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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17951/2026

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tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Messina n. 6796/2021,depositata il 20 luglio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sant’Agata di Militellonotificava, in data 23 dicembre 2002, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eBarna [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento n.

RJH1000549,con il quale rettificava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38 d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, il reddito dei predetti coniugi perl’anno d’imposta 1996, accertamento nei confronti deldichiarante un reddito imponibile determinato sinteticamente di€ 1.211.288,71, e nei confronti del coniuge dichiarante unreddito imponibile determinato sinteticamente di €1.209.952,64, e richiedeva la complessiva somma di €1.585.138,96 a titolo di IRPEF, ILOR, Tassa per l'Europa,C.S.S.N., oltre sanzioni ed interessi.L’atto impositivo si fondava sui risultati delle indagini bancarieex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 espletate dalla G.d.F. sui contibancari intestati ai predetti coniugi, le quali evidenziavanomovimentazioni non giustificate; tali indagini bancarie eranostate effettuate nel corso di una verifica fiscale svolta neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il Martelli erasocio ed amministratore unico), le cui risultanze erano confluitein un p.v.c. ritualmente notificato al predetto contribuente.2.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavanol’avviso di accertamento in questione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Messina la quale, con sentenza n.358/10/2003, depositata in segreteria il 6 febbraio 2004,accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento ecompensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Sicilia – sezione staccata di Messina, consentenza n. 53/27/2012, depositata in segreteria il 21 marzoR.G.

N. 5665/2022 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/20262012, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primogrado e compensando nuovamente le spese di giudizio.4.

Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate,questa Corte, con sentenza n. 15161 del 16 luglio 2020accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata erinviano, per nuovo giudizio, alla C.T.R. della Sicilia – sezionestaccata di Messina, anche per la regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.5.

Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede del defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. adìta, consentenza n. 6796/2021, pronunciata il 7 luglio 2021, edepositata in segreteria il 20 luglio 2021, accoglieva l’appello e,in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla C.T.P. diMessina n. 358/10/2003, rigettava il ricorso originario,condannando la contribuente alla rifusione delle spese di tutti igradi di giudizio.6.

Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.7.

Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisceviolazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 12 della l. 27 luglio2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G.

N. 5665/2022 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce che i giudici d’appello, in sede di rinvio, avevanoomesso di decidere sul rilievo eccepito in primo grado, circa lamancanza di contraddittorio con i contribuenti.Il motivo è infondato.L’eccezione di difetto di contraddittorio deve ritenersiimplicitamente rigettata dalla C.T.R., che ha adottato unamotivazione che presuppone il rigetto di detta eccezione:invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncianon basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice,ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto, il che non si verifica quando, come nel caso dispecie, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte implichi logicamente, pur in assenza dispecifica argomentazione, il rigetto di detta pretesa (tra le altre,Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 21 luglio 2006, n.16788).In ogni caso, l’accertamento in oggetto è un accertamentosintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per il quale, all’epocadell’accertamento, non può prospettarsi un obbligo dicontraddittorio preventivo, posto che le modifiche introdotteall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 dall’art. 22 del d.l. 31 maggio2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, non siapplicano agli accertamenti antecedenti a dette modifiche (cfr.,sul punto, Cass. 6 novembre 2015, n. 22744).2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonché dell’art.62 d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.R.G.

N. 5665/2022 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/2026Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbeviolato i principi di diritto affermati da questa Corte con laprecedente sentenza n. 15161/2020.Il motivo è infondato.La C.T.R., dando seguito a quanto richiesto dal S.C., haesaminato gli atti e verificato che i contribuenti non avevanofornito alcuna giustificazione delle rilevanti movimentazionebancarie sulle quali si basa l’accertamento.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene eccepitaviolazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), e38 d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che, avendo l’Ufficio inteso accertare neiconfronti dei contribuenti non redditi d’impresa, ma redditi dicapitale, nella specie non poteva trovare applicazione lapresunzione relativa di evasione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.Il motivo è infondato in quanto, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, la presunzione relativa didisponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze deiconti bancari non è riferibile solo ai titolari di reddito d’impresao di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalitàdei contribuenti (Cass. 4 gennaio 2019, n. 104; Cass. 20gennaio 2017, n. 1519).4.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Barna MariaTeresa tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, seR.G.

