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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33674/2026

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te di appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato inammissibile,de plano, l’istanza presentata nell’interesse di MariaCuzzola il 18 dicembre 2025, volta ad ottenere la revoca della confisca dispostaexart. 240-bis cod. pen., riguardante un fabbricato, un terreno e due polizze“[OSCURATO:PERSONA]” dell'importo complessivo dieuro 61.630,16.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dei suoi difensori, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 666,comma 2, e 667, comma 4, cod. proc. pen, per l’erronea dichiarazione diinammissibilità dell'istanza presentata,conseguente alla preclusione derivantedall'ordinanza emessa il 25 novembre 2025.Secondo la difesa del ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fondato ladeclaratoria di inammissibilità sul rilievo che la ricorrente avesse già propostoistanza di revoca il 26 settembre 2025 – mediante incidente di esecuzione,presentatoexart. 670 cod. proc. pen. –, dichiarata inammissibile per tardività,con provvedimento del 25 novembre 2025, che qualificava l’istanza comeopposizione tardiva, per essere stata depositata oltre il termine di quindici giornidalla notificazione dell'atto.Non si era, in questo modo, considerato che, con l'istanza del 18 dicembre2025 – espressamente denominata istanza di revoca della confisca, ai sensidell’art. 666 cod. proc. pen., per circostanze decisive non conosciute o nonvalutate dal giudice –, si deduceva l’assenza di preclusioni derivanti dalla primaordinanza, atteso che tale richiesta introduceva questioni processuali nuove, nonesaminate dalla decisione del 25 novembre 2025, che si era limitata a dichiararela tardività dell’opposizione.La preclusione derivante dalla tardivitàdell’opposizione, peraltro, non può determinare una preclusione insuperabile allatutela giurisdizionale del terzo estraneo ai reati i cui beni sono stati oggetto diconfisca, in quanto una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 24Cost.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 666,comma 3 e 4, cod. proc. pen., per l'omessa instaurazione del contraddittoriocamerale.Si rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato senza la fissazionedell'udienza camerale e senza che fosse instaurato il contraddittorio con le partiinteressate, in assenza dei presupposti legittimanti l'adozione di una decisione deplano, che è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.2.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 667,comma 4, cod. proc., pen., in riferimento all’art. 183-quater disp. att. cod. proc.pen., conseguente all’erroneità del termine applicabile per proporre opposizione.Deduce la difesa che l’ordinanza del 25 novembre 2025 ha erroneamentedichiarato intempestiva l’istanza di revoca, qualificata come opposizione, inquanto il termine da applicarsi non era quello di quindici giorni, ma quello ditrenta giorni stabilito dall’art. 183-quater disp. att.cod. proc. pen., trattandosi didisposizione speciale che deroga all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

A taletermine deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale, con la conseguenzache il termine ultimo per proporre opposizione cadeva il 1° ottobre 2025, sicchél’istanza depositata il 26 settembre 2025 era da ritenersi tempestiva.2.4.

Con il quarto motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 666 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 1 Prot. n. 1,CEDU, conseguente al pregiudizio irreparabile prodotto al diritto di difesa delterzo estraneo alla confisca de plano.Ad avviso della difesa, l’iter processuale descritto ha impedito alla ricorrentedi fare esaminare le proprie ragioni di terza estranea alla vicenda processualeche ha riguardato l’ex marito in ordine alla confisca dei beni di sua esclusivaproprietà, di cui si documentava la provenienza lecita.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Osserva il Collegio che la sequenza procedimentale all’esito della qualeveniva adottato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento deplano del 31 marzo 2026 non si sviluppava correttamente, impedendo il vagliodel merito dell'impugnazione.3.

Deve, in proposito, evidenziarsi che la Corte di appello di ReggioCalabriadichiarava,de plano,inammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] il18 dicembre 2025, senza tenere conto dei nuovi elementi di giudizio addottinell’interesse della ricorrente, riguardanti la titolarità dei beni oggettodell'originaria ablazione.Giova, al riguardo, ricordare, in termini generali, che, in tema di incidente diesecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente algiudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione diuna richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che,come tale, non opera quando, come nel caso di specie, vengano dedotti fatti oquestioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (tra le altre,Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 – 01; Sez. 1, n.19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).)Nella stessa direzione va considerato il principio di diritto secondo cui ilprovvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmenteirrevocabile, preclude una nuova pronuncia fondata sulle medesime ragioni nongià in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché nonsi prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essisopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi inconsiderazione (tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv.261394 - 01 Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785 - 01).Una tale preclusione, dunque, non opera in senso assoluto e inderogabile –coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quantosi verifica per il processo di cognizione –, ma comporta una valutazione allo statodegli atti.

Ne consegue che l’effetto preclusivo non opera quando, nell’ulterioreprocedimento di esecuzione, analogamente a quanto si verificava per MariaCuzzola, vengono prospettare nuove circostanze di fatto successive o nonconosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenereinsussistente ovverso erroneamente valutato un presupposto precedentementevagliato (tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01;Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).4.

Deve, al contempo, evidenziarsi che questa Corte, intervendo in materiadi tardività dell'opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei benipatrimoniali,ex art. 12-sexiesd.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 356, pronunciata de plano dal giudicedell'esecuzione, in Sez. 1, n. 20507 del 21/04/2015, Caponera, Rv. 263479 -01,ha affermato che una tale eventualità processuale non precludel'ammissibilità di una nuova istanza esecutiva con cui si prospetti l'illegittimità aborigine della misura ablatoria,attraverso la produzione di elementi mai valutati.La Corte di legittimità, in particolare, ha precisato che «la pacifica tardivitàdella esperita opposizione proposta ai sensi dell'art. 667 co.4 cod. proc. pen. nonpossa rappresentare un ostacolo alla ammissibilità di una "nuova" istanzaesecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraversola produzione di elementi mai valutati.

Ciò perché in un quadro interpretativocostituzionalmente orientato, la decisione di inammissibilità della nuova istanzafinisce con il rendere del tutto "intangibile" un provvedimento di confisca emessonon soltanto in totale assenza di contraddittorio ma in assenza di ognivalutazione di merito sulla efficacia persuasiva (ed in tesi 'neutralizzante') dielementi di fatto offerti dalla parte destinataria della ablazione.

Taleinterpretazione, basata sulla ridotta portata preclusiva – in tal caso – dell'effettodi formale esaurimento dei rimedi ordinari avverso decisioni sfavorevoli emessein sede esecutiva consente di ritenere conforme ai prìncipi costituzionali (articoli24 co. 2 e co. 4 nonché 111 co.2 Cost.) la vigente disciplina codicistica che nonprevede la esperibilità della revisione (o di rimedio analogo, come previsto per ledecisioni definitive della confisca in sede di prevenzione) avverso provvedimentidefinitivi in tema di misure di sicurezza patrimoniale emessi in sede esecutiva edai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20507 del 21/04/2015,Caponera, cit.).Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione il principio di diritto affermatopiù recentemente da Sez.1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01,secondo cui: «La confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art.12-sexiesdel d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per larimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenticondizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa laprovenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato oall'attività economica lecita del soggetto colpito – coperte dal giudicato dicondanna – ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione delprocedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, nonvalutate nemmeno implicitamente dal giudice».5.

