CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 19927/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 19 dicembre 2025, il Magistrato di sorveglianzadi Taranto respingeva la richiesta, formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottopostoalla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenerel’autorizzazione a recarsi, per ragioni inerenti alla sua attività lavorativa, nella RegioneBasilicata, nonché un’estensione dell’orario di rientro presso la propria residenza alle ore22,00.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato,Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, in relazioneagli artt. 111, comma 7 Cost. e 125, comma 3 cod. proc. pen.Deduce la Difesa come il provvedimento impugnato sia affetto da carenza assoluta dimotivazione, avendo il Tribunale respinto la richiesta formulata dal condannato – peraltrogià concessa per altre Regioni confinanti -, limitandosi a riportare la formula «visto, sirigetta», così incorrendo nel vizio di violazione di legge.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In via preliminare, va ribadito che il provvedimento con cui il Magistrato disorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misuraalternativa dell’affidamento in prova, ove incida sulla libertà personale del condannato, èricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.(cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01),ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza dellamotivazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01), quale requisitoimposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura di sorveglianza,dall’art. 69, comma 7, ord. pen.3. Nel caso in esame, la richiesta del condannato di recarsi nella Regione Basilicata,con correlata istanza di ampliamento dell’orario di rientro, era fondata su ragioni di lavoro;le medesime ragioni che, secondo quanto dedotto nel ricorso, avevano già giustificatoanaloghe autorizzazioni per spostamenti in altre regioni limitrofe a quella di residenza.A fronte di tali elementi, il Magistrato di sorveglianza si è limitato, con provvedimentomanoscritto apposto in calce all’istanza, ad apporre la formula «visto, si rigetta», senzaalcuna esplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenutodella richiesta.Ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge permancanza assoluta della motivazione, poiché la decisione si esaurisce in una merastatuizione di rigetto, del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridicoseguito dal giudice e, dunque, riconducibile al paradigma della motivazione mancante.4. S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio pernuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Taranto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alMagistrato di sorveglianza di Taranto.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]