N. 5665/2022 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/2026dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 5665/2022 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbone,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Messina n. 6796/2021,depositata il 20 luglio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sant’Agata di Militellonotificava, in data 23 dicembre 2002, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eBarna [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento n. RJH1000549,con il quale rettificava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38 d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, il reddito dei predetti coniugi perl’anno d’imposta 1996, accertamento nei confronti deldichiarante un reddito imponibile determinato sinteticamente di€ 1.211.288,71, e nei confronti del coniuge dichiarante unreddito imponibile determinato sinteticamente di €1.209.952,64, e richiedeva la complessiva somma di €1.585.138,96 a titolo di IRPEF, ILOR, Tassa per l'Europa,C.S.S.N., oltre sanzioni ed interessi.L’atto impositivo si fondava sui risultati delle indagini bancarieex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 espletate dalla G.d.F. sui contibancari intestati ai predetti coniugi, le quali evidenziavanomovimentazioni non giustificate; tali indagini bancarie eranostate effettuate nel corso di una verifica fiscale svolta neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il Martelli erasocio ed amministratore unico), le cui risultanze erano confluitein un p.v.c. ritualmente notificato al predetto contribuente.2. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavanol’avviso di accertamento in questione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Messina la quale, con sentenza n.358/10/2003, depositata in segreteria il 6 febbraio 2004,accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento ecompensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Sicilia – sezione staccata di Messina, consentenza n. 53/27/2012, depositata in segreteria il 21 marzoR.G. N. 5665/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/20262012, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primogrado e compensando nuovamente le spese di giudizio.4. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate,questa Corte, con sentenza n. 15161 del 16 luglio 2020accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata erinviano, per nuovo giudizio, alla C.T.R. della Sicilia – sezionestaccata di Messina, anche per la regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.5. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede del defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA], la C.T.R. adìta, consentenza n. 6796/2021, pronunciata il 7 luglio 2021, edepositata in segreteria il 20 luglio 2021, accoglieva l’appello e,in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla C.T.P. diMessina n. 358/10/2003, rigettava il ricorso originario,condannando la contribuente alla rifusione delle spese di tutti igradi di giudizio.6. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.7. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisceviolazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 12 della l. 27 luglio2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 5665/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce che i giudici d’appello, in sede di rinvio, avevanoomesso di decidere sul rilievo eccepito in primo grado, circa lamancanza di contraddittorio con i contribuenti.Il motivo è infondato.L’eccezione di difetto di contraddittorio deve ritenersiimplicitamente rigettata dalla C.T.R., che ha adottato unamotivazione che presuppone il rigetto di detta eccezione:invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncianon basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice,ma è necessario che sia stato completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto, il che non si verifica quando, come nel caso dispecie, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fattavalere dalla parte implichi logicamente, pur in assenza dispecifica argomentazione, il rigetto di detta pretesa (tra le altre,Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 21 luglio 2006, n.16788).In ogni caso, l’accertamento in oggetto è un accertamentosintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per il quale, all’epocadell’accertamento, non può prospettarsi un obbligo dicontraddittorio preventivo, posto che le modifiche introdotteall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 dall’art. 22 del d.l. 31 maggio2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, non siapplicano agli accertamenti antecedenti a dette modifiche (cfr.,sul punto, Cass. 6 novembre 2015, n. 22744).2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonché dell’art.62 d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 5665/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/2026Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbeviolato i principi di diritto affermati da questa Corte con laprecedente sentenza n. 15161/2020.Il motivo è infondato.La C.T.R., dando seguito a quanto richiesto dal S.C., haesaminato gli atti e verificato che i contribuenti non avevanofornito alcuna giustificazione delle rilevanti movimentazionebancarie sulle quali si basa l’accertamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene eccepitaviolazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), e38 d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce la ricorrente che, avendo l’Ufficio inteso accertare neiconfronti dei contribuenti non redditi d’impresa, ma redditi dicapitale, nella specie non poteva trovare applicazione lapresunzione relativa di evasione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.Il motivo è infondato in quanto, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, la presunzione relativa didisponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze deiconti bancari non è riferibile solo ai titolari di reddito d’impresao di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalitàdei contribuenti (Cass. 4 gennaio 2019, n. 104; Cass. 20gennaio 2017, n. 1519).4. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare Barna MariaTeresa tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, seR.G. N. 5665/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 5665/2022Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 17951/2026Data pubblicazione 04/06/2026dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 5665/2022 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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