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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47473/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N,, R.G.N. 23858/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., corretta risulta la risposta fornita dalla Corte di appello che ha negato che la sostanza detenuta potesse ritenersi di scarso valore, tenuto conto anche la finalità di lucro della stessa; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N,, R.G.N. 23858/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata; considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., corretta risulta la risposta fornita dalla Corte di appello che ha negato che la sostanza detenuta potesse ritenersi di scarso valore, tenuto conto anche la finalità di lucro della stessa; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell'irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris