CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40393/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che confermava la sentenza di primo grado con cui erano state condannate per il reato di concorso in furto in abitazione; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 624 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito secondo un iter logico perfettamente lineare e contraddistinto da corretti argomenti giuridici (cfr. pagg. 6,7,8 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile, poiché versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie (prospettando che le imputate non si fossero rese conto che la persona offesa era in quel momento assopita), estranea al sindacato di legittimità, senza un effettivo confronto con l'ordito motivazionale della decisione avversata che ha ritenuto, in termini non manifestamente illogici, che, all'ingresso in casa, le due malintenzionate avessero appurato che l'unico soggetto ivi presente stava dormendo; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P