CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1991
Cassazione n. 01218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 27/05/1991 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce nullità della sentenza per violazione di legge processuale e sostanziale in relazione al calcolo della pena pecuniaria, poiché ad essa non sarebbe stata applicata la riduzione di un terzo nella massima estensione già applicata alla pena detentiva, ma solo la riduzione fino a un terzo - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria» (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D G., Rv. 265184 - 01); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec