CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49454/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non sussistono elementi per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle suddette sentenze; - sebbene le condotte giudicate con la sentenza sub 24 e sub 25 del certificato del casellario giudiziale siano state perpetrate in un arco temporale ristretto, che va dal 18 aprile 2017 al successivo 5 giugno, le stesse sono prive del requisito dell'omogeneità trattandosi di fattispecie incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi (delitti contro il patrimonio e reati posti a tutela della salute pubblica e dell'ordine pubblico); - il reato giudicato con la sentenza sub 29 del medesimo certificato è stato commesso a circa un anno di distanza dai fatti giudicati con le sentenze sub 24 e sub 25 e a distanza di circa otto mesi dai fatti giudicati con la sentenza sub 26 ed è relativo a condotte lesive delle ragioni di pubblica sicurezza che hanno imposto l'adozione della misura di prevenzione ed è, dunque, posto a tutela di bene giuridico disomogeneo rispetto a quelli che vengono in rilievo con riferimento alle altre condotte criminose in esame; - quanto, infine, ai reati giudicati con le sentenze sub 25 e 26, essi afferiscono alla medesima tipologia, ma sono commessi a circa tre mesi di distanza l'uno dall'altro, i fatti giudicati con la prima sentenza risultano realizzati in concorso con altri soggetti in alcun modo coinvolti nella commissione dei reati giudicati con l'altra sentenza e con diverse modalità, essendosi peraltro limitata la difesa a fare leva solo sulla commissione in un arco temporale ravvicinato. Rilevato, pertanto, che il ricorso — che ritorna sull'unicità del disegno criminoso e sugli elementi di collegamento anche temporale tra le condotte criminose - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di M'9'.\ • esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1