CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 1987
Cassazione n. 25524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1987 avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione, revocando tale misura; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15/11/2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 23/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Lucca, in accoglimento del concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione ed C 400,00 di multa, confermando, nel resto, la sentenza del G.u.p. che aveva, tra l'altro, ordinato l'espulsione del [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato, a norma dell'art. 235 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo - relativo al punto della sentenza impugnata che ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 235 cod. peri., atteso che, posto che tale articolo prevede che il giudice ordini l'espulsione dallo Stato dello straniero quando questi sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni, poiché la Corte d'appello ha ridotto la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] all'inferiore misura di anni uno e mesi otto di reclusione, essa non avrebbe potuto confermare l'applicazione della predetta misura di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. L'art. 235, primo comma, cod. peri., stabilisce che il giudice ordina l'espulsione dallo Stato dello straniero quando questi «sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni», soglia di pena che costituisce, perciò, condizione legale di applicabilità della misura di sicurezza. In applicazione di detto art. 235 cod. peri., il Tribunale di Lucca, avendo inflitto all'imputato una pena, superiore alla menzionata soglia di legge, di due anni e quattro mesi di reclusione, aveva ordinato l'espulsione del [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato. La Corte d'appello di Firenze, pur avendo ridotto, in accoglimento del concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a un anno e otto mesi di reclusione - al di sotto, perciò, della soglia di legge di due anni di reclusione - ha confermato, tra l'altro, l'ordine di espulsione dallo Stato del [OSCURATO:PERSONA]. Come correttamente rimarcato da quest'ultimo, tale misura non poteva, invece, essere confermata, atteso che, in conseguenza della rideternninazione della pena, come indicata nella richiesta di concordato delle parti, in un anno e otto mesi di reclusione, vi ostava il limite legale minimo di applicabilità della misura di due anni di reclusione, dovendosi avere riguardo, ai fini della verifica della sussistenza di tale limite/presupposto, alla pena principale inflitta in concreto, come risultante all'esito della diminuzione effettuata per la scelta del rito abbreviato (Sez. 3, n. 2192 del 11/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278017-01). Difettando il predetto limite legale minimo di pena, condizione necessaria di applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione, questa avrebbe dovuto essere automaticamente eliminata dalla Corte d'appello, anche a prescindere dal fatto che tale revoca potesse non avere fatto espressamente parte dell'accordo raggiunto tra le parti in sede di concordato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confermata espulsione dallo Stato dell'imputato, misura che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 cod