Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18887/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Catania hadisatteso l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXX - soggetto in espiazione dellapena di anni sette e mesi otto di reclusione, così determinata in forza di provvedimento dicumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contenentecondanne per i delitti di estorsione (fatto posto in essere nel 2021) e di evasione (fattocommesso nel 2019), con fine pena attualmente fissato al 30/01/2029 - volta a ottenerel’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309; la decisionereiettiva trae origine dall’incidenza negativa riconnessa alle ulteriori condanne riportate dalsoggetto, il quale – nel corso della carcerazione – è stato anche destinatario di innumerevolirapporti disciplinari; il condannato, inoltre, ha indicato un domicilio nel quale non potrebbeespiare la pena, a causa della vigenza a suo carico di un divieto di avvicinamento alla p.o.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, nonché violazione dei principicostituzionali ex artt. 3, 27 e 32 Cost., per non essersi tenuto conto dell’incidenza, sullarealizzazione dei fatti, della condizione di disagio derivante dalla dipendenza da alcol esostanze stupefacenti, che spinge il ricorrente, padre di due bambini, a delinquere.3.

Il ricorso è inammissibile, dato che esso, in primo luogo, denuncia inesistentivizi della motivazione – a fronte di argomentazioni congrue e logiche esposte nell’avversatoprovvedimento - per poi svolgere critiche di natura solo fattuale e rivalutativa.

Inoltrel’impugnazione - trascurando il dato della ritenuta pericolosità del condannato - si basa sullaprospettazione di enunciati ermeneutici confliggenti con i principi di diritto ripetutamenteenunciati da questa Corte, sulla specifica materia in esame (si veda Sez. 1, n.48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01, a mente della quale: ‹‹L'affidamento inprova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che ilprogramma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radicedalla sua stessa condizione di persona pericolosa››).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Catania hadisatteso l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXX - soggetto in espiazione dellapena di anni sette e mesi otto di reclusione, così determinata in forza di provvedimento dicumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contenentecondanne per i delitti di estorsione (fatto posto in essere nel 2021) e di evasione (fattocommesso nel 2019), con fine pena attualmente fissato al 30/01/2029 - volta a ottenerel’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309; la decisionereiettiva trae origine dall’incidenza negativa riconnessa alle ulteriori condanne riportate dalsoggetto, il quale – nel corso della carcerazione – è stato anche destinatario di innumerevolirapporti disciplinari; il condannato, inoltre, ha indicato un domicilio nel quale non potrebbeespiare la pena, a causa della vigenza a suo carico di un divieto di avvicinamento alla p.o.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, nonché violazione dei principicostituzionali ex artt. 3, 27 e 32 Cost., per non essersi tenuto conto dell’incidenza, sullarealizzazione dei fatti, della condizione di disagio derivante dalla dipendenza da alcol esostanze stupefacenti, che spinge il ricorrente, padre di due bambini, a delinquere.3. Il ricorso è inammissibile, dato che esso, in primo luogo, denuncia inesistentivizi della motivazione – a fronte di argomentazioni congrue e logiche esposte nell’avversatoprovvedimento - per poi svolgere critiche di natura solo fattuale e rivalutativa. Inoltrel’impugnazione - trascurando il dato della ritenuta pericolosità del condannato - si basa sullaprospettazione di enunciati ermeneutici confliggenti con i principi di diritto ripetutamenteenunciati da questa Corte, sulla specifica materia in esame (si veda Sez. 1, n.48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01, a mente della quale: ‹‹L'affidamento inprova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che ilprogramma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radicedalla sua stessa condizione di persona pericolosa››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 18887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris