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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 05056/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ízn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa 1'11 maggio 2021 la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza del GIP del Tribunale di Genova emessa in data 1.10.2020 nei confronti di RAVANET11 Massimo per il reato di cui agli artt. 99, co. 4, 648 cod. pen. e 23, co. 3, L. 110/75 e 385 cod. pen., determinando la pena in quella di dì anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RAVANETTI Massimo deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.

4. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ízn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 maggio 2021 la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza del GIP del Tribunale di Genova emessa in data 1.10.2020 nei confronti di RAVANET11 Massimo per il reato di cui agli artt. 99, co. 4, 648 cod. pen. e 23, co. 3, L. 110/75 e 385 cod. pen., determinando la pena in quella di dì anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RAVANETTI Massimo deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza. 4. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 05056/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris