CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07160/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8077/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianroberto Villa-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n. 17201/2024 depositata il27/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380-ter cod. proc. civ. delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]un finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo (finanziamento cuiaccedeva una linea di credito con fido di € 800,00 mediante l’utilizzo diuna carta di credito cd. revolving), ha promosso ricorso ex art. 281-deciescod. proc. civ. davanti al Tribunale di Bologna, notificato a [OSCURATO:SOCIETA] BancaS.p.A. in data 9 gennaio 2025, con cui ha proposto azione di accertamentodella nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguentediritto alla restituzione dell’interesse al tasso legale per nullità dellapattuizione degli interessi ultralegali. La domanda è stata fondata sullaviolazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodottifinanziari e sulla violazione dell’art. 117 d. lgs. n. 385/193 (TUB) permancanza di forma scritta con valore dichiarato indeterminabile.2. A fronte dell’eccezione di incompetenza per valore formulata dalconvenuto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale di Bologna, conl’ordinanza qui impugnata, ha ritenuto che il valore della causa vadeterminato in relazione all’importo massimo del finanziamento concessoper l’acquisto dell’autovettura usata, accogliendo in tali termini l’eccezionedi incompetenza per valore a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc.civ., provvedendo sulle spese.3. Propone regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. ilconsumatore, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso labanca. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 2 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10, 13, 14e 38 cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza ha ritenutol’incompetenza per valore del tribunale adito in favore del Giudice di Pacein base al valore del finanziamento concesso con obbligo di restituzionedello stesso in 48 rate di € 171,21, nel limite di competenza per valore didiecimila euro a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc. civ. Assume iln. 8077/2025 R.G.Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente che, non essendo stata proposta domanda di condanna, lapronuncia è di mero accertamento della nullità del contratto ex art. 117TUB e di applicazione solo succedanea di un tasso di interesse sostitutivo,così essendo di valore indeterminabile a termini dell’art. 10 cod. proc. civ.In via gradata, deduce che l’utilizzo di una carta revolving ha unpotenziale petitum restitutorio di valore indeterminabile.2. Il ricorso è infondato. In tema di competenza per valore, l'art. 12,primo comma, cod. proc. civ. - secondo cui il valore delle cause relativeall'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridicoobbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è incontestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato aesaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative a esistenza ovalidità del rapporto (come nel caso di specie) che va, pertanto,interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valoredella causa (Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022;. Cass., n.4163/2015; Cass., n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n.12633/1991).3. Al riguardo, non è stato – tuttavia - censurato l’accertamento delgiudice del merito, secondo cui il valore dell’intero rapporto rientra nellacompetenza per valore del Giudice di pace a termini dell’art. 7, primocomma, cod. proc. civ., pari a diecimila euro, dovendo essere il valoredella causa rapportato al valore economico del rapporto obbligatoriosottostante [«il valore della causa (azione di accertamento negativo delcredito) sia contenuto entro l’importo massimo del finanziamentoconcesso per l’acquisto dell’autovettura usata (totale importo da finanziare€ 6.687,00; costo del finanziamento € 1530,88 in 48 rate di € 171,21 apartire dal 30.08.2006;»]. Il valore del rapporto obbligatorio rientra,pertanto, nella competenza del Giudice di Pace.4. Analogamente infondato è il motivo, nella parte in cui ritieneindeterminabile la causa in relazione alla potenziale natura indeterminatan. 8077/2025 R.G.Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/2026della causa per utilizzo di una carta revolving, essendo tale valore legatoin ogni caso al rapporto obbligatorio che ha dato causa al relativo utilizzo.5. Pertanto, pur applicandosi la deroga all’art. 12 cod. proc. civ.,secondo cui la competenza per valore si determina in base al complessivovalore del rapporto obbligatorio, la controversia proposta dal ricorrenterientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, come determinatadall’art. 7, primo comma, cod. proc. civ. novellato dal d. lgs. n. 149/2022.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, dichiarandosi la competenza delGiudice di Pace territorialmente competente, al quale è rimessa anche laliquidazione delle spese del presente regolamento. Sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato, attesa la naturaimpugnatoria dello strumento processuale adottato (Cass., n.13636/2020).Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Banca –[OSCURATO:PERSONA] diAlessandra [OSCURATO:PERSONA] competenza –valore – art. 12Silvia [OSCURATO:PERSONA].p.c.