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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 37867/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo di ricorso Lette le conclusioni scritte pervenute in data 12/07/2022 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2022 il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del 17 novembre 2021 del Giudice di Pace di Matera nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di minaccia, alla pena di euro 300,00 multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di appello ha integrato la pronunzia di primo grado quantificando il risarcimento del danno.

La imputazione di cui agli artt. 81cpv, 612 cod. pen. è relativa alle ripetute minacce nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] di mali ingiusti attraverso espressioni del seguente tenore: "ti scappo la faccia", in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2014.

2. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe impropriamente attribuito alla sentenza di primo grado valutazioni in essa inesistenti ed in particolare il riferimento ad incertezze nelle date di commissione dei fatti che non sono state oggetto di istruttoria e di motivazione; il riferimento alla testimonianza del marito della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], richiamata a conforto delle dichiarazioni delle stessa, testimonianza che in realtà non è mai stata resa.

Inoltre la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure proposte nell'atto di appello relative alla produzione documentale difensiva ai fini della valutazione del giudizio di attendibilità della persona offesa. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione che si è tradotto in omessa motivazione circa la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione che si traduce in travisamento della prova.

La sentenza di appello, come già in precedenza richiamato, ha confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa richiamando le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], la cui escussione dibattimentale non è mai avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va premesso che ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1. La difesa lamenta il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla irrilevanza nel racconto della persona offesa di alcune incertezze in ordine alle date di commissione del fatto.

Evidenzia, al riguardo, che nel corso del giudizio di primo grado non è mai emerso alcun dubbio in ordine alla data di accadimento degli eventi.

Siffatta anomalia emergente dalla motivazione, a parere del collegio, non può ricondursi ad un vizio di motivazione mancante o apparente, dal momento che risulta del tutto irrilevante al fine della conferma del giudizio di penale responsabilità.

La sentenza impugnata motiva senza contraddizioni o manifeste illogicità, definendo la narrazione della persona offesa in termini di linearità e coerenza, semplicità e chiarezza, dovizia di particolari.

Inoltre il riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], marito della persona offesa, è sicuramente frutto di un equivoco dal momento che il Perriello non risulta mai stato escusso come testimone.

Del resto è lo stesso Tribunale che, nel prosieguo della motivazione, chiarisce che non è necessario procedere alla escUssione del Prisco attesa la inequivocità dei fatti; la sentenza non avrebbe certo risposto alla richiesta di integrazione istruttoria se avesse ritenuto che il marito della Perriello era già stato escusso.

Risulta dalle sentenze che il Prisco era presente alla discussione tra il ricorrente e la persona offesa; circostanza dalla quale evidentemente è scaturita la indicazione in sentenza che il racconto della persona offesa "era corroborato dalla testimonianza di suo marito".

Dalla sentenza emerge, infine, la posizione creditoria vantata dal ricorrente nei confronti della persona offesa e non può dunque ritenersi apparente o assente la motivazione relativa alla valutazione della produzione documentale che era strettamente legata alla verifica del rapporto debito/credito.3.Inammissibile il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancata motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306).

Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la decisione del Tribunale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello a richiedere in via subordinata la concessione delle circostanze generiche richiamando genericamente l'incensuratezza (laddove l'art.62 bis ultimo comma cod. pen. esclude la concessione delle circostanze generiche in relazione alla sola incensuratezza) e il buon comportamento processuale.

Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che il Tribunale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez.

U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822).

Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione. 3.Inammissibile risulta infine anche il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557) La norma contempla l'ipotesi del "travisamento della prova", che tuttavia è vizio di motivazione, come tale, non proponibile nella impugnazione delle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo di ricorso Lette le conclusioni scritte pervenute in data 12/07/2022 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2022 il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del 17 novembre 2021 del Giudice di Pace di Matera nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di minaccia, alla pena di euro 300,00 multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento delle spese processuali. Il giudice di appello ha integrato la pronunzia di primo grado quantificando il risarcimento del danno. La imputazione di cui agli artt. 81cpv, 612 cod. pen. è relativa alle ripetute minacce nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] di mali ingiusti attraverso espressioni del seguente tenore: "ti scappo la faccia", in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2014. 2. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe impropriamente attribuito alla sentenza di primo grado valutazioni in essa inesistenti ed in particolare il riferimento ad incertezze nelle date di commissione dei fatti che non sono state oggetto di istruttoria e di motivazione; il riferimento alla testimonianza del marito della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], richiamata a conforto delle dichiarazioni delle stessa, testimonianza che in realtà non è mai stata resa. Inoltre la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure proposte nell'atto di appello relative alla produzione documentale difensiva ai fini della valutazione del giudizio di attendibilità della persona offesa. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione che si è tradotto in omessa motivazione circa la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione che si traduce in travisamento della prova. La sentenza di appello, come già in precedenza richiamato, ha confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa richiamando le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], la cui escussione dibattimentale non è mai avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1. La difesa lamenta il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla irrilevanza nel racconto della persona offesa di alcune incertezze in ordine alle date di commissione del fatto. Evidenzia, al riguardo, che nel corso del giudizio di primo grado non è mai emerso alcun dubbio in ordine alla data di accadimento degli eventi. Siffatta anomalia emergente dalla motivazione, a parere del collegio, non può ricondursi ad un vizio di motivazione mancante o apparente, dal momento che risulta del tutto irrilevante al fine della conferma del giudizio di penale responsabilità. La sentenza impugnata motiva senza contraddizioni o manifeste illogicità, definendo la narrazione della persona offesa in termini di linearità e coerenza, semplicità e chiarezza, dovizia di particolari. Inoltre il riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], marito della persona offesa, è sicuramente frutto di un equivoco dal momento che il Perriello non risulta mai stato escusso come testimone. Del resto è lo stesso Tribunale che, nel prosieguo della motivazione, chiarisce che non è necessario procedere alla escUssione del Prisco attesa la inequivocità dei fatti; la sentenza non avrebbe certo risposto alla richiesta di integrazione istruttoria se avesse ritenuto che il marito della Perriello era già stato escusso. Risulta dalle sentenze che il Prisco era presente alla discussione tra il ricorrente e la persona offesa; circostanza dalla quale evidentemente è scaturita la indicazione in sentenza che il racconto della persona offesa "era corroborato dalla testimonianza di suo marito". Dalla sentenza emerge, infine, la posizione creditoria vantata dal ricorrente nei confronti della persona offesa e non può dunque ritenersi apparente o assente la motivazione relativa alla valutazione della produzione documentale che era strettamente legata alla verifica del rapporto debito/credito.3.Inammissibile il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancata motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Si è ulteriormente chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Rv.280306). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la decisione del Tribunale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva dell'atto di appello a richiedere in via subordinata la concessione delle circostanze generiche richiamando genericamente l'incensuratezza (laddove l'art.62 bis ultimo comma cod. pen. esclude la concessione delle circostanze generiche in relazione alla sola incensuratezza) e il buon comportamento processuale. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che il Tribunale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione. 3.Inammissibile risulta infine anche il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557) La norma contempla l'ipotesi del "travisamento della prova", che tuttavia è vizio di motivazione, come tale, non proponibile nella impugnazione delle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro