Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12739/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pello di BariEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria del 5 novembre2025, in atti.1.

Con ordinanza del 15 maggio 2025 la Corte di Appello di Bari hadichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata da VincenzoZagami nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] StefaniaRomanelli e [OSCURATO:PERSONA] – rispettivamente, presidente e componenti delcollegio del Tribunale di Bari presso il quale pende il procedimento diprevenzione n. 13/2024 R.G.M.P. – i quali hanno emesso provvedimento disequestro anticipato dei beni in data 19 settembre 2024, nonché nei confrontidei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – presidente e componentedel collegio che ha emesso il provvedimento integrativo del 6 dicembre 2024.In sintesi, la decisione della corte territoriale si basa su tre ordini di motivi:inesistenza per il procedimento di prevenzione di una disciplina analoga aquella prevista per il procedimento di cognizione dagli artt. 36 e segg. cod.proc. pen.; la mancata produzione dei documenti idonei a comprovarel’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimantil’esercizio di tale strumento processuale; l’insussistenza di grave inimiciziaquale causa di incompatibilità del giudice Romanelli e l’irrilevanza ai fini inargomento del generico richiamo alle gravi ragioni di convenienza.2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore eprocuratore speciale, eccependo con tre motivi:inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non avere lacorte di merito esaminato le condivisibili argomentazioni contenute nellasentenza della Corte di cassazione n.1328 del 10 settembre 2024, con la qualeera stata sollevata questione di costituzionalità della normativa sullaricusazione nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato dalleparti anche il giudice chiamato a decidere sull’applicazione della misura diprevenzione patrimoniale, qualora avesse disposto, nello stesso procedimento,la restituzione degli atti all’autorità proponente ai sensi dell’art. 20, comma 2,T.U. n. 159/2011;vizio di motivazione circa la mancata allegazione documentale, trasmessavia pec e solo per una svista della cancelleria non integralmente stampata einserita nel fascicolo processuale;vizio di motivazione per non avere la Corte di appello considerato duedenunce penali nei confronti dei giudici ricusati, integranti le “gravi ragioni diconvenienza”, senza tener conto altresì che la presidente [OSCURATO:PERSONA] era stataautorizzata ad astenersi con provvedimento del Presidente del Tribunale e che,nonostante tale decisione, aveva continuato ad occuparsi del procedimento diprevenzione in questione.2.1.

Il ricorrente ha comunicato la rinuncia al mandato del difensore difiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e ha chiesto la nomina di un difensore diufficio; non ha dichiarato di aver revocato l’elezione di domicilio presso ildifensore, dove è stata effettuata, di conseguenza, la comunicazionedell’avviso di udienza.3.

Il ricorso è inammissibile, alla stregua del principio di diritto -sintetizzato a pagina 3 dell’ordinanza impugnata – secondo cui in tema diricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fadiscendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., siapplica anche come conseguenza della mancata produzione dei documentiidonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero deipresupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n.7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324 – 01; principio ribadito da Sez. 1, n.31028 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279797 – 01, che ha precisato chesolo se l’omissione derivi da una situazione di oggettiva impossibilità diallegazione si giustifica una deroga alla preclusione).Dal testo del provvedimento della corte territoriale si rileva che, “a frontedi un’istanza presentata il 13.3.2025 per fatti in relazione ai quali si sarebbeavuta contezza solo in data 12.3.2025…nessuna documentazione allegatarisulta all’atto in questione, se non una richiesta di accesso agli atti, in data28.2.2024, diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani”,risultando “carente l’istanza nell’allegazione del provvedimento sulla scorta delquale si motiva l’istanza di ricusazione” (pag. 4).Rileva correttamente la Corte di appello che debba altresì escludersi lapossibilità di assumere di ufficio le informazioni o la documentazionenecessaria ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., poiché l’esercizio ditale prerogativa presuppone che sia già stato completato, con esito positivo,lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specieprecluso dalla mancata allegazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021,Costanzino, Rv. 281682 – 01).Il ricorrente imputa alla cancelleria la mancata allegazione degli atti, chesi sostengono inviati via pec, circostanza non prospettata in sede didiscussione (la difesa fa riferimento alla udienza del 15 maggio 2025 nel corsodella quale – a suo dire – sarebbe stato onere della Corte fare riferimento “adocumenti mancanti parzialmente o in totalità”), introducendo per la primavolta in cassazione una causa di estraneità all’addebito, peraltro basata su unacircostanza di fatto non provata.4.

