CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di estorsione, aggravata anche dal ricorso al metodo mafioso. All'imputato era stato contestato di avere agito, in concorso con altro imputato separatamente giudicato ([OSCURATO:PERSONA]), per costringere l'architetto Fiorentino, direttore dei lavori appaltati presso il condominio [OSCURATO:PERSONA], a versare una somma proporzionale all'ammontare del valore dell'appalto; il fatto storico si era verificato in una contingenza osservata, del tutto casualmente, da un agente di polizia che transitava nel luogo dell'incontro tra gli imputati, il Fiorentino e l'amministratore de condominio interessato dall'appalto (teste Napolano); scaturivano quindi successivi accertamenti, anche attraverso attività di intercettazione, che consentivano di raccogliere elementi indiziari valutati in termini di gravità e concordanza da parte delle sentenze di merito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per l'errata valutazione del compendio probatorio; la Corte territoriale non aveva fornito risposta alle censure sollevate con l'atto di appello che dimostravano come al ricorrente non potessero essere ascritte condotte estorsive, considerate le discrasie tra le dichiarazioni dell'agente di polizia che aveva osservato la scena, corrispondente all'episodio del pagamento della "tangente", e i messaggi che lo stesso soggetto aveva scambiato con altro appartenente alle forze dell'ordine nel medesimo frangente; il teste aveva, comunque, escluso di aver visto direttamente la consegna di somme di denaro nelle mani del ricorrente; inoltre, le intercettazioni poste a base delle decisioni di condanna erano state travisate nel loro contenuto, per la considerazione espressa da uno degli investigatori secondo il quale la persona offesa Fiorentino, sin dall'avvio delle operazioni, aveva mostrato di temere di essere intercettato, ciò che imponeva una diversa lettura dei dialoghi captati; anche l'altro teste presente all'incontro aveva escluso di aver visto o percepito la dazione di somme di denaro in quell'occasione; infine, non era stata tenuta in considerazione la versione difensiva, che aveva trovato specifici riscontri nei documenti rinvenuti in occasione della perquisizione dell'abitazione del ricorrente, che attestavano la consegna di assegni, da parte del teste Napolano, all'imputato per provvedere al loro incasso. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.56 cod. pen., e vizio della motivazione circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata di estorsione; il conseguimento dell'ingiusto profitto era rimasto indimostrato, come indicato con i motivi di appello, mentre la sentenza impugnata aveva fatto leva su un'isolata intercettazione che doveva essere letta in modo differente, considerato il timore del Fiorentino di essere intercettato, ciò che escludeva valore pregnante alle frasi da lui pronunciate. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1, 628 comma 3, n.3 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all'affermata sussistenza delle circostanze aggravanti del ricorso al metodo mafioso, mancando del tutto la dimostrazione del ricorso a metodologie dal carattere palesemente mafioso, così come di riferimenti testuali all'appartenenza degli imputati ad associazioni criminali operanti sul territorio, essendo insufficiente a tale fine la sola espressione indicata nelle motivazioni delle sentenze (l'essere gli imputati "persone di Marano"); inoltre, mentre nell'imputazione si faceva riferimento all'interpretazione delle condotte e delle espressioni usate, come indicative dell'essere gli imputati emissari del gruppo criminale Orlando, le dichiarazioni dei testi escussi avevano indicato il ricorrente quale soggetto inquadrato nel diverso gruppo criminale denominato Polverino; erano equivoche le indicazioni del teste, che aveva osservato casualmente l'incontro, circa il sopraggiungere del ricorrente all'appuntamento fissato con la presunta vittima assieme al correo [OSCURATO:PERSONA], noto quale appartenente al gruppo criminale; il teste Napolano non conosceva i due imputati e la sola sensazione espressa di essere rimasto intimorito non poteva valere quale indice della sussistenza della circostanza aggravante, poiché il timore doveva ritenersi collegato alla notoria soggezione dell'intero territorio del comune di Marano a ambienti delinquenziali. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art.114 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza in difetto di elementi per attribuire carattere decisivo della presenza del ricorrente nell'episodio incriminato, che aveva esplicato un contributo del tutto marginale (avendo percepito il correo la somma di denaro, come indicato dai testimoni). 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., e vizio della violazione, per l'immotivato dinego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito specificate. 1.1. Il primo motivo, oltre ad essere proposto con modalità non consentite, è in ogni caso generico nella denuncia del vizio motivazionale. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha da tempo cristallizzato l'ambito di ammissibilità dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen., escludendo che vi possa rientrare la deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché da quella violazione non discende alcuna sanzione in termini di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 0; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0), residuando quale unico ambito di deduzione di siffatta violazione (che non è neppure inquadrabile nella nozione della violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen.) quello della mancanza, i contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196 - 02), che non può evidentemente essere superato ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01), ovvero proponendo censure che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio valutato dai giudici di merito (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924 - 0; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01). Il motivo, come risulta dall'illustrazione su riportata (v. il § 2 del ritenuto in fatto), finisce per risolversi in una rinnovata valutazione di singoli