Dei principi richiamati nel paragrafo precedente la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto corretta applicazione, in quanto la declaratoria diinammissibilità censurata, adottata de plano, ha precluso la valutazione deglielementi di giudizio introdotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui venivanodedotte circostanze, relative all'illegittimità, rilevante ab origine, della misuraablatoria disposta nei suoi confronti, che non avevano formato oggetto dellaprecedente decisione del 25 novembre 2025.6.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvioalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio, che dovrà essereeseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato inammissibile,de plano, l’istanza presentata nell’interesse di MariaCuzzola il 18 dicembre 2025, volta ad ottenere la revoca della confisca dispostaexart. 240-bis cod. pen., riguardante un fabbricato, un terreno e due polizze“[OSCURATO:PERSONA]” dell'importo complessivo dieuro 61.630,16.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dei suoi difensori, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 666,comma 2, e 667, comma 4, cod. proc. pen, per l’erronea dichiarazione diinammissibilità dell'istanza presentata,conseguente alla preclusione derivantedall'ordinanza emessa il 25 novembre 2025.Secondo la difesa del ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fondato ladeclaratoria di inammissibilità sul rilievo che la ricorrente avesse già propostoistanza di revoca il 26 settembre 2025 – mediante incidente di esecuzione,presentatoexart. 670 cod. proc. pen. –, dichiarata inammissibile per tardività,con provvedimento del 25 novembre 2025, che qualificava l’istanza comeopposizione tardiva, per essere stata depositata oltre il termine di quindici giornidalla notificazione dell'atto.Non si era, in questo modo, considerato che, con l'istanza del 18 dicembre2025 – espressamente denominata istanza di revoca della confisca, ai sensidell’art. 666 cod. proc. pen., per circostanze decisive non conosciute o nonvalutate dal giudice –, si deduceva l’assenza di preclusioni derivanti dalla primaordinanza, atteso che tale richiesta introduceva questioni processuali nuove, nonesaminate dalla decisione del 25 novembre 2025, che si era limitata a dichiararela tardività dell’opposizione.La preclusione derivante dalla tardivitàdell’opposizione, peraltro, non può determinare una preclusione insuperabile allatutela giurisdizionale del terzo estraneo ai reati i cui beni sono stati oggetto diconfisca, in quanto una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 24Cost.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 666,comma 3 e 4, cod. proc. pen., per l'omessa instaurazione del contraddittoriocamerale.Si rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato senza la fissazionedell'udienza camerale e senza che fosse instaurato il contraddittorio con le partiinteressate, in assenza dei presupposti legittimanti l'adozione di una decisione deplano, che è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 667,comma 4, cod. proc., pen., in riferimento all’art. 183-quater disp. att. cod. proc.pen., conseguente all’erroneità del termine applicabile per proporre opposizione.Deduce la difesa che l’ordinanza del 25 novembre 2025 ha erroneamentedichiarato intempestiva l’istanza di revoca, qualificata come opposizione, inquanto il termine da applicarsi non era quello di quindici giorni, ma quello ditrenta giorni stabilito dall’art. 183-quater disp. att.cod. proc. pen., trattandosi didisposizione speciale che deroga all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. A taletermine deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale, con la conseguenzache il termine ultimo per proporre opposizione cadeva il 1° ottobre 2025, sicchél’istanza depositata il 26 settembre 2025 era da ritenersi tempestiva.2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 666 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 1 Prot. n. 1,CEDU, conseguente al pregiudizio irreparabile prodotto al diritto di difesa delterzo estraneo alla confisca de plano.Ad avviso della difesa, l’iter processuale descritto ha impedito alla ricorrentedi fare esaminare le proprie ragioni di terza estranea alla vicenda processualeche ha riguardato l’ex marito in ordine alla confisca dei beni di sua esclusivaproprietà, di cui si documentava la provenienza lecita.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Osserva il Collegio che la sequenza procedimentale all’esito della qualeveniva adottato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento deplano del 31 marzo 2026 non si sviluppava correttamente, impedendo il vagliodel merito dell'impugnazione.3. Deve, in proposito, evidenziarsi che la Corte di appello di ReggioCalabriadichiarava,de plano,inammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] il18 dicembre 2025, senza tenere conto dei nuovi elementi di giudizio addottinell’interesse della ricorrente, riguardanti la titolarità dei beni oggettodell'originaria ablazione.Giova, al riguardo, ricordare, in termini generali, che, in tema di incidente diesecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente algiudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione diuna richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che,come tale, non opera quando, come nel caso di specie, vengano dedotti fatti oquestioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (tra le altre,Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 – 01; Sez. 1, n.19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).)Nella stessa direzione va considerato il principio di diritto secondo cui ilprovvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmenteirrevocabile, preclude una nuova pronuncia fondata sulle medesime ragioni nongià in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché nonsi prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essisopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi inconsiderazione (tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv.261394 - 01 Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785 - 01).Una tale preclusione, dunque, non opera in senso assoluto e inderogabile –coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quantosi verifica per il processo di cognizione –, ma comporta una valutazione allo statodegli atti. Ne consegue che l’effetto preclusivo non opera quando, nell’ulterioreprocedimento di esecuzione, analogamente a quanto si verificava per MariaCuzzola, vengono prospettare nuove circostanze di fatto successive o nonconosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenereinsussistente ovverso erroneamente valutato un presupposto precedentementevagliato (tra le altre, Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446 - 01;Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).4. Deve, al contempo, evidenziarsi che questa Corte, intervendo in materiadi tardività dell'opposizione proposta avverso il decreto di confisca dei benipatrimoniali,ex art. 12-sexiesd.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 356, pronunciata de plano dal giudicedell'esecuzione, in Sez. 1, n. 20507 del 21/04/2015, Caponera, Rv. 263479 -01,ha affermato che una tale eventualità processuale non precludel'ammissibilità di una nuova istanza esecutiva con cui si prospetti l'illegittimità aborigine della misura ablatoria,attraverso la produzione di elementi mai valutati.La Corte di legittimità, in particolare, ha precisato che «la pacifica tardivitàdella esperita opposizione proposta ai sensi dell'art. 667 co.4 cod. proc. pen. nonpossa rappresentare un ostacolo alla ammissibilità di una "nuova" istanzaesecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraversola produzione di elementi mai valutati. Ciò perché in un quadro interpretativocostituzionalmente orientato, la decisione di inammissibilità della nuova istanzafinisce con il rendere del tutto "intangibile" un provvedimento di confisca emessonon soltanto in totale assenza di contraddittorio ma in assenza di ognivalutazione di merito sulla efficacia persuasiva (ed in tesi 'neutralizzante') dielementi di fatto offerti dalla parte destinataria della ablazione. Taleinterpretazione, basata sulla ridotta portata preclusiva – in tal caso – dell'effettodi formale esaurimento dei rimedi ordinari avverso decisioni sfavorevoli emessein sede esecutiva consente di ritenere conforme ai prìncipi costituzionali (articoli24 co. 2 e co. 4 nonché 111 co.2 Cost.) la vigente disciplina codicistica che nonprevede la esperibilità della revisione (o di rimedio analogo, come previsto per ledecisioni definitive della confisca in sede di prevenzione) avverso provvedimentidefinitivi in tema di misure di sicurezza patrimoniale emessi in sede esecutiva edai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20507 del 21/04/2015,Caponera, cit.).Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione il principio di diritto affermatopiù recentemente da Sez.1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01,secondo cui: «La confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art.12-sexiesdel d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per larimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenticondizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa laprovenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato oall'attività economica lecita del soggetto colpito – coperte dal giudicato dicondanna – ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione delprocedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, nonvalutate nemmeno implicitamente dal giudice».5. Dei principi richiamati nel paragrafo precedente la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto corretta applicazione, in quanto la declaratoria diinammissibilità censurata, adottata de plano, ha precluso la valutazione deglielementi di giudizio introdotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui venivanodedotte circostanze, relative all'illegittimità, rilevante ab origine, della misuraablatoria disposta nei suoi confronti, che non avevano formato oggetto dellaprecedente decisione del 25 novembre 2025.6. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvioalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio, che dovrà essereeseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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