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8077/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGianroberto Villa-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n. 17201/2024 depositata il27/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte a termini dell’art. 380-ter cod. proc. civ. delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]un finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo (finanziamento cuiaccedeva una linea di credito con fido di € 800,00 mediante l’utilizzo diuna carta di credito cd. revolving), ha promosso ricorso ex art. 281-deciescod. proc. civ. davanti al Tribunale di Bologna, notificato a [OSCURATO:SOCIETA] BancaS.p.A. in data 9 gennaio 2025, con cui ha proposto azione di accertamentodella nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguentediritto alla restituzione dell’interesse al tasso legale per nullità dellapattuizione degli interessi ultralegali. La domanda è stata fondata sullaviolazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodottifinanziari e sulla violazione dell’art. 117 d. lgs. n. 385/193 (TUB) permancanza di forma scritta con valore dichiarato indeterminabile.2. A fronte dell’eccezione di incompetenza per valore formulata dalconvenuto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale di Bologna, conl’ordinanza qui impugnata, ha ritenuto che il valore della causa vadeterminato in relazione all’importo massimo del finanziamento concessoper l’acquisto dell’autovettura usata, accogliendo in tali termini l’eccezionedi incompetenza per valore a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc.civ., provvedendo sulle spese.3. Propone regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. ilconsumatore, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso labanca. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 2 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10, 13, 14e 38 cod. proc. civ., nella parte in cui l’ordinanza ha ritenutol’incompetenza per valore del tribunale adito in favore del Giudice di Pacein base al valore del finanziamento concesso con obbligo di restituzionedello stesso in 48 rate di € 171,21, nel limite di competenza per valore didiecimila euro a termini dell’art. 7, primo comma, cod. proc. civ. Assume iln. 8077/2025 R.G.Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/2026ricorrente che, non essendo stata proposta domanda di condanna, lapronuncia è di mero accertamento della nullità del contratto ex art. 117TUB e di applicazione solo succedanea di un tasso di interesse sostitutivo,così essendo di valore indeterminabile a termini dell’art. 10 cod. proc. civ.In via gradata, deduce che l’utilizzo di una carta revolving ha unpotenziale petitum restitutorio di valore indeterminabile.2. Il ricorso è infondato. In tema di competenza per valore, l'art. 12,primo comma, cod. proc. civ. - secondo cui il valore delle cause relativeall'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridicoobbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è incontestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato aesaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative a esistenza ovalidità del rapporto (come nel caso di specie) che va, pertanto,interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valoredella causa (Cass., n. 2850/2018; Cass., n. 9068/2022;. Cass., n.4163/2015; Cass., n. 2737/2012; Cass., n. 21529/2004; Cass., n.12633/1991).3. Al riguardo, non è stato – tuttavia - censurato l’accertamento delgiudice del merito, secondo cui il valore dell’intero rapporto rientra nellacompetenza per valore del Giudice di pace a termini dell’art. 7, primocomma, cod. proc. civ., pari a diecimila euro, dovendo essere il valoredella causa rapportato al valore economico del rapporto obbligatoriosottostante [«il valore della causa (azione di accertamento negativo delcredito) sia contenuto entro l’importo massimo del finanziamentoconcesso per l’acquisto dell’autovettura usata (totale importo da finanziare€ 6.687,00; costo del finanziamento € 1530,88 in 48 rate di € 171,21 apartire dal 30.08.2006;»]. Il valore del rapporto obbligatorio rientra,pertanto, nella competenza del Giudice di Pace.4. Analogamente infondato è il motivo, nella parte in cui ritieneindeterminabile la causa in relazione alla potenziale natura indeterminatan. 8077/2025 R.G.Numero registro generale 8077/2025Numero sezionale 1188/2026Numero di raccolta generale 7160/2026Data pubblicazione 25/03/2026della causa per utilizzo di una carta revolving, essendo tale valore legatoin ogni caso al rapporto obbligatorio che ha dato causa al relativo utilizzo.5. Pertanto, pur applicandosi la deroga all’art. 12 cod. proc. civ.,secondo cui la competenza per valore si determina in base al complessivovalore del rapporto obbligatorio, la controversia proposta dal ricorrenterientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, come determinatadall’art. 7, primo comma, cod. proc. civ. novellato dal d. lgs. n. 149/2022.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, dichiarandosi la competenza delGiudice di Pace territorialmente competente, al quale è rimessa anche laliquidazione delle spese del presente regolamento. Sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato, attesa la naturaimpugnatoria dello strumento processuale adottato (Cass., n.13636/2020). P.Q.MLa Corte dichiara la competenza per valore del Giudice di Paceterritorialmente competente, al quale è rimessa anche la regolazione e ladecisione in relazione alle spese del regolamento di competenza; ai sensidell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 8077/2025 R.G.P.Q.MLa Corte dichiara la competenza per valore del Giudice di Paceterritorialmente competente, al quale è rimessa anche la regolazione e ladecisione in relazione alle spese del regolamento di competenza; ai sensidell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 8077/2025 R.G.