dati probatori, senza porre in evidenza alcuno dei vizi motivazionali che legittimano il ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. a fronte delle complessive ed esaurienti argomentazioni svolte dai giudici di merito. Così, quanto alle lamentate discrasie tra le dichiarazioni rese nell'esame dibattimentale dal teste Ramundo e il contenuto e la successione dei messaggi scambiati dal Ramundo con altro collega di servizio, la Corte territoriale con argomento logico corretto ha considerato che le peculiari condizioni (necessaria rapidità e ragionevole approssimazione delle annotazioni) in cui furono inviati i messaggi dal teste Ramundo, mentre si stava realizzando il fatto che lo aveva indotto a fotografare ciò che stava osservando, giustificavano eventuali discordanze (pagg. 11-12) che, in ogni caso, non rilevavano poiché il G.u.p. del Tribunale aveva fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni rese dal teste nel corso del dibattimento. Anche le censure sul criterio interpretativo delle intercettazioni adottato dal G.u.p. del Tribunale, e condiviso dalla Corte territoriale, si pongono al di fuori del perimetro delle censure consentite nel giudizio dinanzi alla Corte (trattandosi di attività riservata al giudizio di merito, che può essere sindacata in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione - Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - , essendo possibile la prospettazione di un'interpretazione diversa del significato delle intercettazioni solo in presenza dei presupposti per dedurre il travisamento della prova - Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - ), oltre ad esser smentite dall'argomentazione specificata dalla sentenza circa l'evidente genuinità dei dialoghi, captati quando il Fiorentino e il genitore ignoravano dell'esistenza dei documenti fotografici che documentavano l'incontro cui aveva preso parte il Fiorentino, rispetto alle successive attività di intercettazione (quando il Fiorentino aveva già manifestato la volontà di ritrattare le precedenti dichiarazioni, contestualmente dimostrando di temere di essere intercettato) in cui aveva ripetutamente negato di aver versato alcuna somma di denaro (ancora pag. 11). Infine, la riproposizione della tesi difensiva, dell'intervento del ricorrente in occasione dell'incontro perché sollecitato - attraverso un soggetto non meglio identificato - affinché ricevesse dal Napolano, che non conosceva, degli assegni emessi da un condomino, che non potevano essere incassati, non si confronta con la dirimente osservazione della sentenza impugnata circa l'incomprensibile silenzio del Fiorentino su tale causale dell'incontro, potendo derivare da siffatta ricostruzione l'esclusione di ogni suo coinvolgimento o interesse all'incontro stesso (pagg. 10-11). 1.2. Il secondo motivo è reiterativo e generico, poiché la valutazione della sentenza impugnata circa l'avvenuta dazione delle somme richieste a titolo estorsivo è stata condotta analizzando non già il solo dialogo in cui la persona offesa si mostrava sicura dell'inesistenza di prove dell'avvenuto pagamento, ma altresì l'osservazione da parte dell'agente di polizia e i documenti fotografici che ritraevano l'incontro, oltre che il complesso dei dati probatori costituiti anche dagli altri elementi che convergevano nel fornire la dimostrazione logica dell'avvenuto pagamento (v. pag. 11). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, oltre che reiterativo, è generico perché si affida a profili di asserita carenza dimostrativa degli elementi raccolti per affermare la sussistenza della contestata aggravante del ricorso al metodo mafioso (unica variante della circostanza censurata con il motivo), senza però tenere conto delle ampie e analitiche argomentazioni che si traggono dalla sintesi delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado; la decisione del Tribunale ha ricostruito in dettaglio il contesto delinquenziale del territorio storicamente soggetto ai clan mafiosi - a partire dal periodo in cui quella zona era sottoposta al controllo pervasivo del temibile clan Nuvoletta - e, soprattutto, la biografia criminale del ricorrente (v. la sentenza del Tribunale, pp. 22 e ss., 30 e ss.) delineando il suo inserimento a livello apicale già nel gruppo criminale Polverino, cui era succeduto il gruppo Orlando dove il ricorrente aveva mantenuto un ruolo di assoluta preminenza (sicché l'enunciata carenza di prova sull'inserimento in quel sodalizio è smentita dal tenore delle ampie argomentazioni sul punto); la decisione impugnata ha messo in rilievo le concrete modalità di esecuzione del delitto, il carattere delle indicazioni riferite alla vittima e il contesto in cui furono realizzate evocando l'appartenenza ad un gruppo che, per le cennate capacità di controllo su tutto il territorio da parte delle organizzazioni mafiose, non poteva che essere percepito dalle vittime come quello del gruppo criminale cui facevano riferimento gli imputati.1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte ha correttamente dato atto che, una volta dimostrata la responsabilità del ricorrente, la partecipazione all'episodio decisivo per la realizzazione del profitto dell'estorsione non poteva in alcun modo qualificarsi nei termini dettati dall'art. 114 cod. pen., che prevedono quale presupposto della circostanza attenuante un contributo che risulti del tutto marginale rispetto alla realizzazione del delitto (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - 0; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 0; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455 - 0). 1.5. Il quinto motivo è generico oltre che manifestamente infondato; la Corte territoriale ha ampiamente motivato (pag. 13) le ragioni del diniego, ancorato sia all'assenza di dati positivi enunciati dal ricorrente, sia all'atteggiamento processuale assunto, di reiterata negazione di elementi di prova evidenti, sia ancora alla manifesta gravità dell'episodio e dell'efficacia intimidatoria, attestata dalla posizione assunta dalla persona offesa che si era determinata a subire un processo per favoreggiamento piuttosto che riferire all'autorità giudiziaria la realtà delle vicende accadute. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i