere alcuna giustificazione; considerato che si tratta di censura manifestamente infondata siccome aspecifica, priva di adeguato confronto con la motivazione dei giudici di merito, costituendo mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello e che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato, valorizzando in primo luogo la situazione fattuale (il ricorrente, già condannato per reati contro il patrimonio„ fu trovato in prossimità di un autovettura che aveva uno pneumatico recante un taglio in possesso del coltello e del dispositivo jummer), oltre alla assenza di qualsivoglia giustificazione resa dall'imputato sin dalla fase delle investigazioni e per tutti i due gradi di giudizio, sicché a nulla vale lamentare - come ha fatto la difesa - che egli abbia presenziato in un unica udienza di tipo interlocutorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de