Il rilievo che precede ha carattere assorbente.È opportuno, tuttavia, precisare che il ricorso presenta un ulteriore profilodi inammissibilità, attinente alla sua prospettazione.Le Sezioni Unite hanno di recente stabilito che è applicabile alprocedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37,comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell'intervento additivoeffettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 – nel caso in cuiil giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fattonei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o inun giudizio penale (Sez.

U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 –01); il caso è del tutto diverso da quello prospettato nel ricorso in esame, nelquale si lamenta che il giudice ricusato si sia pronunciato nell’ambito dellostesso procedimento di prevenzione.La citata pronuncia delle Sezioni Unite precisa, infatti, che l'identità (fisica)tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell'ambitodell'unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione diincompatibilità riferita agli atti compiuti nel procedimento, condividendo alriguardo il principio espresso da Sez. 6, n. 49254 del 14/10/2016, Bianco, Rv.268169-01, pronuncia nella quale si è affermato, proprio con riferimento alprocedimento di prevenzione, come non possa configurarsi alcunaincompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. a partecipare al giudizio perl'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca neiconfronti del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento disequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011, dal momento che taleprovvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad esseresostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad unafase antecedente ed autonoma del procedimento (in motivazione, par. 8.2).Va, in proposito, ricordato che, per ben due volte, la Suprema Corte (Sez.5, n. 38458 del 18/07/2012, Garruzzo, Rv. 253570-01; Sez. 1, n. 15684 del07/02/2002, Schiavone, cit.) ha dichiarato manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. sollevata conriferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede qualecausa di incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimonialela precedente adozione da parte del medesimo giudice del provvedimento disequestro.5.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila atitolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di BariEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria del 5 novembre2025, in atti.1. Con ordinanza del 15 maggio 2025 la Corte di Appello di Bari hadichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata da VincenzoZagami nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] StefaniaRomanelli e [OSCURATO:PERSONA] – rispettivamente, presidente e componenti delcollegio del Tribunale di Bari presso il quale pende il procedimento diprevenzione n. 13/2024 R.G.M.P. – i quali hanno emesso provvedimento disequestro anticipato dei beni in data 19 settembre 2024, nonché nei confrontidei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – presidente e componentedel collegio che ha emesso il provvedimento integrativo del 6 dicembre 2024.In sintesi, la decisione della corte territoriale si basa su tre ordini di motivi:inesistenza per il procedimento di prevenzione di una disciplina analoga aquella prevista per il procedimento di cognizione dagli artt. 36 e segg. cod.proc. pen.; la mancata produzione dei documenti idonei a comprovarel’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimantil’esercizio di tale strumento processuale; l’insussistenza di grave inimiciziaquale causa di incompatibilità del giudice Romanelli e l’irrilevanza ai fini inargomento del generico richiamo alle gravi ragioni di convenienza.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore eprocuratore speciale, eccependo con tre motivi:inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non avere lacorte di merito esaminato le condivisibili argomentazioni contenute nellasentenza della Corte di cassazione n.1328 del 10 settembre 2024, con la qualeera stata sollevata questione di costituzionalità della normativa sullaricusazione nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato dalleparti anche il giudice chiamato a decidere sull’applicazione della misura diprevenzione patrimoniale, qualora avesse disposto, nello stesso procedimento,la restituzione degli atti all’autorità proponente ai sensi dell’art. 20, comma 2,T.U. n. 159/2011;vizio di motivazione circa la mancata allegazione documentale, trasmessavia pec e solo per una svista della cancelleria non integralmente stampata einserita nel fascicolo processuale;vizio di motivazione per non avere la Corte di appello considerato duedenunce penali nei confronti dei giudici ricusati, integranti le “gravi ragioni diconvenienza”, senza tener conto altresì che la presidente [OSCURATO:PERSONA] era stataautorizzata ad astenersi con provvedimento del Presidente del Tribunale e che,nonostante tale decisione, aveva continuato ad occuparsi del procedimento diprevenzione in questione.2.1. Il ricorrente ha comunicato la rinuncia al mandato del difensore difiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e ha chiesto la nomina di un difensore diufficio; non ha dichiarato di aver revocato l’elezione di domicilio presso ildifensore, dove è stata effettuata, di conseguenza, la comunicazionedell’avviso di udienza.3. Il ricorso è inammissibile, alla stregua del principio di diritto -sintetizzato a pagina 3 dell’ordinanza impugnata – secondo cui in tema diricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fadiscendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., siapplica anche come conseguenza della mancata produzione dei documentiidonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero deipresupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n.7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324 – 01; principio ribadito da Sez. 1, n.31028 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279797 – 01, che ha precisato chesolo se l’omissione derivi da una situazione di oggettiva impossibilità diallegazione si giustifica una deroga alla preclusione).Dal testo del provvedimento della corte territoriale si rileva che, “a frontedi un’istanza presentata il 13.3.2025 per fatti in relazione ai quali si sarebbeavuta contezza solo in data 12.3.2025…nessuna documentazione allegatarisulta all’atto in questione, se non una richiesta di accesso agli atti, in data28.2.2024, diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani”,risultando “carente l’istanza nell’allegazione del provvedimento sulla scorta delquale si motiva l’istanza di ricusazione” (pag. 4).Rileva correttamente la Corte di appello che debba altresì escludersi lapossibilità di assumere di ufficio le informazioni o la documentazionenecessaria ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., poiché l’esercizio ditale prerogativa presuppone che sia già stato completato, con esito positivo,lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specieprecluso dalla mancata allegazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021,Costanzino, Rv. 281682 – 01).Il ricorrente imputa alla cancelleria la mancata allegazione degli atti, chesi sostengono inviati via pec, circostanza non prospettata in sede didiscussione (la difesa fa riferimento alla udienza del 15 maggio 2025 nel corsodella quale – a suo dire – sarebbe stato onere della Corte fare riferimento “adocumenti mancanti parzialmente o in totalità”), introducendo per la primavolta in cassazione una causa di estraneità all’addebito, peraltro basata su unacircostanza di fatto non provata.4. Il rilievo che precede ha carattere assorbente.È opportuno, tuttavia, precisare che il ricorso presenta un ulteriore profilodi inammissibilità, attinente alla sua prospettazione.Le Sezioni Unite hanno di recente stabilito che è applicabile alprocedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37,comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell'intervento additivoeffettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 – nel caso in cuiil giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fattonei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o inun giudizio penale (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 –01); il caso è del tutto diverso da quello prospettato nel ricorso in esame, nelquale si lamenta che il giudice ricusato si sia pronunciato nell’ambito dellostesso procedimento di prevenzione.La citata pronuncia delle Sezioni Unite precisa, infatti, che l'identità (fisica)tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell'ambitodell'unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione diincompatibilità riferita agli atti compiuti nel procedimento, condividendo alriguardo il principio espresso da Sez. 6, n. 49254 del 14/10/2016, Bianco, Rv.268169-01, pronuncia nella quale si è affermato, proprio con riferimento alprocedimento di prevenzione, come non possa configurarsi alcunaincompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. a partecipare al giudizio perl'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca neiconfronti del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento disequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011, dal momento che taleprovvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad esseresostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad unafase antecedente ed autonoma del procedimento (in motivazione, par. 8.2).Va, in proposito, ricordato che, per ben due volte, la Suprema Corte (Sez.5, n. 38458 del 18/07/2012, Garruzzo, Rv. 253570-01; Sez. 1, n. 15684 del07/02/2002, Schiavone, cit.) ha dichiarato manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. sollevata conriferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede qualecausa di incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimonialela precedente adozione da parte del medesimo giudice del provvedimento disequestro.5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila atitolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12739/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris