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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46620/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente esaminabili, svolgono, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati e nient'affatto anacronistici riferimenti alle insufficienti risultanze dell'osservazione penitenziaria; che tale esauriente ragionamento assorbe e previene ogni ulteriore contestazione in ricorso formulata, inclusa quella di mancata espressa considerazione della memoria difensiva, che, nel riportato quadro motivazionale, non incide sulla legittimità e logica tenuta della decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente esaminabili, svolgono, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriati e nient'affatto anacronistici riferimenti alle insufficienti risultanze dell'osservazione penitenziaria; che tale esauriente ragionamento assorbe e previene ogni ulteriore contestazione in ricorso formulata, inclusa quella di mancata espressa considerazione della memoria difensiva, che, nel riportato quadro motivazionale, non incide sulla legittimità e logica tenuta della decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris