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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05924/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per essersi l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, allontanato dalla propria abitazione senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] il quale, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola i seguenti due motivi.

2.1. Erronea applicazione della legge penale, della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

L'imputato è stato rinvenuto a distanza di pochi metri dalla sua abitazione; non ha ostacolato in alcun modo il controllo da parte delle forze di polizia, trovandosi fermo sul ciglio dell'unica strada di accesso alla propria dimora, che era ubicata in una zona di campagna isolata e accessibile agevolmente con automezzi; non tentava di sfuggire al controllo.

Tali elementi, in uno con la non abitualità del comportamento delittuoso del prevenuto, attesa l'assenza di gravi precedenti penali a proprio carico, giustificava l'applicazione della fattispecie di particolare tenuità del fatto (art. 131 cod. pen.), il cui diniego avrebbe richiesto una motivazione più esaustiva e articolata da parte della Corte di appello.

2.2. Erronea applicazione della legge penale, della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con altra sentenza pronunciata per fatti analoghi.

La sentenza incorre in contraddizione perché, da un lato, nega che la deduzione della questione in appello meriti accoglimento, non essendo stata allegata la sentenza relativa alla precedente condotta di evasione; dall'altro lato, afferma che comnque non sussistono gli indici di valutazione coniati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità per poter riconoscere la continuazione.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Con il primo motivo si reiterano le deduzioni già svolte in appello in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) attraverso una sollecitazione che postula un apprezzamento nel merito che alla Corte di cassazione è precluso e che, per contro, è stato svolto dal giudice di secondo grado con motivazione completa e non manifestamente illogica.

All'osservazione del ricorrente, che eccepiva di essersi allontanato di pochi metri dalla sua abitazione, il giudice dell'appello ha infatti risposto, preliminarmente, richiamando l'insegnamento di Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 265590, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Quindi, la Corte di appello ha precisato come l'art. 131-bis cod. pen. richieda una equilibrata considerazione di tutti gli elementi in concreto ricorrenti, e non soltanto di quelli che attengono all'entità dell'aggressione al bene protetto.

Poi, ha ritenuto che la dichiarazione resa dall'imputato agli agenti di polizia - ai quali l'imputato ha risposto che stava attendendo di ricevere le sigarette da un ragazzo - denoti una futilità dei motivi che, a loro volta, tradiscono un'allarmante disinvoltura nell'ignorare la serietà delle prescrizioni impartite con l'ordinanza cautelare.

Infine, ha aggiunto che tale disinvoltura si trasforma in pervicace intolleranza alle prescrizioni giurisdizionali, se si considera che l'imputato era stato condannato per lo stesso delitto con sentenza irrevocabile del 25 settembre 2021.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo all'asserita contraddizione tra l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che l'imputato avrebbe dovuto produrre la sentenza relativa all'altro delitto di evasione e il successivo rilievo secondo cui, nel caso di specie, «difettano gli indici sintomatici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso».

Tale contraddizione non sussiste.

In linea logica, appare, infatti, estremamente difficile immaginare - come invece postulato dal ricorrente - che due delitti di evasione possano rappresentare manifestazione di un medesimo disegno criminoso.

La dimostrazione del contrario avrebbe comunque richiesto un vaglio nel merito delle vicende, consentito soltanto ove il ricorrente avesse assolto - ciò che non ha fatto in appello, e neppure nel presente giudizio - ad un onere quanto meno di allegazione dell'avvenuta prospettazione nell'agente, all'atto della prima violazione, delle successive, al fine di inferirne la possibilità di una unicità ideativa, presupposto dell'istituto di cui si invoca l'applicazione, che non discende dalla mera reiterazione di condotte delittuose.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per essersi l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, allontanato dalla propria abitazione senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] il quale, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola i seguenti due motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge penale, della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. L'imputato è stato rinvenuto a distanza di pochi metri dalla sua abitazione; non ha ostacolato in alcun modo il controllo da parte delle forze di polizia, trovandosi fermo sul ciglio dell'unica strada di accesso alla propria dimora, che era ubicata in una zona di campagna isolata e accessibile agevolmente con automezzi; non tentava di sfuggire al controllo. Tali elementi, in uno con la non abitualità del comportamento delittuoso del prevenuto, attesa l'assenza di gravi precedenti penali a proprio carico, giustificava l'applicazione della fattispecie di particolare tenuità del fatto (art. 131 cod. pen.), il cui diniego avrebbe richiesto una motivazione più esaustiva e articolata da parte della Corte di appello. 2.2. Erronea applicazione della legge penale, della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con altra sentenza pronunciata per fatti analoghi. La sentenza incorre in contraddizione perché, da un lato, nega che la deduzione della questione in appello meriti accoglimento, non essendo stata allegata la sentenza relativa alla precedente condotta di evasione; dall'altro lato, afferma che comnque non sussistono gli indici di valutazione coniati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità per poter riconoscere la continuazione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo si reiterano le deduzioni già svolte in appello in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) attraverso una sollecitazione che postula un apprezzamento nel merito che alla Corte di cassazione è precluso e che, per contro, è stato svolto dal giudice di secondo grado con motivazione completa e non manifestamente illogica. All'osservazione del ricorrente, che eccepiva di essersi allontanato di pochi metri dalla sua abitazione, il giudice dell'appello ha infatti risposto, preliminarmente, richiamando l'insegnamento di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 265590, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Quindi, la Corte di appello ha precisato come l'art. 131-bis cod. pen. richieda una equilibrata considerazione di tutti gli elementi in concreto ricorrenti, e non soltanto di quelli che attengono all'entità dell'aggressione al bene protetto. Poi, ha ritenuto che la dichiarazione resa dall'imputato agli agenti di polizia - ai quali l'imputato ha risposto che stava attendendo di ricevere le sigarette da un ragazzo - denoti una futilità dei motivi che, a loro volta, tradiscono un'allarmante disinvoltura nell'ignorare la serietà delle prescrizioni impartite con l'ordinanza cautelare. Infine, ha aggiunto che tale disinvoltura si trasforma in pervicace intolleranza alle prescrizioni giurisdizionali, se si considera che l'imputato era stato condannato per lo stesso delitto con sentenza irrevocabile del 25 settembre 2021. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo all'asserita contraddizione tra l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che l'imputato avrebbe dovuto produrre la sentenza relativa all'altro delitto di evasione e il successivo rilievo secondo cui, nel caso di specie, «difettano gli indici sintomatici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso». Tale contraddizione non sussiste. In linea logica, appare, infatti, estremamente difficile immaginare - come invece postulato dal ricorrente - che due delitti di evasione possano rappresentare manifestazione di un medesimo disegno criminoso. La dimostrazione del contrario avrebbe comunque richiesto un vaglio nel merito delle vicende, consentito soltanto ove il ricorrente avesse assolto - ciò che non ha fatto in appello, e neppure nel presente giudizio - ad un onere quanto meno di allegazione dell'avvenuta prospettazione nell'agente, all'atto della prima violazione, delle successive, al fine di inferirne la possibilità di una unicità ideativa, presupposto dell'istituto di cui si invoca l'applicazione, che non discende dalla mera reiterazione di condotte delittuose. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila
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